Il triage, secondo le linee guida elaborate dalla Conferenza Stato - Regioni nel 2021, deve essere svolto da personale esperto e specificamente formato, sempre presente nella zona di accoglienza del pronto soccorso, in grado di considerare i segni e sintomi del paziente per identificare condizioni potenzialmente pericolose per la vita nonché determinare un codice di gravità per ciascun paziente, al fine di stabilire le priorità di accesso alla visita medica. Secondo queste linee guida, il triage non è una semplice formalità burocratica, ma un processo complesso che deve essere affidato a professionisti in grado di effettuare il monitoraggio e la sorveglianza dei possibili "eventi sentinella", ovvero quegli eventi avversi di particolare gravità, che potrebbero causare morte o gravi danni al paziente e che determinano una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del Servizio Sanitario.
Con la sentenza 24 novembre 2025, n. 4753, la Seconda Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Salerno ha condannato un’Azienda Ospedaliera al risarcimento dei danni in favore di una paziente vittima di un’omessa diagnosi al Pronto Soccorso. La pronuncia offre interessanti spunti in merito ai criteri utilizzati per accertare il nesso eziologico e alla distribuzione dell’onere della prova nei giudizi di responsabilità sanitaria.
La vicenda trae origine da un infortunio accidentale. La paziente, nel tentativo di afferrare un bicchiere di vetro che stava cadendo, si procurava una profonda ferita da taglio al terzo dito della mano destra.
Si recava immediatamente presso il Pronto Soccorso, dove la lesione veniva medicata e suturata. Tuttavia, nonostante la natura e la profondità della ferita, non veniva diagnosticata una sottostante lesione tendinea.
La mancata individuazione tempestiva della lesione determinava così un ritardo nell’esecuzione dell’intervento chirurgico necessario, con conseguenze funzionali sulla mano della paziente.
Il giudizio si è quindi concentrato sulla possibilità di stabilire se una diagnosi corretta e tempestiva avrebbe consentito di evitare, o quantomeno limitare in modo significativo, gli esiti invalidanti successivamente riscontrati.
Nel valutare il nesso causale, il Tribunale ha fatto applicazione del criterio civilistico del “più probabile che non”.
In materia di responsabilità sanitaria, infatti, non è necessario raggiungere la certezza assoluta che la condotta dei sanitari abbia determinato il danno. Occorre invece verificare, sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili e delle circostanze concrete del caso, se l’evento dannoso sia conseguenza della condotta omissiva con un grado di probabilità superiore rispetto all’ipotesi alternativa.
Nel caso esaminato, il giudice ha ritenuto dimostrato che una diagnosi tempestiva della lesione avrebbe consentito di intervenire in tempi utili, con una ragionevole probabilità di evitare o ridurre gli esiti permanenti lamentati dalla paziente.
La responsabilità è stata ricondotta alla condotta omissiva della struttura, alla quale è stata imputata la mancata individuazione della lesione tendinea durante il primo accesso al Pronto Soccorso.
Il punto centrale della decisione non risiede, dunque, soltanto nell’errore diagnostico in sé, ma nelle conseguenze causali del ritardo: la mancata diagnosi ha, infatti, determinato la perdita della possibilità di effettuare tempestivamente il trattamento chirurgico più appropriato.
La pronuncia conferma così che, nell’ambito della responsabilità sanitaria, il ritardo diagnostico assume rilievo risarcitorio quando sia possibile dimostrare che una condotta diligente e conforme alle regole dell’arte avrebbe offerto al paziente una concreta e significativa possibilità di conseguire un esito migliore.