Negli ultimi anni, la normativa sui portabici ha subito diversi chiarimenti interpretativi. Si pensi, in particolare, al D.M. 328/2024 che ha precisato aspetti relativi - ad esempio - ai dispositivi luminosi e agli obblighi di collaudo. Anche per questo è opportuno fare un po' di chiarezza a riguardo.
In commercio, i sistemi per trasportare biciclette con l'automobile non sono tutti uguali. Devono adattarsi a esigenze diverse di carico, stabilità, tipo di veicolo e numero/peso delle biciclette trasportate. E cambiano modalità di fissaggio e obblighi normativi.
Ad esempio c'è il noto portabici da portellone, fissato posteriormente tramite cinghie e supporti agganciati al cofano posteriore. È una soluzione molto apprezzata perché economica, leggera, facile da montare e rimuovere e facilmente riponibile quando non utilizzata. Tuttavia è anche il sistema che, nella prassi, genera più frequentemente contestazioni durante i controlli stradali. Il problema principale è che molti modelli coprono la targa, oscurano stop e indicatori di direzione e non dispongono di luci supplementari integrate. In tali circostanze potrebbe risultare non conforme alle disposizioni del Codice della Strada, in particolare alle norme sulla visibilità della targa e sui dispositivi luminosi posteriori. Chi utilizza questa tipologia dovrà, quindi, verificare che:
- il carico sia stabile;
- la struttura non comprometta la sicurezza della circolazione;
-
targa e luci siano perfettamente visibili;
- sia necessario installare tanto la targa ripetitrice quanto le luci supplementari omologate.
C'è poi il classico portabici da tetto, che viene fissato alle barre portatutto installate sopra il veicolo. È una delle soluzioni più diffuse, soprattutto tra chi trasporta biciclette sportive leggere. Il suo principale vantaggio consiste nel fatto che non vengono coperti targa e fanali, il portellone resta libero e si riducono i problemi legati alla segnaletica posteriore. Dal punto di vista normativo questa soluzione è generalmente la più semplice da gestire, purché il carico venga fissato correttamente. Tuttavia bisogna prestare attenzione all'altezza complessiva del veicolo. L'art. 61 del Codice della strada stabilisce, infatti, che l'altezza massima consentita per i veicoli in circolazione sia pari a quattro metri. Auto, barre, portabici e biciclette non devono quindi superare detto limite.
Uno degli obblighi più trascurati riguarda il pannello retroriflettente per carichi sporgenti, da evidenziare agli altri utenti della strada. Quando le biciclette o il portabici sporgono posteriormente dal veicolo, il conducente deve esporre il classico pannello quadrato di 50x50 centimetri, con strisce diagonali rosse e bianche, omologato e retroriflettente.
In materia, occorre considerare l'art. 164 del Codice della strada, il quale stabilisce che il carico deve essere posizionato sull'auto in modo che non cada, non comprometta la stabilità del mezzo, non limiti la visuale del conducente e non copra targa e dispositivi luminosi. Ma anche il peso assume rilevanza. L'art. 62 del Codice della strada del Codice della Strada riguarda, infatti, i limiti di massa e impone di non superare il carico ammesso dal costruttore.
Concludendo, la raccomandazione di fondo è quella di acquistare sempre portabici certificati e compatibili con il proprio veicolo. Anche perché, oltre al rischio sicurezza, sono in gioco sanzioni pecuniarie di importo potenzialmente elevato e pari a svariate migliaia di euro. In caso di violazione delle norme stradali riguardanti, ad esempio, il carico non sicuro o i fanali oscurati, oltre alla multa in sé l'automobilista potrebbe subire conseguenze su revisione e documenti del veicolo. Senza dimenticare, infine, che la compagnia assicurativa potrebbe contestare il risarcimento o esercitare il diritto di rivalsa in caso di incidente.