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Risarcimento danni, ti spettano interessi oltre il 10% annuo se il debitore la tira per le lunghe: nuova ordinanza

Risarcimento danni, ti spettano interessi oltre il 10% annuo se il debitore la tira per le lunghe: nuova ordinanza
Super interessi legali, la Cassazione cambia tutto: più soldi per chi deve essere risarcito
La distinzione tra debiti di valuta e debiti di valore ha avuto per decenni un ruolo centrale in ambito di diritto civile.
In estrema sintesi, il debito di valuta nasce direttamente come obbligo di pagare una determinata somma di denaro.
Il debito di valore, invece, nasce dall'obbligo di reintegrare un pregiudizio e viene trasformato in una somma di denaro attraverso un'attività di liquidazione.
È il caso, tipicamente, di molti crediti risarcitori.

Secondo l'ordinanza n. 23891/2026, pronunciata lo scorso 22 luglio dalla Suprema Corte di Cassazione, però, questa classificazione non può impedire l'applicazione dell'art. 1284 del codice civile, quando la domanda giudiziale abbia per oggetto il pagamento di una somma di denaro.

Ma cosa afferma il legislatore nella citata disposizione codicistica?
L’art. 1284 del codice civile disciplina gli interessi legali e il relativo quarto comma prevede una regola particolare: quando le parti non hanno stabilito il tasso, dalla proposizione della domanda giudiziale il saggio può essere quello previsto dalla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Si tratta di un parametro che può essere significativamente superiore al normale tasso degli interessi legali.
Da qui nasce l’espressione giornalistica “super-interessi”.


Fino ad oggi, la maggioranza dei tribunali italiani applicava il tasso di interesse legale ordinario alle sentenze di condanna per fatti illeciti. Il debitore pagava quindi cifre molto contenute per il ritardo.
In argomento occorre richiamare l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. III, n. 29674/2024, che - in linea con il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12449/2024 - ribadisce che il giudice dell’esecuzione non può integrare il titolo esecutivo attribuendo al creditore un diritto agli interessi che non risulti accertato nel titolo medesimo.
Pertanto, qualora il provvedimento giudiziale disponga la condanna al pagamento di una somma «oltre interessi legali» ovvero «oltre interessi sino al soddisfo», senza individuare il diverso regime degli interessi previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c., non può ritenersi automaticamente applicabile, in sede esecutiva, il saggio maggiorato previsto da tale disposizione.
La distinzione assume rilievo sotto diversi profili:
  • il saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c. costituisce il saggio degli interessi legali ordinari;
  • il saggio previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. presuppone invece che ricorrano i presupposti per la sua applicazione e che il relativo diritto sia stato accertato nel giudizio di cognizione;
  • spetta pertanto al giudice della cognizione accertare e determinare il regime degli interessi dovuti, nei limiti della domanda e del titolo;
  • il giudice dell’esecuzione è vincolato al contenuto del titolo esecutivo e non può ampliarne la portata, riconoscendo al creditore un trattamento più favorevole non risultante dal provvedimento posto in esecuzione.
Ne consegue che la mera pendenza del giudizio non consente, di per sé, di desumere dal generico riferimento agli «interessi legali» il diritto agli interessi nella misura maggiorata di cui all’art. 1284, comma 4, c.c.
La verifica deve essere quindi effettuata sul contenuto complessivo del titolo esecutivo, avuto riguardo tanto al dispositivo quanto alla motivazione, al fine di stabilire se il giudice della cognizione abbia effettivamente accertato il diritto agli interessi secondo il regime maggiorato.

Adesso la novità è che, con l'ordinanza n. 23891/2026 ,la Suprema Corte estende l’applicazione dell’articolo 1284, comma 4, del codice civile.
Il principio di diritto è il seguente: “L’art. 1284, quarto comma, c.c. s’applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento d’una somma di denaro, quale che sia la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio”.
In altre parole, secondo la Terza Sezione, non è decisivo stabilire se l'obbligazione derivi da un contratto, dalla legge, da un fatto illecito o da altra fonte. Ciò che conta è che nel processo venga chiesta la condanna al pagamento di una somma di denaro.
La soluzione riguarda quindi anche le obbligazioni risarcitorie. La decisione della Corte valorizza, dunque, la funzione economica degli interessi finalizzandola a compensare il creditore per il periodo durante il quale non ha potuto disporre della somma.
L'impatto di questa interpretazione appare incisivo, con un costo per gli interessi che supera agilmente il 10% all’anno.

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