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Rifiuto di sottoporsi al test antidroga: può essere disposta la sospensione della patente di guida?

Rifiuto di sottoporsi al test antidroga: può essere disposta la sospensione della patente di guida?
Secondo la Cassazione, se, in occasione di un controllo dei Carabinieri, il conducente rifiuta di sottoporsi all'accertamento circa l'uso di sostanze stupefacenti, può essergli legittimamente sospesa la patente di guida.
Se, a seguito di un controllo dei carabinieri, ci rifiutiamo di sottoporci al test antidroga, può esserci legittimamente sospesa la patente?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27825 del 22 novembre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Corte, il Prefetto di Brindisi aveva irrogato ad un soggetto la sanzione della sospensione della patente di guida per 24 mesi, in quanto questi si era rifiutato di sottoporsi al test antidroga.

Il conducente in questione aveva deciso di impugnare il provvedimento dinanzi al Giudice di Pace, il quale, tuttavia, aveva rigettato il ricorso, ritenendo la sanzione pienamente legittima.

La sentenza, però, era stata ribaltata in secondo grado, avendo il Tribunale di Brindisi ritenuto di dover annullare il provvedimento impugnato, per essere lo stesso stato emesso in violazione di legge.

Ritenendo la decisione ingiusta, il Prefetto di Brindisi si era rivolto alla Corte di Cassazione, lamentando l’erronea applicazione, da parte del Tribunale, degli artt. 186, 187 e 223 Codice della strada.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione al Prefetto, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Osservava la Cassazione, in proposito, che, ai sensi dell’art. 187 C.d.S., in caso di rifiuto a sottoporsi all'accertamento di uso di sostanze stupefacenti, “il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 186, comma 7” (sospensione della patente).

Di conseguenza, nel caso di specie, secondo la Cassazione, il Prefetto, dopo aver contestato al conducente il rifiuto di sottoporsi all’accertamento medico, aveva correttamente irrogato al medesimo la sanzione della sospensione della patente di guida.

Precisava la Corte, inoltre, che appariva irrilevante la circostanza secondo cui il Prefetto non avesse specificamente indicato gli “addebiti integranti con certezza gli estremi di un reato per il quale è prevista la sospensione o la revoca della patente di guida, come espressamente statuito dall'art. 223 C.d.S.”, in quanto la sospensione della patente di guida rappresenta una “misura di carattere preventivo e natura cautelare, che trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, il conducente del veicolo che non abbia rispettato l'obbligo di sottoporsi a visita medica, possa con la sua condotta arrecare pregiudizio o porre in pericolo altri soggetti”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal Prefetto, annullando la sentenza impugnata e rigettando l’opposizione proposta dal sanzionato avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida.


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