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La realizzazione di una tettoia richiede sempre il previo rilascio del permesso di costruire?

La realizzazione di una tettoia richiede sempre il previo rilascio del permesso di costruire?
Il TAR Campania ha chiarito che la realizzazione di una tettoia non è subordinata al previo rilascio del permesso di costruire laddove, per la sua conformazione e per le sue ridotte dimensioni, appaia evidente e riconoscibile la sua finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accede.
Per la realizzazione di una tettoia è necessario il permesso di costruire (art. 10 DPR n. 380 del 2001)?

Il TAR Campania, con la sentenza n. 254 del 15 gennaio 2018, si è occupato proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso sottoposto all’esame del TAR Campania un soggetto aveva presentato due richieste al Comune, chiedendo che lo stesso disponesse la “sanzione edilizia della demolizione per due opere realizzate dalla vicina, ritenendole prive di un idoneo titolo abilitativo edilizio”.

Nello specifico, la vicina aveva realizzato un “pergolato autoportante in legno lamellare”, nonché una ulteriore “tettoia in legno lamellare prefabbricata”.

Il Comune, tuttavia, aveva escluso che le opere in questione fossero abusive, non necessitando le stesse di permesso di costruire.

Il soggetto che aveva richiesto la demolizione aveva, dunque, deciso di rivolgersi al TAR, impugnando l’atto con cui il Comune aveva escluso la demolizione.

Il TAR riteneva, in effetti, di dover aderire alle considerazioni svolte dal ricorrente.

Osservava il TAR, in particolare, che le opere oggetto di contestazione necessitavano di permesso di costruire, dal momento che le stesse, “per la loro conformazione” avevano determinato un aumento del carico urbanistico.

Evidenziava il TAR, infatti, che il pergolato costituiva, in realtà, una “tettoia vera e propria, con tanto di copertura con tegole” e che la realizzazione di tettoie o di altre strutture “che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberinon richiede il previo rilascio del permesso di costruiresoltanto quando la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono”.

Tali strutture, invece, secondo il TAR, non possono essere installate in assenza di permesso di costruire laddove abbiano, come nel caso di specie, “dimensioni tali da arrecare una visibile alterazione del prospetto e della sagoma dell'edificio”.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento con cui il Comune aveva escluso la demolizione, con la conseguenza che il Comune stesso avrebbe dovuto nuovamente pronunciarsi sulla questione.


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