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Per i provvedimenti di fermo amministrativo di veicoli è competente il Tribunale o il Giudice di Pace?

Per i provvedimenti di fermo amministrativo di veicoli è competente il Tribunale o il Giudice di Pace?
Spetta al Giudice di Pace la competenza per materia per l'opposizione a provvedimenti di fermo amministrativo di veicoli.
La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8665/2020, ha avuto modo di tornare a pronunciarsi in merito alla competenza per materia in relazione alle controversie aventi ad oggetto la contestazione della regolarità di un provvedimento di fermo amministrativo relativo ad un veicolo.

La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini era nata in seguito all’opposizione ad un provvedimento di fermo amministrativo di un motoveicolo, per crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della strada, proposta dal proprietario del mezzo dinanzi al Giudice di Pace. Il Giudice adito, tuttavia, dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale. Quest’ultimo, a sua volta, sollevava d’ufficio un conflitto negativo di competenza, ex art. 45 del c.p.c.
Secondo il Tribunale, infatti, la competenza per materia spettava proprio al Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 22 l. n. 689/1981 e degli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, trattandosi di un’impugnazione relativa a sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al Codice della strada, in relazione alle quali era stata messa in discussione la regolare notificazione dei verbali di accertamento, nonché la regolarità stessa del procedimento di iscrizione dell’ipoteca.

La Corte di Cassazione ha dichiarato la competenza per materia del Giudice di Pace, evidenziando come, sul punto, le Sezioni Unite abbiano stabilito che “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, d.lgs. n. 150 del 2011 ex art. 7, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui al citato decreto, art. 6, comma 5, lett. a) e b), per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo” (Cass. Civ., SS.UU., n. 10261/2018).

Tale principio di diritto, secondo il costante orientamento dei giudici di legittimità, è, peraltro, applicabile sia in caso di opposizione finalizzata a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale un’opposizione tardiva all’ordinanza-ingiunzione, cosiddetta opposizione recuperatoria, sia in caso di opposizione diretta a contestare fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito, che siano sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo stesso, cosiddetta opposizione preventiva, oltre che nel caso di contestazioni in merito alla regolarità dello stesso procedimento di iscrizione della misura afflittiva (cfr. Cass. Civ., n. 7460/2019; Cass. Civ., n. 32243/2018).


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