Tutto sembra corretto e trasparente. Ma, dal punto di vista legale, non sempre è così. La legge italiana, infatti, distingue in modo molto preciso tra i diversi tipi di trasferimento di denaro. E, soprattutto, impone forme specifiche perché una donazione sia valida. Sbagliare la procedura significa rischiare che il gesto più generoso, come il dono di una somma importante, venga considerato nullo, cioè come se non fosse mai avvenuto.
Ma, quindi, quando basta un semplice bonifico? Quando serve il notaio? E cosa succede se non si rispettano le regole?
Bonifico e donazione: cosa prevede la legge italiana
Partiamo dal riferimento normativo principale: l’art. 782 del c.c. Questo articolo stabilisce che “la donazione deve essere fatta per atto pubblico, alla presenza di due testimoni, sotto pena di nullità”.
Perché la donazione comporta un impoverimento volontario e definitivo del patrimonio del donante a favore di un altro soggetto. Il legislatore vuole assicurarsi che chi dona sia pienamente consapevole della portata del proprio gesto e che la sua volontà non sia influenzata o condizionata. Il notaio, con la sua funzione pubblica, serve proprio a garantire che tutto avvenga nella massima trasparenza e secondo legge.
Quando un bonifico può bastare: la donazione di modico valore
Non sempre, però, serve il notaio per il trasferimento di una somma di denaro cospicua. La legge ammette una deroga per le cosiddette donazioni di modico valore, cioè quelle di entità talmente ridotta da non giustificare il ricorso alla forma solenne dell’atto pubblico. In questi casi, un semplice bonifico o la consegna diretta della somma può bastare.
Ma cosa si intende esattamente per “modico valore”? Il Codice civile non indica una cifra precisa: il giudizio è relativo e dipende sia dalle condizioni economiche del donante sia dal valore oggettivo del bene donato. In altre parole, ciò che è modico per una persona benestante può non esserlo per chi dispone di risorse più limitate. La giurisprudenza, comunque, tende a considerare non modica una somma di 10.000 euro, salvo casi particolari in cui il donante abbia un patrimonio molto elevato.
Regali di poche centinaia di euro, come un contributo per un'occasione, una vacanza o un piccolo progetto, rientrano quasi sempre nel modico valore. Ma appena la cifra supera qualche migliaio di euro, la legge richiede maggiore prudenza e, quasi sempre, l’intervento del notaio.
Donazione con bonifico ma senza notaio: cosa si rischia
Come anticipato in apertura di articolo, molti genitori, in buona fede, effettuano un bonifico ai figli convinti di agire correttamente, ignorandone i rischi.
Se la somma non è di modico valore e manca l’atto pubblico, la donazione è giuridicamente nulla. Questo significa che, in caso di contestazioni, la donazione viene trattata come se non fosse mai avvenuta.
Le conseguenze possono essere spiacevoli: il donante, o i suoi eredi, potrebbero chiedere la restituzione del denaro, sostenendo che l’atto era nullo; altri eredi potrebbero impugnare la donazione in sede di divisione ereditaria; oppure, i creditori del donante potrebbero agire per far rientrare la somma nel patrimonio del debitore. Un semplice bonifico con causale “donazione” o una scrittura privata firmata non bastano a sanare la situazione. Volendo essere più chiari, la forma pubblica non è un optional: è una condizione di validità imprescindibile.
Come si fa una donazione valida con bonifico e atto pubblico
Quando la somma non è più “modica”, la via obbligata passa per il notaio. È lui il garante della validità giuridica e della trasparenza dell’operazione. Il primo passo consiste nel fissare un incontro in cui il donante manifesta chiaramente la propria intenzione di trasferire una somma a titolo gratuito. Il notaio raccoglie le informazioni necessarie, verifica la capacità delle parti e accerta che la volontà sia libera e consapevole.
A questo punto viene redatto l’atto pubblico di donazione, un documento ufficiale in cui si dichiara che il donante trasferisce una determinata somma di denaro al donatario “per spirito di liberalità”, e che il donatario accetta.
Durante la firma devono essere presenti due testimoni, persone senza legami di parentela con le parti e solitamente indicate dallo studio notarile.
Il trasferimento effettivo del denaro avviene poi con mezzi tracciabili, come un bonifico o un assegno, i cui estremi vengono riportati nell’atto stesso. Un dettaglio importante, perché la tracciabilità non solo garantisce la trasparenza fiscale, ma costituisce anche una prova concreta dell’avvenuto trasferimento.
Infine, il notaio si occupa della registrazione dell’atto e della conservazione dei documenti, rendendo la donazione pienamente valida, opponibile e inattaccabile. Un iter che può sembrare formale, ma che tutela entrambe le parti: chi dona e chi riceve.
Il falso prestito infruttifero: un errore da non commettere
Un espediente molto diffuso per evitare le spese notarili è quello di travestire la donazione da prestito infruttifero. In pratica, si scrive che il genitore presta la somma al figlio senza interessi e senza scadenza, sapendo benissimo che non ci sarà alcuna restituzione. Tale pratica, però, è pericolosa. Si tratta infatti di una donazione dissimulata, cioè nascosta dietro la forma di un altro contratto. Se un domani emergesse la reale intenzione del donante, quella di regalare la somma e non di prestarla, la donazione sarebbe comunque dichiarata nulla per mancanza di atto pubblico.
Oltre a ciò, si rischiano anche complicazioni fiscali: l’Agenzia delle Entrate può accertare l’incoerenza e considerare il trasferimento come donazione irregolare, con possibili sanzioni o recuperi d’imposta.