Il caso
I genitori di un bambino affetto da disturbo dello spettro autistico, riconosciuto in situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, convenivano in giudizio una scuola dell'infanzia paritaria, denunciando una condotta discriminatoria ai sensi della legge n. 67/2006.
Nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 il minore, infatti, era stato costretto a lasciare quotidianamente la scuola alle ore 14.30, mentre gli altri alunni proseguivano le attività fino alle ore 16.00.
La scuola giustificava l’adozione di tale scelta organizzativa sulla base del numero insufficiente di ore di sostegno e di assistenza previste dal Piano educativo individualizzato (PEI), oltre che per la necessità di garantire la sicurezza del bambino e degli altri alunni.
In primo grado il Tribunale accoglieva il ricorso, qualificando la riduzione dell'orario come discriminatoria e condannando la scuola al risarcimento del danno.
La Corte d'Appello, invece, riformava la decisione, ritenendo che la frequenza ridotta fosse coerente con il PEI e che l'eventuale insufficienza delle ore di sostegno avrebbe dovuto essere contestata davanti al giudice amministrativo, impugnando il piano educativo.
Contro tale decisione i genitori propongono ricorso per cassazione.
La decisione
La Prima Sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 23363 del 16 luglio 2026, ha accolto il ricorso, cassando la decisione della Corte territoriale.
In particolare, la S.C. afferma che il diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità comprende il diritto a frequentare la scuola per l'intero orario previsto per tutti gli studenti; una riduzione dell'orario può essere giustificata esclusivamente da specifiche esigenze terapeutiche o sanitarie dell'alunno, debitamente documentate e finalizzate al suo interesse, ma non può mai farsi dipendere da ragioni organizzative della scuola, dalla carenza di personale specializzato o dalla difficoltà di gestire comportamenti connessi alla disabilità.
Secondo i giudici di legittimità, l'insegnante di sostegno costituisce uno strumento volto a favorire l'inclusione e non può trasformarsi nel limite temporale della permanenza dell'alunno a scuola.
Il fatto che le ore di sostegno siano inferiori all'orario complessivo delle lezioni non autorizza l'istituto scolastico a imporre un'uscita anticipata.
La Corte precisa, inoltre, che la mancata impugnazione del PEI davanti al giudice amministrativo non impedisce al giudice ordinario di accertare la natura discriminatoria della condotta scolastica e, ove necessario, di disapplicare incidentalmente l'atto amministrativo che comprima un diritto fondamentale.
I suddetti principi devono trovare applicazione anche nei confronti delle scuole paritarie, le quali, pur essendo gestite da soggetti privati, svolgono un servizio pubblico e sono tenute a garantire il pieno diritto all'inclusione degli alunni con disabilità.
I principi di diritto
La sentenza ribadisce che il diritto all'istruzione della persona con disabilità costituisce un diritto fondamentale e incomprimibile, tutelato dagli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost., dalla legge n. 104/1992, dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dal d.lgs. n. 66/2017.
La riduzione dell'orario scolastico imposta all'alunno disabile per carenza di ore di sostegno integra una discriminazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 67/2006, poiché determina una compressione del diritto all'inclusione e priva il minore delle opportunità educative, relazionali e di socializzazione garantite agli altri studenti.
La Corte valorizza il principio dell'accomodamento ragionevole, evidenziando che è l'organizzazione scolastica a doversi adattare alle esigenze dell'alunno con disabilità e non viceversa (le difficoltà organizzative, le limitazioni di organico o i vincoli di bilancio non possono giustificare l'affievolimento di diritti fondamentali).
Infine, altro principio di rilievo è quello espresso nella parte in cui la S.C. precisa che il PEI non può diventare uno strumento di compressione del diritto all'istruzione: ove le misure previste risultino insufficienti a garantire la piena partecipazione dell'alunno alla vita scolastica, il giudice ordinario può accertarne incidentalmente l'illegittimità e reprimere la condotta discriminatoria, anche in assenza di una preventiva impugnazione davanti al giudice amministrativo.
I genitori di un bambino affetto da disturbo dello spettro autistico, riconosciuto in situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, convenivano in giudizio una scuola dell'infanzia paritaria, denunciando una condotta discriminatoria ai sensi della legge n. 67/2006.
Nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 il minore, infatti, era stato costretto a lasciare quotidianamente la scuola alle ore 14.30, mentre gli altri alunni proseguivano le attività fino alle ore 16.00.
La scuola giustificava l’adozione di tale scelta organizzativa sulla base del numero insufficiente di ore di sostegno e di assistenza previste dal Piano educativo individualizzato (PEI), oltre che per la necessità di garantire la sicurezza del bambino e degli altri alunni.
In primo grado il Tribunale accoglieva il ricorso, qualificando la riduzione dell'orario come discriminatoria e condannando la scuola al risarcimento del danno.
La Corte d'Appello, invece, riformava la decisione, ritenendo che la frequenza ridotta fosse coerente con il PEI e che l'eventuale insufficienza delle ore di sostegno avrebbe dovuto essere contestata davanti al giudice amministrativo, impugnando il piano educativo.
Contro tale decisione i genitori propongono ricorso per cassazione.
La decisione
La Prima Sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 23363 del 16 luglio 2026, ha accolto il ricorso, cassando la decisione della Corte territoriale.
In particolare, la S.C. afferma che il diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità comprende il diritto a frequentare la scuola per l'intero orario previsto per tutti gli studenti; una riduzione dell'orario può essere giustificata esclusivamente da specifiche esigenze terapeutiche o sanitarie dell'alunno, debitamente documentate e finalizzate al suo interesse, ma non può mai farsi dipendere da ragioni organizzative della scuola, dalla carenza di personale specializzato o dalla difficoltà di gestire comportamenti connessi alla disabilità.
Secondo i giudici di legittimità, l'insegnante di sostegno costituisce uno strumento volto a favorire l'inclusione e non può trasformarsi nel limite temporale della permanenza dell'alunno a scuola.
Il fatto che le ore di sostegno siano inferiori all'orario complessivo delle lezioni non autorizza l'istituto scolastico a imporre un'uscita anticipata.
La Corte precisa, inoltre, che la mancata impugnazione del PEI davanti al giudice amministrativo non impedisce al giudice ordinario di accertare la natura discriminatoria della condotta scolastica e, ove necessario, di disapplicare incidentalmente l'atto amministrativo che comprima un diritto fondamentale.
I suddetti principi devono trovare applicazione anche nei confronti delle scuole paritarie, le quali, pur essendo gestite da soggetti privati, svolgono un servizio pubblico e sono tenute a garantire il pieno diritto all'inclusione degli alunni con disabilità.
I principi di diritto
La sentenza ribadisce che il diritto all'istruzione della persona con disabilità costituisce un diritto fondamentale e incomprimibile, tutelato dagli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost., dalla legge n. 104/1992, dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dal d.lgs. n. 66/2017.
La riduzione dell'orario scolastico imposta all'alunno disabile per carenza di ore di sostegno integra una discriminazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 67/2006, poiché determina una compressione del diritto all'inclusione e priva il minore delle opportunità educative, relazionali e di socializzazione garantite agli altri studenti.
La Corte valorizza il principio dell'accomodamento ragionevole, evidenziando che è l'organizzazione scolastica a doversi adattare alle esigenze dell'alunno con disabilità e non viceversa (le difficoltà organizzative, le limitazioni di organico o i vincoli di bilancio non possono giustificare l'affievolimento di diritti fondamentali).
Infine, altro principio di rilievo è quello espresso nella parte in cui la S.C. precisa che il PEI non può diventare uno strumento di compressione del diritto all'istruzione: ove le misure previste risultino insufficienti a garantire la piena partecipazione dell'alunno alla vita scolastica, il giudice ordinario può accertarne incidentalmente l'illegittimità e reprimere la condotta discriminatoria, anche in assenza di una preventiva impugnazione davanti al giudice amministrativo.