Tuttavia, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 119 del 5 gennaio 2026, ha stabilito che il segreto professionale è un obbligo assoluto, che non ammette eccezioni nemmeno di fronte alle migliori intenzioni. La vicenda ha coinvolto una psicologa romana, finita davanti ai giudici per aver confidato al marito di una paziente dettagli emersi durante le sedute.
Quando il contesto amichevole non salva
La storia al centro della sentenza nasce da un rapporto di fiducia tradito per un’errata percezione dei propri doveri. Una psicologa, convinta di poter aiutare una coppia in crisi, si era lasciata andare a confidenze dettagliate con il marito della propria assistita, rivelando non solo fatti intimi, ma fornendo vere e proprie diagnosi cliniche e valutazioni personali sullo stato mentale della donna.
La difesa della professionista si è basata sul fatto che il colloquio era avvenuto in un clima amichevole e privato, lontano dalle studio terapeutico. I giudici capitolini hanno però ribadito che lo psicologo resta tale in ogni momento e luogo. Le informazioni apprese sotto il vincolo della professione rimangono protette per sempre e diffonderle in un ambito confidenziale non solo non attenua la colpa, ma aggrava la percezione di inaffidabilità etica del professionista.
La pacificazione familiare e l’irrilevanza del danno
Un altro aspetto cruciale della decisione riguarda il fine perseguito dalla terapeuta. La donna ha sostenuto di aver agito con l’obiettivo di alleviare il conflitto tra i coniugi, cercando di mediare spiegando al marito le fragilità della moglie. Secondo i giudici, questo altruismo è totalmente irrilevante. Il professionista non può trasformarsi in un mediatore non richiesto, utilizzando dati sensibili senza un consenso esplicito e documentato. La riservatezza è un diritto indisponibile del paziente e il terapeuta non può negoziarlo, nemmeno se è convinto che la rivelazione possa giovare alla stabilità emotiva del nucleo familiare.
Allo stesso modo, non serve dimostrare che la fuga di notizie abbia causato un danno concreto, come la perdita dell'affidamento dei figli o una lesione di interessi economici. Si tratta, infatti, di un illecito formale, che si consuma nel momento stesso in cui la notizia esce dall’ambito protetto della relazione clinica.
Le conseguenze deontologiche: la sanzione della censura
La conferma della sanzione disciplinare della censura irrogata dal Consiglio dell’Ordine rappresenta un monito severo per tutta la categoria. Si tratta di una nota formale di biasimo che macchia il curriculum e l’onorabilità, necessaria per ricordare che il patto di fiducia tra cittadino e sistema sanitario è sacro.
La sentenza n. 119/2026 sottolinea come la trasparenza e la lealtà verso chi si affida a un percorso di cura siano gli unici interessi sovraordinati. Lo psicologo non può e non deve trasformarsi in un confidente del partner del proprio assistito, specialmente quando sono in gioco dinamiche delicate come quelle di una separazione.