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Il reato di diffamazione può essere commesso anche nei confronti di una persona morta

Il reato di diffamazione può essere commesso anche nei confronti di una persona morta
Il reato di diffamazione comprende anche le ipotesi di offesa alla memoria della persona del defunto.
Il reato di diffamazione (art. 595 cod. pen.) può essere commesso anche nei confronti di una persona morta?

In particolare, un soggetto può agire in giudizio chiedendo che un soggetto venga condannato per aver offeso la memoria di un defunto?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21209 del 3 maggio 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, in particolare, un soggetto aveva querelato un altro soggetto, ritenendo che questi avesse offeso la memoria di un suo prossimo congiunto (un parente stretto), che era morto prima che potesse presentare lui stesso la querela.

Il Giudice di Pace di Rovereto, tuttavia, aveva ritenuto che non si potesse procedere penalmente nei confronti del querelato, in quanto la persona offesa era già morta.

Il Giudice di Pace, pertanto, aveva pronunciato un provvedimento di archiviazione e nessun processo penale veniva avviato nei confronti del querelato.

Il soggetto che aveva proposto la querela (che era anche erede del defunto diffamato), ritenendo la decisione ingiusta, aveva deciso di impugnare il provvedimento del Giudice di Pace davanti alla Corte di Cassazione, nella speranza che la Corte annullasse il provvedimento di archiviazione e che venisse avviato il processo penale nei confronti del querelato.

Osservava il ricorrente, infatti, che la querela era stata proposta in quanto l’imputato aveva offeso la memoria del defunto e che tale condotta poteva ritenersi diffamatoria, ai sensi dell’art. 595 cod. pen.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di poter dar ragione al ricorrente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Ricordava la Cassazione, infatti, che il ricorrente poteva, in effetti, considerarsi persona offesa del reato di diffamazione, in quanto l’art. 595 cod. pen. prevede la possibilità per i parenti stretti di un defunto che sia morto prima di poter presentare la querela, in qualità di eredi, “al posto” del defunto stesso di querelare, in proprio, un soggetto che abbia offeso la memoria di un defunto, che fosse un prossimo congiunto.

Di conseguenza, il Giudice di Pace aveva errato nel pronunciare il provvedimento di archiviazione e che il procedimento penale nei confronti del querelato dovesse essere avviato.

Ciò considerato, la Corte di Cassazione annullava il provvedimento di archiviazione pronunciato dal Giudice di Pace, in modo che il procedimento penale potesse iniziare.


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