Fra le principali misure introdotte dal legislatore negli ultimi anni troviamo:
- Quota 100, introdotta nel 2019 e prevista in via sperimentale per il triennio 2019-2021, che consente l'accesso alla pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi;
- Quota 102, introdotta successivamente, con 64 anni di età e almeno 38 anni di contributi;
- Quota 103, che ha ulteriormente modificato i requisiti per l'uscita anticipata, prevedendo inizialmente 62 anni di età e 41 anni di contributi.
Queste misure hanno avuto caratteristiche e durate differenti, sebbene accomunate dalla possibilità di accedere alla pensione prima dei requisiti ordinari.
Proprio nel caso di Quota 100, il legislatore aveva previsto un particolare divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro. Ebbene è stato questo limite ad aver generato, negli anni successivi, numerosi contenziosi tra pensionati e INPS, soprattutto nei casi in cui il beneficiario della pensione aveva svolto un'attività lavorativa percependo redditi anche di importo contenuto.
Il punto più controverso riguarda le conseguenze della violazione: la pensione deve essere restituita per l'intero anno, oppure soltanto per il periodo nel quale è stato percepito il reddito incompatibile? Su questo tema si è sviluppato un contrasto interpretativo tra gli orientamenti dell'INPS e le diverse pronunce giudiziarie esaminate di seguito.
L'INPS ha adottato un'interpretazione particolarmente rigorosa del cumulo tra pensione Quota 100 e redditi da lavoro. Secondo la circolare n. 117 del 2019, la percezione di un reddito incompatibile può comportare la sospensione della pensione per l'intero anno solare nel quale è stato percepito il reddito.
Di conseguenza, i ratei di pensione maturati prima del raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia possono essere richiesti interamente in restituzione, anche quando il reddito da lavoro percepito dal pensionato è di importo contenuto.
Ma quali redditi sono incompatibili con Quota 100?
Secondo le indicazioni dell'INPS, sono soggetti al divieto di cumulo i redditi derivanti da:
- lavoro dipendente;
- lavoro autonomo;
- attività d’impresa, comprese le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro;
- attività legate a brevetti e diritti d’autore, quando riconducibili ad attività lavorativa svolta durante il periodo di incumulabilità.
Tuttavia, una deroga importante riguarda il lavoro autonomo occasionale.
I redditi derivanti da attività occasionali, ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, possono essere cumulati con la pensione entro il limite di 5 mila euro lordi annui.
Per il calcolo della soglia, l'INPS considera l'importo al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei contributi previdenziali eventualmente dovuti.
C'è però un aspetto particolarmente importante da considerare: i compensi derivanti dal lavoro autonomo occasionale devono essere imputati all'anno in cui vengono effettivamente percepiti.
Questo significa che, ai fini della verifica del limite, possono rilevare anche somme incassate prima della decorrenza della pensione oppure dopo il raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, se il relativo compenso viene percepito nell'anno di riferimento.
Si rammenta, inoltre che anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 234 del 2022, ha ritenuto legittimo il divieto di cumulo previsto per Quota 100.
Secondo la Consulta, la misura nasce dalla volontà di favorire l'uscita anticipata dal mercato del lavoro e, allo stesso tempo, di promuovere il ricambio generazionale e l'ingresso di nuovi lavoratori. In quest'ottica, la sospensione della pensione per l'intero anno solare è stata ritenuta compatibile con la finalità della norma, anche se può determinare una differenza significativa tra il reddito prodotto dall'attività lavorativa e l'importo della pensione sospesa.
Su questa linea si è successivamente collocata la sentenza n. 30994 del 4 dicembre 2024 pronunciata dalla Corte di Cassazione, secondo cui Quota 100 costituisce un trattamento particolarmente favorevole rispetto alle regole ordinarie di pensionamento.
Proprio perché consente di lasciare anticipatamente il lavoro, la misura presuppone, secondo la Suprema Corte, un effettivo ritiro dal mercato del lavoro durante il periodo di incumulabilità.
Di conseguenza, la violazione del divieto non sarebbe limitata al periodo nel quale il pensionato ha svolto l'attività lavorativa né sarebbe proporzionata all'entità del reddito percepito: la conseguenza può estendersi all'intero anno solare interessato dalla violazione.
Il quadro è tornato però a complicarsi nel 2026.
Con la sentenza n. 734 del 2 luglio 2026, la Corte d'Appello di Milano ha esaminato il caso di un pensionato Quota 100 che, nel 2022, aveva lavorato per una sola giornata, percependo appena 97 euro.
Nonostante l'esiguità della somma, l'INPS aveva richiesto la restituzione di circa 27 mila euro di pensione.
I giudici milanesi hanno adottato una soluzione: invece di considerare automaticamente persa la pensione dell'intero anno, la restituzione dovrebbe essere limitata al mese nel quale si è verificata la violazione. Si tratta di una differenza enorme per il pensionato, soprattutto nei casi in cui il reddito da lavoro incompatibile sia stato molto basso e l'attività lavorativa si sia concentrata in un periodo estremamente breve.
La Corte d'Appello di Milano ha richiamato anche la sentenza n. 162/2025 della Corte Costituzionale. Secondo i giudici milanesi, la pronuncia della Consulta avrebbe evidenziato come la citata decisione della Cassazione del 2024 non fosse stata, poi, seguita da un orientamento uniforme della giurisprudenza di merito. In altre parole, il principio secondo cui l'incumulabilità deve essere necessariamente calcolata su base annuale non sarebbe diventato un orientamento definitivamente consolidato. Da qui la possibilità, secondo la Corte d'Appello di Milano, di sostenere la diversa tesi della frazionabilità mensile.
La questione è diventata ancora più complessa appena un giorno dopo.
Con la sentenza n. 145 del 3 luglio 2026, la Corte dei Conti ha infatti adottato una posizione opposta rispetto a quella della Corte d'Appello di Milano, confermando sostanzialmente l'interpretazione più rigorosa. Il caso riguardava un pensionato di Poste Italiane che, nel 2021, aveva percepito circa 1.400 euro per una collaborazione coordinata e continuativa.
L'INPS aveva chiesto la restituzione dei ratei pensionistici relativi all'intero anno, per una somma di circa 19 mila euro.
La Corte dei Conti ha ritenuto legittima la richiesta dell'Istituto, aderendo quindi alla lettura secondo cui la violazione del divieto di cumulo può comportare la perdita dei ratei dell'intera annualità interessata.
Le due decisioni del luglio 2026 mostrano, in definitiva, quanto sia ancora aperta la questione.
Il problema è reso ancora più delicato dal fatto che le decisioni provengono da due diversi ordini giurisdizionali:
- per le controversie relative alle pensioni del settore privato interviene normalmente la giurisdizione ordinaria, come nel caso deciso dalla Corte d'Appello di Milano:
- per determinate controversie riguardanti pensioni pubbliche o ex pubbliche opera invece la giurisdizione contabile, come nel caso esaminato dalla Corte dei Conti.