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Articolo 1284 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Saggio degli interessi

Dispositivo dell'art. 1284 Codice Civile

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. [1224, 1652, 1714, 1720](1)(2)(3)(4)(5)(6)(10).

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura [1825].

Gli interessi superiori alla misura legale(7) devono essere determinati per iscritto [1224, 1350 n. 13, 2725]; altrimenti sono dovuti nella misura legale [161](8).

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali(8).

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale(9).

Note

(1) Comma così sostituito ex art. 2, c. 185, l. 23 dicembre 1996, n. 662. Nell'originaria stesura della norma il tasso di interesse era del 5%. Successivamente l'art. 1, l. 26 novembre 1990, n. 353, lo ha elevato al 10%, con decorrenza 16 dicembre 1990. La l. 662/1996 cit. ha riportato il tasso al 5% con decorrenza 1 gennaio 1997, prevedendone l'aggiornamento annuo attraverso decreto ministeriale. Gli aggiornamenti sono stati i seguenti: d.m. 10 dicembre 1998 (G.U. 11 dicembre 1998, n. 289), tasso al 2,5% (decorrenza 1 gennaio 1999); d.m. 11 dicembre 2000 (G.U. 15 dicembre 2000, n. 292), tasso al 3,5% (decorrenza 1 gennaio 2001); d.m. 11 dicembre 2001 (G.U. 14 dicembre 2001, n. 290), tasso al 3% (decorrenza 1 gennaio 2002); d.m. 1 dicembre 2003 (G.U. 10 dicembre 2003, n. 286), tasso al 2,5% (decorrenza 1 gennaio 2004); d.m. 12 dicembre 2007 (G.U. 15 dicembre 2007, n. 291), tasso al 3% (decorrenza 1 gennaio 2008); d.m. 4 dicembre 2009 (G.U. 15 dicembre 2009, n. 291), tasso al 1% (decorrenza al 1 gennaio 2010); d.m. 7 dicembre 2010 (G.U. 15 dicembre 2010, n. 292), tasso al 1,5% (decorrenza dal 1 gennaio 2011); d.m. 12 dicembre 2011 (G.U. 15 dicembre 2011, n. 291), tasso al 2,5% (decorrenza dal 1 gennaio 2012); d.m. 13 dicembre 2013 (G.U. 13 dicembre 2013, n. 292), tasso al 1% (decorrenza dal 1 gennaio 2014); d.m. 11 dicembre 2014 (G.U. 15 dicembre 2014), tasso allo 0,5% (decorrenza dal 1 gennaio 2015), tasso allo 0,2% (decorrenza dal 1° gennaio 2016), tasso allo 0,1% (decorrenza dal 1° gennaio 2017), tasso 0,3% (decorrenza dal 1° gennaio 2018), tasso 0,8% (decorrenza 1 gennaio 2019).
(2) Gli interessi maturano ogni giorno (821 c.c.) ma sono esigibili quando scadono, di regola annualmente.
(3) Il Decreto 13 dicembre 2017 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018".
(4) Il Decreto 12 dicembre 2019 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,05 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020"
(5) Il Decreto 11 dicembre 2020 ha disposto, con l'art. 1, comma 1, che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,01 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021".
(6) Il Decreto 13 dicembre 2021 (in G.U. 15/12/2021, n. 297) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata all'1,25 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022".
(7) E' nullo il patto (v. art. 1419, comma 2, c.c.) con il quale le parti determinano interessi c.d. usurari, cioè in misura esorbitante e sproporzionata rispetto ai valori stabiliti dalla legge (v. art. 1815, comma 2, c.c.). Ai sensi dell'art. 2 della l. 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni contro l'usura), la determinazione del tasso usurario è effettuata dal Ministero del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi con riferimento ai tassi medi effettivi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
(8) Si ritiene comunemente che il pagamento degli interessi pattuiti in misura superiore al tasso legale, ma non per iscritto, e quindi non dovuti, costituisca adempimento di un'obbligazione naturale (v. 2034 c.c.). Per il saggio di interesse nei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, cfr. art. 5, d.lgs. 2 ottobre 2002, n. 231 di attuazione della direttiva 2000/35/CE.
(9) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162. Ai sensi dell'art. 17, comma 2 del menzionato D.L. 12 settembre 2014, n. 132 tali disposizioni producono effetti sui procedimenti che vengono avviati a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione.
(10) Il Decreto 29 novembre 2023 (in G.U. 11/12/2023, n. 288) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata al 2,50 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024".

Ratio Legis

Il legislatore si riserva di stabilire il saggio degli interessi legali al fine di ancorarlo a criteri di certezza nonchè all'evoluzione generale della situazione economica.
Per quanto concerne gli interessi convenzionali, il tasso è quello legale o quello stabilito dalle parti con le opportune cautele volte ad evitare tassi usurari.

Spiegazione dell'art. 1284 Codice Civile

Interessi

Nota è l'avversione che il diritto canonico aveva per gli interessi: di questa antipatia era rimasta una traccia formale nell'art. 1829 del vecchio codice civile, che permetteva la stipulazione di interessi nel mutuo di denaro, di derrate e altre cose mobili. Secondo il vecchio codice pertanto la regola era che gli interessi dovevano venire pattuiti o imposti dalla legge. L'art. 1830 del vecchio codice civile ammetteva tuttavia che il mutuatario che avesse pagato interessi non convenuti non potesse ripeterli, e questo era generalmente considerato come un caso di obbligazione naturale.

Il nuovo codice civile invece dispone espressamente al suo art. 1282 che « i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente ». Da ciò può dedursi che il debitore di una somma di denaro, liquida ed esigibile, è obbligato a prestarne gli interessi, per cui è esposto, a tal riguardo, ad azione da parte del creditore, mentre secondo il vecchio codice era solo debitore naturale degli interessi ed esposto solo, ove li pagasse, alla soluti retentio.

Il fondamento di questo suo dovere giuridico va individuato nel fatto che il debitore resterebbe altrimenti ingiustamente arricchito a spese del suo creditore. Ciò risulta anche dal terzo comma dell' art. 1282 del c.c., il quale dispone che « se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento ». Per il fatto stesso di avere a propria disposizione una somma di denaro ad altri dovuta, il debitore della medesima ha la facoltà di usarla e trarne interessi, arricchendosi a spese del creditore: il suo dovere di prestare gli interessi ha come fondamento il fatto che altrimenti egli si arricchirebbe ingiustamente a spese del medesimo.

Il debitore di una somma di denaro liquida ed esigibile è dunque in questa situazione giuridica: o il creditore ha stipulato interessi (o tali interessi sono a lui assicurati per legge), ed egli può esigerli dal debitore in giudizio; o egli ha condonato la prestazione degli interessi al debitore, e, in questo caso, questi non può essere convenuto in giudizio per gli stessi, e neppure (e naturalmente) obbligato a pagarli, onde per cui, pagandoli, può ripeterli con la condictio indebiti; o, infine, non vi è stato condono né stipulazione di interessi, ed in tal senso il debitore della somma non può essere convenuto in giudizio, ma se paga, paga validamente, essendo gli interessi dovuti naturalmente.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1284 Codice Civile

Cass. civ. n. 61/2023

Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile la disposizione alla domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista per la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla banca, in forza delle clausole di un contratto di conto corrente dichiarate nulle).

Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.

Cass. civ. n. 19298/2022

Nei contratti bancari conclusi prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 1284 c.c. ai fini della valida pattuizione di interessi superiori rispetto alla misura legale, deve essere inteso in senso strutturale e non funzionale; pertanto, la sua violazione determina l'ordinaria forma di nullità assoluta, con conseguente necessità, ai fini della validità del patto, della sottoscrizione di entrambe le parti, sia pure con atti distinti, purché inscindibilmente connessi, senza poter integrare tale presupposto formale attraverso il c.d. contratto "monofirma". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che un contratto bancario concluso nel 1991 e sottoscritto dal solo correntista fosse inidoneo ad integrare la forma scritta richiesta dall'art. 1284, comma 3, c.c., al fine di pattuire validamente interessi "ultralegali", in quanto stipulato prima dell'entrata in vigore delle norme relative alle c.d. nullità di protezione).

Cass. civ. n. 14512/2022

In tema di tasso di interesse commerciale, la regola generale, prevista dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., secondo cui, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico, con la conseguenza che essa non si applica all'indennizzo per irragionevole durata del processo, che non ha fonte negoziale.

Cass. civ. n. 14194/2022

In tema di cambiale, l'inclusione del credito per interessi nel titolo non esime dall'onere di provare per iscritto la convenzione relativa alla loro misura ultralegale, non valendo tale forma di rilascio, di per sé sola, a soddisfare l'obbligo della forma scritta richiesto dall'art. 1284 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva desunto il tasso di interesse ultralegale dalla misura degli interessi inglobati nel pagamento tramite vaglia postale della prima rata della restituzione del mutuo).

Cass. civ. n. 7352/2022

In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.

Cass. civ. n. 96/2022

In tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse; qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto la validità della clausola che prevedeva la corresponsione di interessi al tasso "prime rate Abi come rilevato da IlSole24ore", in quanto determinabile attraverso la rilevazione operata dagli informatori economici).

Cass. civ. n. 34812/2021

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata sulla base di un titolo stragiudiziale, quando l'opponente contesti la misura degli interessi corrispettivi pretesi dal creditore, spetta a quest'ultimo provare sia l'esistenza del relativo patto, sia la correttezza e la legittimità del criterio con cui gli interessi sono stati conteggiati.

Cass. civ. n. 20555/2020

Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che la corrispondente convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso pattuito, ben potendo detta indicazione essere soddisfatta attraverso il richiamo, per iscritto, anche "per relationem", a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza, al di fuori di ogni margine di discrezionalità. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/12/2016).

Cass. civ. n. 24048/2019

In tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/11/2014).

Cass. civ. n. 28409/2018

Il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato, decidendo nel merito, il decreto con cui la corte d'appello, nel liquidare l'indennizzo a titolo di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, aveva applicato il saggio degli interessi in misura pari a quello previsto in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

Cass. civ. n. 26173/2018

La convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma 3, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati, sicchè una clausola contenente un generico riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza può ritenersi valida ed univoca solo se il riferimento "per relationem" sia coordinato alla esistenza di vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello, e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che la pattuizione sugli interessi di mora fosse affetta da nullità per indeterminabilità del tasso di interessi dovuto, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 1284, comma 3, c.c., siccome genericamente riferentesi al "tasso di massimo scoperto applicato dalle banche sulla piazza di Gaeta").

Cass. civ. n. 3017/2014

Ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta "ad substantiam", sicché, nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso "per facta concludentia".

Cass. civ. n. 21597/2013

Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi.

Cass. civ. n. 350/2013

La nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha respinto il corrispondente motivo di impugnazione in considerazione della tardività dell'allegazione, avvenuta solo nella comparsa conclusionale in sede di appello, degli elementi di fatto fondanti la invocata nullità della convenzione di interessi).

Cass. civ. n. 11187/2012

In tema di obbligazioni pecuniarie, costituiscono "interessi legali" non soltanto quelli stabiliti dall'art. 1284 c.c., ma anche qualsiasi interesse che, ancorché in misura diversa, sia previsto dalla legge. Ne consegue che, in ipotesi di domanda di liquidazione del compenso proposta da un ingegnere o da un architetto, prevedendo l'art. 9 della tariffa professionale, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143, che gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di onorari sono ragguagliati al tasso ufficiale di sconto e maturano dopo il decorso di sessanta giorni dalla consegna della specifica da parte del professionista, ai fini della doverosità del saggio e della decorrenza degli accessori, il giudice deve verificare unicamente la sussistenza dei presupposti indicati dalla citata norma.

Cass. civ. n. 25182/2010

In tema di usura, e con riferimento a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, la pattuizione di interessi ultra legali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso d'interesse diverso e superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta e sussistendo l'illiceità del negozio soltanto nel caso in cui si ravvisino gli estremi del reato di usura. Conseguentemente, può ritenersi l'illiceità del contratto solo se ricorrano un vantaggio usurario, lo stato di bisogno del mutuatario e l'approfittamento di tale stato da parte del mutuante.

Cass. civ. n. 3619/2010

In tema di cambiale, l'inclusione del credito per interessi nel titolo non esime dall'onere di provare per iscritto la convenzione relativa alla loro misura ultralegale, non valendo tale forma di rilascio, di per sé sola, a soddisfare l'obbligo della forma scritta richiesto dall'art. 1284 c.c.

Cass. civ. n. 532/2010

A seguito della norma di interpretazione autentica recata dall'art. 1 del d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, i criteri fissati dalla disciplina, oggetto dell'interpretazione anzidetta, introdotta dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, in ordine alla determinazione del carattere usurario degli interessi, non possono essere applicati a rapporti completamente esauriti prima della sua entrata in vigore, senza che rilevi, in senso contrario, la pendenza di una controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto e rimaste inadempiute, le quali non implicano che il rapporto contrattuale sia ancora in atto, ma solo che la sua conclusione ha lasciato in capo alle parti, o ad una di esse, delle ragioni di credito. (Fattispecie relativa ad interessi moratori convenzionalmente stabiliti in un contratto di leasing stipulato nell'anno 1989 e risolto nell'anno 1993).

Cass. civ. n. 14760/2008

In tema di leasing di godimento, il canone pattuito anche se la sua funzione causale è prevalentemente finanziaria, dovendo garantire, per la società di leasing, il rientro del capitale maggiorato degli interessi finanziari e degli utili di rischio di impresa ha comunque natura di corrispettivo per l'uso del bene, essendo ragguagliato al valore di utilizzazione di quest'ultimo per la durata della vita tecnico-economica dello stesso. Alla stregua di siffatta ricostruzione della suddetta figura contrattuale, gli interessi finanziari pattuiti per assolvere la relativa funzione remuneratoria, dipendendo dalle dette variabili economiche, sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, con la conseguenza che, in proposito, non si applica la disciplina di cui all'art. 1284 c.c.

Cass. civ. n. 266/2006

Per la costituzione dell'obbligo di corrispondere interessi in misura superiore a quella legale (come pure per la modifica della clausola concernente gli interessi, comportante il superamento della soglia legale; è necessaria la forma scritta ad substantiam, la cui mancanza comporta la nullità della clausola stessa, con automatica sostituzione della misura convenzionale con quella legale. L'eventuale richiamo alla clausola contenente la pattuizione di interessi in misura ultralegale in altro documento successivo equivale ad un riconoscimento di debito, e come tale è inidoneo a porre tale obbligo a carico del debitore, in quanto l'atto scritto concernente la pattuizione degli interessi ha natura costitutiva e non dichiarativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto idoneo alla costituzione dell'obbligazione di pagare interessi in misura ultralegale il richiamo integrale, nel verbale di consegna del bene oggetto del contratto, del documento contenente la clausola relativa agli interessi, la cui firma era stata disconosciuta dalla parte).

Cass. civ. n. 24756/2005

Gli interessi spettanti all'avente diritto, anche in difetto di sua specifica richiesta, con decorrenza dalla data della domanda di equa riparazione del danno derivante dalla non ragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, sulla somma liquidata a tale titolo, vanno determinati al tasso legale, cui fanno riferimento gli artt. 1282 e 1284 c.c., in difetto di diversa disposizione di legge o accordo scritto delle parti, dovendo il giudice italiano applicare in proposito la normativa interna e non ravvisandosi contrasti fra detta normativa e specifiche norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che nulla dispone al riguardo.

Cass. civ. n. 4093/2005

Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte rispettivamente con l'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385, e con l'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108), non sono retroattive, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l'inefficacia “ex nunc”, rilevabile solo su eccezione di parte

Cass. civ. n. 9080/2002

Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che la convenzione medesima contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto anche per relationem, attraverso cioè il richiamo (per iscritto) a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio di interesse, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità rimessa dall'arbitrio del creditore, sulla base di una disciplina legati ad un parametro centralizzato, fissato su scala nazionale e vincolante. Tale è il caso in cui le parti, ai fini della determinazione della misura degli interessi convenzionali, facciano rinvio ad un criterio provvisto, pur nell'ambito di una variabilità nel tempo, dei caratteri di certezza, obiettività, uniformità e conoscibilità sopra indicati, scaturendo il relativo tasso dall'applicazione di un parametro, del genere del tasso unico di sconto, la cui manovra è rimessa all'Autorità di vigilanza (restando così soggetta a pubblicità legale), al quale la clausola contrattuale rapporti il tasso anzidetto attraverso una semplice operazione di calcolo aritmetico.

Cass. civ. n. 15368/2000

In tema di debiti di valore, l'entrata in vigore dell'art. 1 della legge n. 353 del 1990, il quale, modificando l'art. 1282 (Recte: 1284 N.d.R.) c.c., ha innalzato al 10 per cento il saggio legale di interesse, non ha inciso sul piano della distinzione da trarre fra la rivalutazione intesa come strumento rivolto ad assicurare il risarcimento del danno emergente ripristinando la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno medesimo, e gli interessi intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma dovuta a titolo di risarcimento. Quanto peraltro all'entità degli interessi e alla loro decorrenza, essi vanno corrisposti sulla somma determinata con riferimento al tempo dell'illecito, progressivamente adeguata, anno per anno, all'aumento del costo della vita con l'applicazione di indici medi di rivalutazione e ad un tasso che può perciò anche essere inferiore, eventualmente, a quello legale.

Cass. civ. n. 819/2000

Al creditore non può essere riconosciuta la facoltà di imputare i pagamenti ricevuti ad estinzione del debito, ad interessi extralegali, ove questi ultimi non siano stati fatti oggetto di una valida pattuizione ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, c.c. Ove invece sia mancata una tale pattuizione, il debitore può sì, per sua determinazione, pagare gli interessi in misura superiore a quella legale assolvendo in tal modo ad un'obbligazione naturale (dal che la conseguente irripetibilità di quanto pagato), ma se egli non abbia a manifestare un tal tipo di volontà, il creditore non può certo destinare le somme da lui ricevute al soddisfacimento di quella che finisce per presentarsi come un'obbligazione meramente naturale del solvens, invece che all'estinzione della obbligazione effettivamente pattuita, la quale sola gli consenta l'esercizio di azioni giudiziarie.

Cass. civ. n. 280/1997

La convenzione relativa alla pattuizione degli interessi in misura superiore a quella legale, in difetto della forma scritta richiesta ad substantiam, è colpita da nullità solo per la parte corrispondente alla differenza tra il tasso legale e quello convenuto, con riferimento alla quale l'ordinamento interviene non per espungerla dal regolamento pattizio senza riconnettervi alcun effetto, bensì per sostituirla con disciplina legale.

Poiché l'atto scritto concernente la stipulazione degli interessi in misura superiore a quella legale è costitutivo del relativo rapporto obbligatorio, a norma dell'art. 1284 c.c., è privo di rilevanza giuridica il riconoscimento che di esso il debitore faccia ex post.

Cass. civ. n. 10361/1994

Per il disposto dell'art. 15 L. 2 marzo 1949, n. 144, sugli onorari dei ragionieri (al pari di altre categorie di professionisti) spettano al professionista che ne faccia richiesta gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia, senza che rilevi la specifica invocazione della disposizione richiamata, la quale per il suo carattere di specialità prevale nell'applicazione sulla norma generale in tema di saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c.

Cass. civ. n. 2538/1994

Gli interessi legali sulle somme dovute, siano essi corrispettivi o moratori, sono pur sempre strumentali alla reintegrazione del patrimonio del creditore della perdita connessa alla mancata disponibilità tempestiva delle somme medesime in base alla presunzione di naturale fecondità del denaro e quindi a prescindere dalla prova della concreta esistenza del pregiudizio, con la conseguenza che, assolvendo entrambi una funzione risarcitoria, ove il creditore deduca e dimostri di avere subito a causa della svalutazione monetaria un danno maggiore di quello compensato dalla sola loro liquidazione e ne ottenga l'integrale risarcimento mediante rivalutazione della somma dovuta, l'importo della rivalutazione stessa, che assolve identica funzione risarcitoria, con riguardo al danno effettivo e non semplicemente presunto, non è cumulabile né con l'uno né con l'altro tipo di interessi, mentre gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non possono che decorrere dal momento della liquidazione di questa.

Il tasso convenzionale degli interessi, ancorché meno favorevole, prevale su quello legale, dal momento che esso è espressione dell'autonomia negoziale e viene pattuito nell'interesse di entrambe le parti. (Nella specie dalla Corte suprema si è ritenuta corretta la statuizione del giudice di merito che aveva liquidato gli interessi al tasso convenzionale del sei per cento, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 1, L. 26 novembre 1990, n. 353, che ha portato il tasso legale dal cinque al dieci per cento).

Cass. civ. n. 8561/1991

Gli interessi superiori alla misura legale possono essere stabiliti, con la decorrenza dalla data in cui è sorta l'obbligazione principale, anche con convenzione successiva, purché scritta ed anteriore alla data di scadenza del debito principale cui gli interessi ineriscono.

Cass. civ. n. 7531/1991

Con riguardo alla ripetizione di diritti doganali indebitamente versati in contrasto con l'ordinamento comunitario, l'Amministrazione finanziaria deve corrispondere gli interessi al saggio legale (art. 1284 c.c., modificato dall'art. i della L. 26 novembre 1990, n. 353 a partire dal 16 dicembre 1990), non nella diversa misura contemplata dall'art. 93 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 («legge doganale»), il quale opera per i rimborsi specificamente previsti da tale decreto e non è estensibile agli «indebiti comunitari», nemmeno dopo l'entrata in vigore della L. 29 dicembre 1990, n. 428 (il cui art. 29, primo comma, equipara gli uni agli altri sotto il diverso profilo del termine di decadenza fissato per l'azione di ripetizione).

Cass. civ. n. 9311/1990

Poiché la disciplina dell'anatocismo prevista dall'art. 1283 c.c. va coordinata e completata con quella successiva contemplata dall'art. 1284 c.c., il saggio degli interessi anatocistici, in mancanza di usi contrari ovvero di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi su cui si applicano, è del cinque per cento annuo, qualunque natura abbiano gli interessi scaduti (nella specie, trattavasi di interessi moratori in favore dell'impresa appaltatrice, ex art. 35 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063).

Cass. civ. n. 6735/1988

La specifica convenzione scritta posteriore alla scadenza degli interessi, che gli artt. 1283 e 1284 c.c. richiedono perché essi producano a loro volta interessi (cioè il cosiddetto anatocismo), deve essere esplicita nel senso che dalla stessa deve risultare la piena consapevolezza del debitore in ordine alla assunzione del relativo obbligo.

Cass. civ. n. 3252/1984

L'obbligo della forma scritta, ad substantiam, per la fissazione degli interessi in misura ultralegale (art. 1284, terzo comma c.c.) — seppure non è soddisfatto dal rilascio, di per sé solo, di cambiale per importo conglobante interessi e capitale — tuttavia non postula necessariamente che il documento negoziale contenga l'indicazione in cifre del tasso di interesse, ma può essere assolto secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto e così quando la misura ultralegale del tasso di interesse sia determinabile attraverso gli elementi offerti da documenti formati a regolamentazione di aspetti specifici dell'operazione di mutuo, od anche da dichiarazione unilaterale del debitore, purché non meramente ricognitiva (nella specie: atto di costituzione di ipoteca a garanzia delle cambiali rilasciate dal mutuatario).

Cass. civ. n. 1878/1972

Ai sensi dell'art. 1284 c.c. per la stipulazione di interessi superiori alla misura legale è necessaria la forma scritta ad substantiam. La mancanza di tale forma, pertanto, che importa la nullità della pattuizione può essere rilevata dal giudice anche di ufficio.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1284 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
lunedì 25/09/2023
“Nella prima metà del 2020, per via del Covid, il pagamento di quattro rate d'affitto dei locali di un'attività commerciale di ristorazione non è avvenuto. C'è stata da parte del proprietario dei muri la richiesta di sfratto che è stata accolta da un giudice in primo grado e poi confermate in appello. Nella sentenza di primo grado pronunciata dopo un anno dal ricorso, oltre allo sfratto venivo condannato al pagamento di tutte le rate arretrate (che nel frattempo erano salite a 15 per un valore di circa €32.000) e fino al rilascio del locale. Sono state inoltre condannato al pagamento degli interessi, calcolati dalla controparte in circa €,2450. Nella sentenza leggo "al tasso legale di cui all'art 1284 c.c. V comma. Non ho trovato nulla circa questo comma V. Chiedo se il proprietario dei muri ha correttamente applicato quanto in sentenza rifacendosi, a quanto pare, al comma IV e non agli interessi legali”
Consulenza legale i 29/09/2023
Va premesso che non ci è possibile, in questa sede, entrare nel merito del calcolo effettuato da controparte. Possiamo però esaminare il testo dell’art. 1284 c.c., dal momento che, stando al quesito, la sentenza farebbe riferimento al V comma della norma in questione.
Sembrerebbe, infatti, trattarsi di una svista, dal momento che il quinto comma dell’art. 1284 c.c. si limita a stabilire che "la disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale”, ma non è evidentemente il nostro caso.
Semmai, è probabile che la sentenza si riferisca proprio al quarto comma della norma in commento (introdotto dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162), secondo cui, se le parti (nel nostro caso, del contratto di locazione) non hanno determinato la misura degli interessi, “dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La legislazione cui si fa riferimento è quella di cui al D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Sembrerebbe questa, in ogni caso, la norma applicabile, indipendentemente dall’eventuale errore nel citare il comma di riferimento.
In ogni caso, per capire come procedere laddove i conteggi risultino errati è inevitabile confrontarsi con il legale che già segue la vicenda.

Fabio G. chiede
mercoledì 17/03/2021 - Lombardia
“Spett. Brocardi

A seguito ad un'ordinanza emessa, a mio favore, dal Tribunale di Milano sezione Lavoro, mi è stata riconosciuta l'indennità risarcitoria e spese legali, sottoindicate.

La data del licenziamento è il 31.05.2019

La società ha eseguito Il saldo dell'indennità risarcitoria il 12.08.2020, ma senza corrispondere gli interessi e rivalutazione monetaria dal licenziamento al saldo effettivo, come da ordinanza che recita :

"...condanna parte convenuta a corrispondere alla ricorrente la relativa indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale per complessivi € 53.542,29, oltre interessi e rivalutazione dal licenziamento
al saldo effettivo; respinge per il resto il ricorso; condanna parte convenuta a rimborsare le spese di lite che
liquida in complessivi € 4000,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Si comunichi alle parti. "

Mentre le spese legali, che ammontano a euro 4.000+4%+15%+22%, a tutt'oggi non sono ancora state liquidate dalla società soccombente,

Pertanto desidererei sapere l'ammontare degli interessi moratori da applicare
alle due voci :
1) Interessi per ritardato pagamento dell'indennità risarcitoria di € 53.542,00; dalla data del licenziamento (31.05.2019) al saldo effettivo (12.08.2019).
2) Spese legali non ancora liquidate che, come da ordinanza della fase sommaria, ammontano a euro 5.836,48 ( 4000+4%+15%+22%)

Restando in attesa di un Vs. cortese riscontro, porgo

Distinti saluti”
Consulenza legale i 24/03/2021
Gli interessi moratori sull’indennità risarcitoria ammontano a € 860,96, mentre la rivalutazione monetaria ammonta ad euro € 267,71, per un totale di interessi più rivalutazione pari ad € 1.128,67.
Per quanto riguarda le spese legali, saranno dovuti gli interessi legali dalla data dall'ordinanza fino al saldo. Non è possibile calcolare gli interessi, non conoscendo la data dell'ordinanza.



Emiilano V. chiede
venerdì 16/11/2018 - Lazio
“Una sentenza di Corte d’Appello condanna a pagare “ai sensi dell’art. 2033 alla restituzione della somma versata come indebito oggettivo oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda”.
Nessuna altra precisazione.
La domanda è stata proposta nel novembre 2016 (dopo introduzione della novella dell’art. 1284 comma 4 c.c.).
Controparte ha calcolato gli interessi ai sensi dell’art. 1284 comma 4 trattandosi di una domanda di restituzione di un assegno versato per una proposta di acquisto di bene immobile tra persone fisiche.
In sede di opposizione all’esecuzione o di riduzione di ipoteca legale iscritta, è legittimo chiedere l’applicazione dell’art. 1284 comma 1 e il calcolo degli interessi secondo il saggio legale 0,3 (circa) oppure vale la regola che SEMPRE E COMUNQUE deve essere quello in sentenza all’8%, anche se ci sono persone fisiche e non professionisti o società?

Consulenza legale i 22/11/2018
I dubbi che ci si pongono sono fondati e vedremo adesso sulla base di quali considerazioni.

Nel sistema delle obbligazioni, disciplinato dal nostro ordinamento giuridico, si distingue tra interessi legali (o corrispettivi) e interessi moratori.
I primi sono dovuti per il semplice fatto che viene utilizzato un capitale altrui, mentre i secondi sono dovuti in conseguenza del ritardo nel pagamento di un debito.
Questi ultimi, dunque, presuppongono non soltanto l’esistenza di un debito già accertato ed esistente (ovvero certo, liquido ed esigibile), ma anche il mancato o ritardato pagamento della prestazione nel termine fissato dalla legge o dalle parti.

Gli interessi legali, a loro volta, non sono altro che frutti civili del denaro, e qualunque credito sarà in grado di produrre tali frutti soltanto se:
  1. ha ad oggetto una somma di denaro;
  2. è liquido, ossia esattamente determinato nel suo ammontare;
  3. è esigibile, cioè non sottoposto a termine o condizione.

Nessuno di tali requisiti ricorre per il capitale (la somma di denaro) di cui il promittente venditore è venuto in possesso a seguito della conclusione del preliminare di vendita.

Infatti, fin quando non interverrà una sentenza o altro titolo (anche negoziale) con il quale si riconosca che quella somma versata a tale titolo non può più trovare giustificazione nel preliminare di vendita, il capitale versato con l’assegno non potrà costituire un debito per chi lo ha ricevuto, con conseguente insorgenza di un obbligo alla sua restituzione; in quanto tale, non sarà neppure in grado di produrre frutti civili.

In tal senso si vuole richiamare, tra le tante, una recente sentenza della Corte di Cassazione Sezione Prima civile, e precisamente la sentenza n. 3912 del 16.02.2018, con la quale la S.C., pronunciandosi in materia di ripetizione di indebito, ha affermato che costituisce principio consolidato quello secondo cui, nella ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 del c.c., il debito dell’accipiens in buona fede produce interessi solo a seguito della proposizione di un’apposita domanda giudiziale.
Si sostiene, infatti, che la situazione di chi detiene indebitamente un capitale altrui può assimilarsi a quella del possessore in buona fede in senso soggettivo prevista dall’art. 1148 del c.c., a norma del quale il possessore è obbligato a restituire i frutti civili soltanto della domanda giudiziale, secondo il principio per il quale gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della proposizione della domanda.

Poiché, come visto sopra, per frutti civili possono intendersi solo gli interessi legali o corrispettivi, deve per forza di cose concludersi che, nell’ipotesi di condanna ex art. 2033 c.c., l’accipiens sarà tenuto a corrispondere gli interessi legali di cui al primo comma dell’art. 1284 c.c., e non gli interessi moratori a cui si riferisce il quarto comma della medesima norma, per come richiesti e precettati dalla parte istante.

Del resto, che gli interessi previsti dall’art. 1284 comma 4 c.c. abbiano natura di interessi moratori (ossia, si ripete, di interessi dovuti per ritardato pagamento), lo si può agevolmente desumere anche dall’analisi del testo normativo in forza del quale tale comma è stato aggiunto, ovvero l’art. 17 del D.l. 12.09.2014 n. 132, contenuto tra le disposizioni dettate per la tutela del credito e rubricato proprio “Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti”.

Nella ripetizione di indebito, invece, poiché viene meno il presupposto legale sulla cui base la prestazione è stata effettuata, il legislatore concede a colui che l’ha eseguita il diritto di riprendersi ciò che ha pagato.
Sarà solo nel momento in cui tale diritto viene accertato che sorge in suo favore un credito produttivo di frutti civili (interessi legali).

In tal senso, inoltre, può comunque argomentarsi anche dal testo della stessa sentenza posta in esecuzione (almeno per ciò che viene riferito), contenente soltanto condanna alla restituzione della somma indebitamente versata ed al pagamento degli interessi legali, senz’altro aggiungere.

Infatti, se il Giudice avesse voluto prevedere anche il pagamento degli interessi moratori, avrebbe quantomeno disposto il risarcimento di un maggior danno ai sensi del secondo comma dell’art. 1224 del c.c., la cui liquidazione è alternativa alla mancata determinazione di tale tipo di interessi.

Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, si ritiene che si abbia il pieno diritto di opporsi all’esecuzione, chiedendo la rideterminazione degli interessi secondo la misura legale ex art. 1284 comma 1 c.c.

Trattasi di una contestazione che va fatta proprio nelle forme dell’opposizione all’esecuzione (e non agli atti esecutivi), in quanto, la circostanza che la parte istante abbia indicato nel precetto una somma superiore a quella dovuta dal debitore non dà luogo ad una irregolarità dell’atto (da far valere nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi), ma ad un eccesso nell’esercizio del diritto a procedere ad esecuzione forzata (investe una questione concernente il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione che non è stata spontaneamente adempiuta, ponendo in discussione il diritto sostanziale di credito per come risulta indicato nell’atto di precetto).


Antonio F. R. chiede
mercoledì 03/08/2016 - Calabria
“In data 30.04.2010 ho sottoscritto un mutuo di € 110.000,00 da rimborsare in 180. L’art. 2 del contratto fissa l’interesse nominale annuo (TAN) variabile indicizzato all’IRS 15(quindici) anni rilevato trimestralmente diminuito di 0,250 punti percentuali e dunque alla data di stipula pari al 3,460%. All’art. 2 del contratto si legge altresì: …..”In ogni caso il tasso nominale annuo non potrà essere inferiore all’IRS 1 (uno) anni…..”.
Analizzando i documenti di sintesi e i rendiconti delle rate pagate a far data 01.01.2012 sino ad oggi, , l’Istituto, ha applicato un TASSO DI INTERESSE PARI AL 2,640%, condizione diversa da quella espressamente indicata dal contratto considerato che dal 2012 ad oggi, il il tasso come da contratto sarebbe dovuto passare dall'1,89 allo 0,65 attuale. Lo stesso IRS a 1 anno, indicato come tasso minimo dall'art. 2 del contratto è passato dall'1,20 del 2012 a un -0,4 di luglio 2016.
La stessa prassi è stata adottata dall'Istituto per altri mutui stipulati tra il 2009 e il 2010.
Ritengo che si possa richiedere alla banca l'applicazione del tasso sostitutivo (art 117 tub) o del tasso legale (art. 1284 c.c.) . Resto in attesa di un vostro parere in merito”
Consulenza legale i 05/08/2016
A nostro avviso non è possibile applicare al caso di specie né l’art. 117 del T.U.B. né l’art. 1284 del cod. civ..
Risulta evidente, nella fattispecie, che nel contratto sia stato pattuito un determinato tasso di interesse mentre successivamente, nel corso degli anni, l’Istituto di Credito abbia in realtà applicato un tasso diverso da quello di cui al contratto, ovviamente in senso sfavorevole per il cliente.
Ebbene, analizzando le norme citate si osserva:

1) L’art. 117 T.U.B. recita “4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. (…) 6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. 7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.
Il testo della norma parla di tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli “di quelli pubblicizzati”, ovvero colpisce con la sanzione della nullità ogni previsione contrattuale di contenuto diverso rispetto a quelle che la Banca aveva reso noti al pubblico o al singolo cliente e che quindi quest’ultimo si aspettava, nel senso che era stato ragionevolmente portato a credere sarebbero stati quelli contenuti nel contratto; probabilmente, anzi, egli si era determinato a concludere il contratto proprio per le pubblicizzate/promesse condizioni contrattuali.

Diverso è il nostro caso: qui le condizioni erano quelle pubblicizzate, ma non sono state rispettate nel tempo, per cui la Banca si è resa inadempiente al contratto.

2) L’art. 1284 cod. civ., invece, recita: “Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari allo 0,2 per cento in ragione d'anno. (…) Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. (…)”. La norma, dunque, stabilisce il saggio di interesse nei soli casi in cui le parti nulla abbiano pattuito in proposito, sostituendone la volontà; ed è evidente, quindi, che non si potrà applicare il saggio legale di cui all’articolo citato nel caso che ci occupa, semplicemente perché le parti ne avevano già determinato la misura.

Peraltro, la modifica del saggio di interesse originariamente pattuito non rientra (neppure) nel diritto di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali che talvolta la Banca è legittimata ad operare, pur in presenza di determinate e tassative condizioni.
Infatti, per i contratti a tempo determinato – come è il caso del mutuo – in base all’art. 118 T.U.B., 1° comma, seconda parte, la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
Il legislatore ha previsto tale diversità rispetto alla disciplina applicabile ai contratti a tempo indeterminato (che possono avere una durata virtualmente infinita, per cui si è ritenuto ingiusto obbligare le parti di un contratto - anche a distanza di molti anni dalla conclusione e senza una scadenza predefinita - a mantenere in vigore le medesime clausole contrattuali che erano state pattuite all’inizio del rapporto) in quanto - nei contratti a tempo determinato - le parti conoscono sin dall’inizio la durata del rapporto, ed è quindi corretto che le condizioni relative al tasso di interesse concordato rimangano immutate.

In definitiva, la Banca si è resa inadempiente al contratto, con tutte le conseguenze che ciò comporta, ovvero diritto di richiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento di ogni danno subìto.

Va infine tenuto presente che, qualora i nuovi tassi di interesse illegittimamente applicati siano altresì all’evidenza eccessivi, potranno altresì trovare applicazione le norme antiusura (legge n. 108 del 7 marzo 1996).

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