L'articolo 1, comma 1, della legge n. 106/2025 riconosce ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, la possibilità di usufruire di un congedo della durata massima complessiva di 24 mesi.
Il periodo può essere fruito in modo continuativo oppure suddiviso in più intervalli, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.
Durante il congedo:
Il periodo può essere fruito in modo continuativo oppure suddiviso in più intervalli, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.
Durante il congedo:
- il lavoratore conserva il posto di lavoro;
- non percepisce la retribuzione, salvo eventuali condizioni più favorevoli previste dalla disciplina applicabile;
- non può svolgere attività lavorativa;
- il periodo non viene conteggiato nell'anzianità di servizio né produce automaticamente contribuzione previdenziale.
Il congedo decorre dopo l'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, retribuiti o non retribuiti, spettanti al dipendente a qualsiasi titolo. Resta inoltre ferma la possibilità di beneficiare di disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalle norme applicabili al rapporto di lavoro.
Per evitare che questa assenza determini una lacuna nella posizione assicurativa, la legge consente di recuperare la contribuzione attraverso uno specifico riscatto.
La possibilità di riscatto riguarda esclusivamente i periodi di congedo fruiti in base alla legge n. 106/2025 a partire dal 9 agosto 2025, data di entrata in vigore della norma.
Il limite massimo riscattabile è di 24 mesi complessivi nell'arco della vita lavorativa, anche se il congedo è stato utilizzato in più periodi.
Questa forma di riscatto è autonoma rispetto ad altri istituti previdenziali. I periodi interessati, pertanto, non rientrano nei limiti previsti per:
Per evitare che questa assenza determini una lacuna nella posizione assicurativa, la legge consente di recuperare la contribuzione attraverso uno specifico riscatto.
La possibilità di riscatto riguarda esclusivamente i periodi di congedo fruiti in base alla legge n. 106/2025 a partire dal 9 agosto 2025, data di entrata in vigore della norma.
Il limite massimo riscattabile è di 24 mesi complessivi nell'arco della vita lavorativa, anche se il congedo è stato utilizzato in più periodi.
Questa forma di riscatto è autonoma rispetto ad altri istituti previdenziali. I periodi interessati, pertanto, non rientrano nei limiti previsti per:
- il congedo per gravi e documentati motivi familiari, disciplinato dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 53/2000, che prevede un massimo di due anni;
- il riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 564/1996, entro il limite stabilito dalla relativa disciplina.
È inoltre necessario che il periodo da riscattare risulti privo di copertura contributiva. Non devono quindi essere presenti contributi obbligatori, figurativi, volontari o da riscatto per lo stesso periodo, né presso la gestione previdenziale interessata dalla domanda né presso altre forme di previdenza obbligatoria.
La verifica comprende anche le casse previdenziali dei liberi professionisti e i regimi previdenziali dell'Unione europea, degli altri Stati membri e dei Paesi convenzionati, secondo quanto previsto dalle disposizioni applicabili.
Ma quali documenti servono per la domanda?
Per ottenere il riscatto, il lavoratore deve dimostrare che il periodo richiesto coincide con un'effettiva sospensione dell'attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, dovuto al congedo previsto dalla legge n. 106/2025.
A tal fine, occorre presentare una documentazione idonea a provare che il congedo sia stato effettivamente concesso e fruito in conformità alla normativa.
Tra i documenti utili rientrano:
La verifica comprende anche le casse previdenziali dei liberi professionisti e i regimi previdenziali dell'Unione europea, degli altri Stati membri e dei Paesi convenzionati, secondo quanto previsto dalle disposizioni applicabili.
Ma quali documenti servono per la domanda?
Per ottenere il riscatto, il lavoratore deve dimostrare che il periodo richiesto coincide con un'effettiva sospensione dell'attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, dovuto al congedo previsto dalla legge n. 106/2025.
A tal fine, occorre presentare una documentazione idonea a provare che il congedo sia stato effettivamente concesso e fruito in conformità alla normativa.
Tra i documenti utili rientrano:
- il provvedimento con cui il datore di lavoro ha autorizzato il congedo;
- altra documentazione equivalente relativa al periodo di assenza;
- la documentazione sanitaria che ha giustificato la concessione del congedo, ove necessaria.
Se non è più disponibile il provvedimento originario, può essere acquisita una dichiarazione rilasciata successivamente dal datore di lavoro, riferita al periodo passato. Tale dichiarazione deve essere supportata dalla documentazione sanitaria pertinente e da elementi che consentono di verificare l'effettiva assenza dal servizio.
La documentazione deve, quindi, consentire all'ente previdenziale di accertare sia la natura dell'assenza sia la sua durata.
Per le modalità di versamento, i termini di pagamento, l'accettazione dell'onere e le conseguenze di eventuali ritardi si applicano le regole generali previste per i riscatti nella gestione previdenziale competente.
La legge n. 106/2025 non introduce, infatti, una disciplina autonoma per tutti questi aspetti: è quindi consigliabile verificare attentamente le condizioni indicate nel provvedimento dell'ente previdenziale, con particolare riguardo alle cadenze e alle modalità di pagamento, per evitare che irregolarità nei versamenti compromettano il perfezionamento della procedura.
In definitiva l'istituto del riscatto di cui alla circolare in commento consente di attribuire copertura contributiva a un periodo che, in assenza di versamenti, rimarrebbe scoperto.
L'anzianità contributiva riconosciuta attraverso questa procedura è utile sia per maturare il diritto alla pensione sia per determinarne l'importo.
Il beneficio presenta quindi una doppia rilevanza:
La documentazione deve, quindi, consentire all'ente previdenziale di accertare sia la natura dell'assenza sia la sua durata.
Per le modalità di versamento, i termini di pagamento, l'accettazione dell'onere e le conseguenze di eventuali ritardi si applicano le regole generali previste per i riscatti nella gestione previdenziale competente.
La legge n. 106/2025 non introduce, infatti, una disciplina autonoma per tutti questi aspetti: è quindi consigliabile verificare attentamente le condizioni indicate nel provvedimento dell'ente previdenziale, con particolare riguardo alle cadenze e alle modalità di pagamento, per evitare che irregolarità nei versamenti compromettano il perfezionamento della procedura.
In definitiva l'istituto del riscatto di cui alla circolare in commento consente di attribuire copertura contributiva a un periodo che, in assenza di versamenti, rimarrebbe scoperto.
L'anzianità contributiva riconosciuta attraverso questa procedura è utile sia per maturare il diritto alla pensione sia per determinarne l'importo.
Il beneficio presenta quindi una doppia rilevanza:
- diritto alla pensione: i contributi riscattati possono concorrere al raggiungimento dei requisiti contributivi previsti per l'accesso al trattamento pensionistico;
- importo della pensione: il montante contributivo aumenta in funzione dei contributi riconosciuti, con effetti sulla determinazione della prestazione secondo le regole applicabili.
L'effetto concreto dipende dalla posizione assicurativa individuale, dalla gestione previdenziale di appartenenza e dal sistema di calcolo della pensione.
Prima di procedere, è pertanto utile valutare il costo del riscatto rispetto al beneficio previdenziale atteso.
Prima di procedere, è pertanto utile valutare il costo del riscatto rispetto al beneficio previdenziale atteso.