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E' reato tagliare la coda al proprio cane

E' reato tagliare la coda al proprio cane
Condannato al carcere un uomo che ha tagliato la coda al proprio cane con volontà e senza che fosse necessario.

Nella vicenda in oggetto, un uomo aveva tagliato, per crudeltà e senza necessità, la coda ad un cagnolino, sottoponendolo a sevizie e cagionandogli lesioni. L'uomo aveva, inoltre, detenuto il medesimo cagnolino, insieme ad un altro, in condizioni di detenzione in locali igienicamente inadeguati e in stato di abbandono, causando loro gravi sofferenze.
L'uomo era stato condannato ad un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 544 ter codice penale.

Il condannato ha presentato ricorso per cassazione sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il reato di maltrattamento di animali anziché la contravvenzione ex art. 727, comma 2, codice penale relativamente alla detenzione dei cani. Inoltre sosteneva che l'amputazione della coda non avesse inferto all'animale un'apprezzabile diminuzione dell'originaria integrità.

La terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 4876/2019, ha confermato la condanna di primo e secondo grado per il reato ex art. 544-ter del codice penale, nei confronti dell'uomo.
I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto sussistente il reato di maltrattamento di animali relazione alla condotta di amputazione della coda, che ha determinato un'apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale, determinando una menomazione funzionale dello stesso. Taglio che è stato volontario e non necessario.

Riguardo alla detenzione degli animali in una in condizioni igieniche pessime, i giudici hanno dato ragione all'uomo. Infatti tale condotta integra la contravvenzione di cui all'art. 727, comma 2, c.p. e non già il più grave reato ex art. 544 ter.
L'uomo in ogni caso dovrà scontare 9 mesi per i maltrattamenti inflitti per il taglio della coda.


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