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Risarcimento danni, ti spetta se un tuo familiare muore per colpa di altri anche se non vivevi con lui, ma servono prove

Risarcimento danni, ti spetta se un tuo familiare muore per colpa di altri anche se non vivevi con lui, ma servono prove
La convivenza formale non è un requisito obbligatorio per ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale
Il danno parentale è il pregiudizio subito per la perdita di una persona cara e rientra nei danni non patrimoniali ex artt. 2043 e 2059 del codice civile.
In materia è indirizzo consolidato della giurisprudenza che il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza. Ciò che rileva è l'incidenza sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà.
Di più: anche il vincolo di sangue non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo esso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nel danneggiato un sentimento di protezione e di sicurezza (Cass. 6 marzo 2025, n. 5984).

La questione è stata affrontata in più occasioni dalla Corte di Cassazione. In particolare, con l’ordinanza del 19 settembre 2024 n. 25200, ha affermato che “in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione, proposta iure proprio dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrare l’ampiezza e la profondità”.

In altri termini, la convivenza, pur rappresentando certamente un parametro utile per ricostruire i reali rapporti con la persona deceduta, non costituisce però una condizione indispensabile per poter richiedere un risarcimento.

Secondo la Corte, deve quindi affermarsi che “anche il legame parentale fra nonno e nipote consenta di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva, ovviamente, la necessità di considerare l’effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno”.

In conclusione, quindi, in caso di morte di un familiare, non è la convivenza, ma l’esistenza di una profonda relazione parentale che legittima una richiesta di risarcimento.

Ed è proprio sulle orme di questo principio che s’inserisce la pronuncia del Tribunale di Castrovillari pubblicata il 17 settembre dai quotidiani, che ha riconosciuto somme fino a oltre 51mila euro a ciascuno degli undici nipoti di un 85enne morto dopo essere stato investito. Alcuni dei nipoti vivevano anche in Germania.

La vicenda risale alla mattina del 25 marzo 2016. Erano circa le 7.45 quando un uomo di 85 anni venne investito e ucciso da un furgone durante una manovra in retromarcia.
Dopo la morte dell'anziano, gli undici nipoti chiesero il risarcimento per la perdita del rapporto parentale. La compagnia assicurativa, però, aveva respinto la richiesta sostenendo che i nipoti non facessero parte del nucleo familiare convivente con la vittima e che, proprio per questo motivo, non potessero essere considerati tra i soggetti legittimati al risarcimento.
La questione è quindi arrivata davanti al Tribunale di Castrovillari e il giudice ha seguito un principio ormai consolidato: la convivenza non costituisce un requisito indispensabile per ottenere il risarcimento per la perdita di un familiare.
Naturalmente, chi domanda il risarcimento deve dimostrare che il rapporto con la persona deceduta era concreto e significativo. E proprio questo, nel caso esaminato dal Tribunale di Castrovillari, è stato ritenuto provato.

Nel corso del processo sono emersi diversi elementi sulla vita familiare. I nipoti tornavano dal nonno durante le festività e nel periodo estivo; la famiglia si riuniva nella casa di montagna dell'anziano. Per alcuni il rapporto era particolarmente stretto: c'erano nipoti che frequentavano abitualmente la casa del nonno, partecipavano ai pranzi domenicali, lo aiutavano nelle commissioni o lo accompagnavano alle visite.
Anche i nipoti che vivevano all'estero mantenevano quindi un rapporto con l'anziano, nonostante la distanza.

Il giudice ha riconosciuto che si trattava di rapporti reali e significativi, sebbene diversi da quelli caratterizzati dalla convivenza quotidiana.


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