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Offendere con il termine "vivisettore" è reato

Offendere con il termine "vivisettore" è reato
Integra il reato di diffamazione dare del vivisettore in modo dispregiativo a chi si occupa di sperimentazione animale diffondendo i dati personali delle persone offese sul web.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14694 del 19 luglio 2016, si è occupata di un interessante caso di diffamazione, reato previsto e disciplinato dall'art. 595 codice penale.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale aveva condannato l'imputata per il reato di diffamazione commesso nei confronti di una società e dei suoi dipendenti.

L'imputata, in particolare, aveva divulgato online i dati personali della società, accusandola di svolgere attività di vivisezione, quando, invece, secondo la società stessa, l'attività svolta era semplicemente di sperimentazione animale.

La sentenza di condanna veniva confermata in sede di appello; i giudici di secondo grado ritenevano che, seppur fosse vero che i termini "vivisezione", "vivisettori" e "vivisezionisti" hanno "assunto nell'uso corrente un accezione ampia che non ne limita il riferimento alla "dissezione anatomica di animali vivi", ma li riferisce alla sperimentazione animale in genere", tali termini usati sul sito internet in questione connotavano "negativamente, dal punto di vista etico, siffatta attività di sperimentazione".

Secondo la Corte d'appello, infatti, l'uso di tali termini "incideva sulla continenza del messaggio, per la forte suggestione negativa che esercita sul fruitore - aumentata dall'accostamento a termini come "tortura e morte" per gli animali che alla vivisezione richiamano".

Giunti al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione riteneva di dover confermare la sentenza di secondo grado.

Secondo la Cassazione, infatti, a giustificazione della terminologia utilizzata dell'imputata, non poteva essere dedotto il legittimo esercizio del diritto di critica, dal momento che va ben oltre l'esercizio di tale diritto "l'accusa di perpetrazione di veri e propri delitti o comunque di condotte infamanti, in rapporto alla dimensione personale, sociale o professionale del destinatario".

Precisava la Corte, in proposito, che la critica "presuppone valutazioni e opinioni tipicamente "di parte", cioè non necessariamente circostanziati o riscontrati, né necessariamente completi" ma l'offesa può considerarsi scriminata solo "quando essa sia indispensabile per l'esercizio del diritto di critica", restando "punibili le espressioni gratuite, cioè non necessarie all'esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti od offensive".

Nel caso di specie, secondo la Cassazione, il giudice di secondo grado aveva correttamente "ritenuto offensive - e tali da costituire fonte di responsabilità della ricorrente - la reiterata attribuzione agli originari attori della qualifica di "vivisettori" o "vivisezionisti", accostata a termini come "tortura e morte" e la formulazione di accuse integranti (...) condotte particolarmente infamanti, proprio in riferimento al lambito scientifico di attività di sperimentazione animale della società e dei suoi dipendenti".

La Cassazione, infatti, osservava come tale decisione fosse "coerente con le linee guida della verifica in concreto della continenza, che (...) si ha per superata ogniqualvolta l'aggressione che necessariamente è insita nella critica sia rivolta non alle opinioni ed ai comportamenti altrui bensì ad hominem, cioè direttamente al soggetto che di quelle opinioni e di qui comportamenti sia autore, senza che ciò sia necessario per il pieno esercizio del diritto costituzionalmente garantito".

Secondo la Corte di Cassazione, peraltro, il giudice d'appello aveva "motivato in modo più che completo (...) anche sul l'effetto moltiplicatore della diffusione pregiudizievole dei dati personali" che nasceva da collegamento tra due siti internet gestiti dall'imputata.

Precisava la Corte, in ultimo, come "la divulgazione dei dati personali effettuata direttamente o per interposta persona, mediante la gestione di siti internet accessibili dal pubblico, e tra loro collegati, lede il diritto alla riservatezza costituzionalmente garantito dall'art. 2 (...) ed è idonea a produrre danni risarcibili ai sensi dell'art. 2043 codice civile, quando manchino il consenso degli interessati, l'interesse pubblico alla diffusione dei dati e la pertinenza della divulgazione rispetto al tema trattato".

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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