Una pensione arrivata con tre anni di ritardo
Nell’aprile 2013 un lavoratore chiedeva a un istituto di patronato di verificare quando avrebbe potuto accedere alla pensione di anzianità. Il patronato otteneva dall’INPS l’estratto conto contributivo e preparava un prospetto. Secondo quel documento il diritto sarebbe scattato solo dal 1° giugno 2017.
Nel giugno 2016 l’interessato si recava personalmente presso gli uffici dell’INPS. L’istituto, con gli stessi dati, constatava però che i requisiti erano già maturati dal 1° aprile 2011. Il giorno dopo l’uomo presentava la domanda di pensione e l’INPS la accoglieva con decorrenza dal 1° luglio 2016. Per il lavoratore questo significava ben tre anni di assegni mai incassati. In base a una perizia di parte, il danno ammontava a 39.841,59 euro, più interessi e rivalutazione.
Il Tribunale di Fermo respingeva la richiesta di risarcimento. La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 291/2024, confermava la decisione del giudice di primo grado. Secondo i giudici di merito, infatti, il prospetto era sbagliato, ma lo stesso non aveva valore di certificazione e proprio quell’incertezza avrebbe dovuto spingere l’interessato a controllare meglio la propria posizione prima di una scelta tanto importante. Escludevano così il legame tra l’errore e il ritardo nella domanda.
Perché l’avvertenza non vale come esonero
La Cassazione parte dalla natura del rapporto. L’incarico al patronato è un contratto di prestazione d’opera e gli errori generano una responsabilità contrattuale. L’attività va svolta con la diligenza che si pretende da chi fa quel mestiere, secondo il comma 2 dell’art. 1176 del c.c., e non con quella del cittadino comune. La base normativa dell’attività dei patronati è l’art. 7 della legge 30 marzo 2001, n. 152, che affida loro il compito di informare, assistere e tutelare chi chiede una prestazione previdenziale.
Il punto centrale riguarda il significato della frase stampata sul prospetto. Una clausola di esonero è un accordo tra le parti con cui si conviene che certi errori resteranno senza conseguenze. In questo caso, manca qualsiasi accordo. L’avvertenza, infatti, è stata scritta dal solo patronato, a lavoro finito, per dire che il calcolo poteva non essere affidabile. Ne consegue che un avviso unilaterale non obbliga il cliente e non libera chi lo scrive.
Il cliente non deve controllare il lavoro del professionista
La Corte d’appello aveva attribuito al lavoratore un dovere di verifica, come se l’avvertenza lo avesse reso corresponsabile del proprio danno. La Cassazione giudica errato questo ragionamento. Chi ha eseguito male una prestazione non la sana avvertendo il cliente a posteriori. Se questo bastasse, ogni professionista potrebbe dichiarare, a lavoro concluso, che il risultato non è sicuro e sottrarsi così alla responsabilità. Si aggiungerebbe poi al contratto un obbligo che nessuno ha pattuito e che la legge non prevede, quello di rivolgersi a un secondo professionista per controllare il primo.
A chi spetta la prova
In caso di inadempimento contrattuale, il cliente deve dimostrare l’incarico e indicare in che cosa consiste l’inadempimento. Il professionista deve provare di aver adempiuto esattamente l’incarico, oppure che l’errore non dipende da lui. Nel caso oggetto della pronuncia, era stato accertato che il prospetto conteneva dati sbagliati sui tempi della pensione: pertanto era compito del patronato fornire questa prova.