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Articolo 34 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 34 Costituzione

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (1).

Note

(1) Poichè le risorse statali a favore dell'istruzione sono, di regola, limitate lo Stato le distribuisce in base a criteri oggettivi quali, ad esempio, il reddito famigliare ed il numero dei componenti del nucleo.

Spiegazione dell'art. 34 Costituzione

La norma in esame va letta insieme al precedente art. 33 Cost. e prevede il diritto all'istruzione, nel senso di possibilità, per chiunque ed a prescindere dalla sua situazione economica, di accedere al sistema scolastico, diritto cui lo Stato deve far fronte. A livello comunitario esso è garantito dall'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Oltre che un diritto l'istruzione, rappresenta un dovere, almeno per quanto concerne quella secondaria. La normativa sulla scuola, che aveva trovato un recente punto fermo nella l. 28 marzo 2003, n. 53, è stata oggetto di revisione. Di fatto, ad ogni nuovo esecutivo segue una riforma o, quantomeno, un progetto di riforma della scuola.

Ad oggi l'istruzione è obbligatoria per almeno 10 anni nel periodo tra i 6 ed i 16 anni di età ed è volta a far ottenere al soggetto un titolo di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale di durata almeno triennale entro i 18 anni di età. L'istruzione obbligatoria, il cui mancato adempimento da parte del minore è sanzionato dalla legge, è gratuita, nel senso che non è soggetta a tasse e tributi.

Il comma 3 sancisce inoltre il diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi per i capaci e per i meritevoli, anche se privi di mezzi, tramite borse di studi, assegni alle famiglie, attribuiti secondo il principio meritocratico.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

34 Uno dei punti al quale l'Italia deve tenere è che nella sua costituzione, come in nessun'altra, sia accentuato l'impegno di aprire ai capaci e meritevoli, anche se poveri, i gradi più alti dell'istruzione. Alla realizzazione di questo impegno occorreranno grandi stanziamenti; ma non si deve esitare; si tratta di una delle forme più significative per riconoscere, anche qui, un diritto della persona, per utilizzare a vantaggio della società forze che resterebbero latenti e perdute, di attuare una vera ed integrale democrazia.

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Consulenze legali
relative all'articolo 34 Costituzione

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Armando T. chiede
martedģ 30/07/2019 - Lombardia
“Gent.mi, ho bisogno di un chiarimento rispetto a un minore che ho in carico presso il Centro Minori che coordino. Si tratta di un ragazzo di 15 anni che ha frequentato per 9 anni consecutivi la scuola, il 9° anno ha seguito con insuccesso (non è stato ammesso all'anno successivo) un corso professionale come barman. Da marzo la madre ha iniziato a fare colloqui con diverse scuole professionali, nel tentativo di fargli assolvere all'obbligo scolastico; tuttavia, tutte le scuole cui ha fatto domanda le hanno detto di non avere posto per lui.

Come servizio noi abbiamo in carico il ragazzo, non siamo ente formativo accreditato; mi stavo domandando se ci fosse la possibilità di fargli fare presso di noi un corso in home schooling, prenotando un esame di idoneità che gli consenta di ottenere un titolo di Qualifica Professionale a giugno.

Grazie mille”
Consulenza legale i 06/08/2019
Va preliminarmente chiarito il concetto di “home schooling”, altrimenti detta, con termine più tecnico, “educazione parentale”.
Nel nostro paese ciò che è obbligatorio non è la scuola ma l’istruzione.
Più precisamente la legge rende obbligatoria e gratuita l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, cioè nella fascia compresa tra i 6 e i 16 anni, per puntare all'acquisizione delle competenze di base, non specificando che debba essere impartita dalla scuola.

La legge, dunque, non vieta sistemi di istruzione alternativi, come appunto l’"home schooling", che può essere praticato per tutto il percorso scolastico fino all’università. Si tratta, in buona sostanza, di impartire l'istruzione al minore a casa, o seguendo i programmi ministeriali oppure impostando una programmazione personalizzata, purché idonea a far sostenere al minore gli esami di idoneità (come si dirà di seguito).

Chi pratica "homeschooling" in Italia è sottoposto solo alla legislazione statale (non è pertanto soggetto a disposizioni regionali o provinciali)
Le famiglie che decidono di educare direttamente i propri figli devono essere obbligatoriamente sottoposti a vigilanza, sia da parte della scuola presso cui l'alunno avrebbe dovuto essere istruito, sia da parte del Sindaco dell'amministrazione comunale di residenza. È necessario comunicare l'intenzione di fare scuola a casa in gennaio, al momento dell'iscrizione, al direttore didattico di competenza.
Il dirigente scolastico dovrà quindi far pervenire al Comune la comunicazione di scelta di istruzione parentale.

Nell’ordinanza ministeriale n. 330 del 27/5/1997, all'art. 4, è scritto che: "Per scuola familiare si intende l'attività di istruzione elementare svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi. Gli alunni che assolvono all'obbligo con tale modalità sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o gli esami di licenza in una scuola elementare di Stato, nel circolo di competenza territoriale rispetto alla residenza della famiglia…"

Quanto alle modalità di adempimento dell'obbligo scolastico, relativamente alla scuola elementare e media, l'art. 111 del Testo Unico in materia di istruzione per le scuole di ogni ordine e grado (d.lgs. n. 297/1994), recita:
"1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità".

E’ intervenuto poi il D. Lgs. 13 Aprile 2017 n.62 il quale ha apportato delle modifiche in tema di istruzione parentale, ponendo maggiori obblighi in capo a coloro i quali detengono la responsabilità genitoriale.
La norma ha ribadito che:“in caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza”; tuttavia, ha introdotto l’obbligo, per i minori in istruzione parentale di sostenere “annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione”.
Pertanto dall’a.s. 2017/2018 è obbligatorio, dunque, che i minori in regime di istruzione parentale sostengano alla fine di ogni anno scolastico un esame di idoneità in una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo.

Ciò chiarito, la possibilità per il Centro Minori di optare per questa scelta oppure no dipende esclusivamente dai motivi per i quali il minore è stato preso in carico.
Si presume che nel caso di specie il collocamento del minore presso una struttura esterna alla famiglia derivi da un provvedimento di tutela assunto dall’Autorità Giudiziaria.
Questi provvedimenti possono stabilire limitazioni alla potestà genitoriale: la semplice vigilanza del Servizio sociale, infatti, o la presa in carico dello stesso non implicano necessariamente limitazioni della potestà dei genitori se un Giudice non lo abbia disposto espressamente.

Tutto dipende, in buona sostanza, da chi fa le veci dei genitori nell’esercizio della loro potestà sul minore e se le scelte relative alla scuola e comunque all’istruzione rimangono in capo ai (o al) genitori oppure sono assunte dal Centro Minori.
In tale ultime eventualità, nel rispetto delle indicazioni normative, non si vedono ostacoli all’assunzione di un percorso di "home schooling" da parte del Centro, tanto più che – vista la situazione – la decisione pare nel pieno interesse del ragazzo.
Se vi è di mezzo il Tribunale, consigliamo ovviamente, nel dubbio, di rivolgersi a quest’ultimo prima di assumere ogni iniziativa.