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Codice della Strada, rischi fino a 102 euro di multa se porti tuo figlio sulla canna della bici o sul seggiolino errato

Codice della Strada, rischi fino a 102 euro di multa se porti tuo figlio sulla canna della bici o sul seggiolino errato
Portare un bambino sulla canna della bici è consentito? E sul portapacchi? Ecco cosa prevede il Codice della Strada, quali seggiolini sono ammessi e quando si rischia una sanzione pecuniaria fino a 102 euro
Vedere un bambino seduto sulla canna della bicicletta è una scena piuttosto comune, specialmente d'estate durante le vacanze. Molti genitori ritengono che, soprattutto per tragitti brevi e a bassa velocità, sia sufficiente tenere il piccolo sotto controllo per viaggiare in sicurezza. Il Codice della Strada, però, segue una logica diversa: ciò che conta non è la percezione soggettiva di sicurezza, ma il rispetto di ben precise regole tecniche.
La normativa disciplina in modo dettagliato quando è consentito trasportare un bambino in bicicletta, quali dispositivi devono essere utilizzati e quali conseguenze possono derivare dal mancato rispetto delle prescrizioni. La norma di riferimento è il quinto comma dell'art. 182 del Codice della strada dedicato alla circolazione dei velocipedi, il quale contiene un principio generale: sulla bicicletta non si possono trasportare altre persone, salvo che il mezzo sia stato appositamente costruito e attrezzato per tale scopo. È il caso, ad esempio, dei tandem o di altri velocipedi progettati per trasportare contemporaneamente più persone.
Accanto a questa regola generale esiste una sola eccezione per le biciclette tradizionali: un conducente maggiorenne può trasportare un bambino fino a otto anni di età, purché il minore sia "opportunamente assicurato" mediante le attrezzature previste dalla legge. Proprio quest'ultima espressione rappresenta il punto centrale della disciplina: il quinto comma dell'art. 68 del Codice della strada indica le caratteristiche costruttive e funzionali e i dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi, mentre le caratteristiche tecniche delle attrezzature sono stabilite dall'art. 225 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice.
In sostanza, non basta che il bambino sia seduto in modo apparentemente stabile o che venga tenuto con le braccia dal conducente. È necessario utilizzare un dispositivo specificamente progettato per il trasporto dei minori. Perciò il seggiolino deve possedere precise caratteristiche costruttive:
  • un sedile con schienale;
  • un sistema di fissaggio alla bicicletta;
  • un sistema di sicurezza costituito da cintura o bretelle di contenimento;
  • una protezione che impedisca ai piedi del bambino di entrare in contatto con ruote, raggi o altre parti in movimento.
I braccioli sono normalmente richiesti, ma possono essere omessi nei seggiolini destinati esclusivamente al montaggio posteriore e utilizzati per bambini con più di quattro anni. Se manca anche uno solo degli elementi previsti dalla normativa, il trasporto non può considerarsi conforme.
Come accennato all'inizio, uno degli equivoci pratici più diffusi riguarda il trasporto del bambino seduto sulla canna, cioè sul tubo orizzontale del telaio. Molti genitori ritengono questa posizione addirittura più sicura, perché il bambino rimane davanti agli occhi del conducente e può essere sorretto con le braccia.
Dal punto di vista giuridico, però, questa valutazione è irrilevante. La canna della bicicletta non costituisce un'attrezzatura di trasporto prevista dalla legge. Manca infatti qualsiasi elemento richiesto dal Regolamento: non c'è un sedile dedicato, non esiste uno schienale, non sono presenti cinture o bretelle di sicurezza e non vi è alcuna protezione che impedisca ai piedi di finire tra i raggi.
Di conseguenza, il semplice fatto che il bambino sia seduto sul telaio integra una violazione della normativa, indipendentemente dalla durata del tragitto, dalla velocità mantenuta o dall'assenza di traffico.
Lo stesso principio vale quando il bambino viene fatto sedere direttamente sul portapacchi posteriore. Anche in questo caso manca il dispositivo di sicurezza richiesto dal Codice della Strada, per cui il trasporto è irregolare. E non possono assumere rilievo circostanze come la percorrenza di poche centinaia di metri, l'utilizzo della bicicletta in una strada poco trafficata o il fatto che il conducente proceda con particolare prudenza.
Le prescrizioni del Codice della Strada non rispondono soltanto a un'esigenza formale. Un bambino seduto sul telaio si trova in una posizione che può limitare il movimento del manubrio, ridurre la libertà di sterzata e interferire con la capacità del conducente di eseguire rapidamente le manovre necessarie. L'art. 182 del Codice della strada richiede che il ciclista abbia sempre il libero uso delle braccia e delle mani, una visuale completa della strada e la possibilità di effettuare ogni manovra con prontezza. Inoltre, durante una frenata improvvisa il bambino non dispone di alcun sistema di ritenuta e rischia di essere proiettato in avanti contro il manubrio. I piedi, privi della protezione prevista dalla legge, possono invece entrare in contatto con la ruota anteriore o con i raggi.
Un seggiolino correttamente fissato al telaio garantisce invece una posizione stabile, mantiene il baricentro del bambino più controllato e offre le protezioni necessarie.
Il citato Regolamento disciplina altresì la posizione dei seggiolini:
  • l'anteriore può essere installato tra il manubrio e il conducente esclusivamente per bambini con peso non superiore a 15 chilogrammi. Può essere fissato al telaio, al piantone dello sterzo oppure al manubrio, purché non limiti la visuale né ostacoli la guida;
  • il posteriore può invece essere utilizzato per bambini di qualsiasi peso, sempre entro il limite degli otto anni di età. Può essere fissato direttamente al telaio oppure al portapacchi, a condizione che quest'ultimo sia omologato e abbia una portata sufficiente.
In ogni caso il dispositivo deve essere installato in modo da non compromettere la stabilità della bicicletta e la libertà di movimento del conducente.
Una volta compiuti gli otto anni, il trasporto su una normale bicicletta non è più consentito nemmeno utilizzando un seggiolino omologato. Da quel momento il minore dovrà spostarsi con un proprio mezzo, come una bicicletta adatta alla sua età oppure a piedi.
Il seggiolino non rappresenta l'unico sistema ammesso dalla normativa. È possibile utilizzare anche un rimorchio per biciclette, purché rispetti le caratteristiche previste dal Regolamento. In particolare, la lunghezza complessiva della bicicletta con il rimorchio non può superare i tre metri, la larghezza massima è di 75 centimetri, l'altezza complessiva non può eccedere un metro con il carico e la massa trasportabile non deve superare i 50 chilogrammi. Durante la circolazione notturna sono, inoltre, obbligatori gli specifici dispositivi di segnalazione luminosa e visiva.
Prima di installare qualsiasi dispositivo, il Regolamento raccomanda comunque di verificare che il telaio della bicicletta sia idoneo a sopportarne il fissaggio e il relativo carico.
Infine, chi trasporta un bambino in violazione delle regole previste dall'art. 182 del Codice della Strada è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal decimo comma dello stesso articolo. La multa va da 26 a 102 euro. Non è invece prevista la decurtazione di punti dalla patente, poiché per condurre una bicicletta non è richiesto alcun titolo di guida.


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