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Sciopero dello scorso 3 ottobre, arrivano le multe e altre conseguenze per i lavoratori e i sindacati: era "illegittimo"

Lavoro - -
Sciopero dello scorso 3 ottobre, arrivano le multe e altre conseguenze per i lavoratori e i sindacati: era "illegittimo"
La Global Sumud Flotilla è stata intercettata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. In risposta, i sindacati Cgil e Usb hanno indetto, per la giornata dello scorso venerdì 3 ottobre, uno sciopero generale. Tuttavia, la Commissione di garanzia ha giudicato lo sciopero illegittimo, in quanto non conforme all’obbligo di preavviso stabilito dalla L. n. 146 del 1990. Cosa prevede nel dettaglio questa legge? Quali sono le conseguenze per i lavoratori e i sindacati? Scopriamolo insieme
L’obbligo dei lavoratori scioperanti di fornire un preavviso - di almeno 10 giorni - dell’intenzione di astenersi dall’attività lavorativa è prescritto dall’art. 2 della legge n. 146 del 1990, legge che si prefigge di coniugare il diritto di sciopero - garantito ex art. 40 Cost. - con l'erogazione dei servizi essenziali per il godimento dei diritti della persona - anch’essi costituzionalmente tutelati - alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.

Le disposizioni in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Nel caso di specie, mentre - secondo la Commissione di garanzia - lo sciopero del 3 ottobre sarebbe illegittimo, non sarebbe invece tale secondo le sigle sindacali, in ragione del fatto che l’Italia avrebbe violato i limiti costituzionali che si è data sulla pace e a motivo della collaborazione con Paesi che non rispettano i diritti umani.

Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui al citato art. 2, la L. 146/1990 dispone queste conseguenze:
  • sono sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e, in ogni caso, per un ammontare economico complessivo non inferiore a euro 2.500 e non superiore a euro 50.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico;
  • le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento;
  • i contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.


In cosa consiste invece la precettazione?
Il termine "precettazione" si riferisce al provvedimento amministrativo straordinario, con cui l'autorità competente impone un termine per la durata di uno sciopero o delle restrizioni che ne limitano lo svolgimento.
La L. 146/1990 stabilisce che la precettazione può essere adottata quando vi sia un "fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente" a questi diritti costituzionalmente tutelati. Il pericolo in questione deve risultare dalla possibile interruzione o alterazione dei servizi pubblici essenziali causata dallo sciopero, sia da parte di lavoratori dipendenti che da professionisti, lavoratori autonomi e piccoli imprenditori.

Il legislatore precisa che il pericolo non deve rappresentare un semplice disagio per gli utenti, ma un pregiudizio tale da compromettere significativamente l'esercizio dei diritti costituzionali, con una valutazione che non deve essere immediata, ma comunque probabile in base a una previsione.
La precettazione può essere adottata dalla Commissione di garanzia o, in situazioni di urgenza, d'ufficio dal Presidente del Consiglio, da un Ministro delegato o dal Prefetto, a seconda della rilevanza del conflitto. Essa consegue al fallimento del preliminare tentativo di conciliazione tra le parti coinvolte.

L'ordinanza di precettazione deve essere emessa entro 48 ore prima dell'inizio dello sciopero, salvo particolari casi di urgenza o continuazione della conciliazione e può contemplare misure quali:
  • il differimento dello sciopero;
  • la riduzione della sua durata;
  • l'imposizione di livelli minimi di servizio;
  • l'unificazione di scioperi proclamati separatamente.

Cosa accade in caso di violazione delle misure disposte con l’ordinanza di precettazione?
Le sanzioni previste dal legislatore, in caso di inadempimento a quanto previsto nell’ordinanza, differiscono a seconda che la violazione sia stata commessa dai lavoratori o dalle organizzazioni sindacali.

L'inosservanza - da parte dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori - delle disposizioni contenute nell'ordinanza è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell'infrazione.

Il sistema giuridico consente anche che l'ordinanza di precettazione possa essere impugnata davanti al TAR, con possibilità di sospensione da parte del tribunale amministrativo in caso di ragioni fondate.

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