Sostenere la previdenza complementare rientra fra gli obiettivi prioritari perseguiti dal Governo nell’ambito della prossima riforma previdenziale. Questo soprattutto perché la previdenza complementare potrebbe essere, forse, l’unico regime previdenziale in grado di sopperire al "buco" lasciato scoperto dalla previdenza obbligatoria.
La previdenza complementare – attualmente disciplinata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 – rappresenta, infatti, il secondo pilastro del sistema pensionistico, il cui scopo è proprio quello di concorrere ad assicurare al lavoratore, per il futuro, un livello adeguato di tutela pensionistica, insieme alle prestazioni garantite dal sistema pubblico di base.
A tal fine la previdenza complementare è basata su un sistema di forme pensionistiche, incaricate di raccogliere il risparmio previdenziale mediante il quale - al termine della vita lavorativa - si potrà beneficiare di una pensione integrativa.
I destinatari dei fondi pensione sono:
La previdenza complementare – attualmente disciplinata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 – rappresenta, infatti, il secondo pilastro del sistema pensionistico, il cui scopo è proprio quello di concorrere ad assicurare al lavoratore, per il futuro, un livello adeguato di tutela pensionistica, insieme alle prestazioni garantite dal sistema pubblico di base.
A tal fine la previdenza complementare è basata su un sistema di forme pensionistiche, incaricate di raccogliere il risparmio previdenziale mediante il quale - al termine della vita lavorativa - si potrà beneficiare di una pensione integrativa.
I destinatari dei fondi pensione sono:
- i lavoratori dipendenti, privati e pubblici;
- i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti di società cooperative di produzione e lavoro;
- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;
- persone che svolgono lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari;
- lavoratori con un'altra tipologia di contratto (ad es. lavoratore occasionale).
Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è a carico del lavoratore destinatario della prestazione e - in caso di rapporto di lavoro dipendente - in parte anche a carico del datore di lavoro. Inoltre, i lavoratori dipendenti possono decidere di integrare i versamenti contributivi altresì mediante il conferimento al Fondo del trattamento di fine rapporto (TFR).
Il TFR, disciplinato dall' art. 2120 del codice civile - sembra utile chiarire - costituisce un elemento della retribuzione, la cui erogazione è differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Ad oggi, dunque, l’adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria (art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 252 del 2005).
Secondo il regime normativo attualmente vigente, il lavoratore dipendente, entro sei mesi dall'assunzione, può decidere di:
- destinare le quote di TFR ancora da maturare ad una forma pensionistica complementare;
- lasciare il TFR presso il datore di lavoro;
- non decidere nulla. In questo caso il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, salvo accordi aziendali diversi. Nel caso di presenza di più forme pensionistiche, il TFR è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, al fondo pensione al quale ha aderito il maggior numero di dipendenti.
È notizia di questi giorni quella di una possibile riforma dell’uso del TFR. "Stiamo valutando di proporre che il Tfr fermo all'Inps, delle imprese sopra i 50 dipendenti, possa essere una rendita, per dare un ristoro”, ha affermato Claudio Durigon, il sottosegretario leghista al Lavoro, durante un recente convegno sulla previdenza. Si parla, dunque, della possibilità di impiegarlo per accedere in anticipo alla pensione, con il rischio concreto che non sia più possibile richiederne l’anticipo per altre esigenze personali.
Nel dettaglio, la proposta avanzata prevede di trasformare il TFR in una sorta di rendita mensile che andrebbe ad affiancare la pensione contributiva, consentendo così di anticipare l’uscita dal lavoro. In particolare, il meccanismo potrebbe essere rivolto a chi ha maturato i requisiti contributivi per la pensione anticipata, ma non riesce a raggiungere la soglia economica minima richiesta, pari a circa 1.616 euro mensili (tre volte l’importo dell’assegno sociale). In questi casi, il TFR verrebbe utilizzato per colmare il divario e garantire una transizione più agevole verso la pensione.
Alcuni esperti ipotizzano perfino un sistema che consenta ai lavoratori con almeno 63 anni – ma esclusi da altri canali pensionistici – di sfruttare il proprio TFR come "ponte" economico tra il lavoro e la pensione vera e propria.
Secondo Durigon, questa proposta amplia le possibilità di uscita anticipata dal lavoro, senza erogare pensioni troppo basse. Inoltre, rappresenterebbe un’alternativa sostenibile rispetto alla liquidazione immediata del TFR, che oggi costa all’Inps circa 6,8 miliardi l’anno. Un altro possibile utilizzo del TFR, secondo il sottosegretario, è il finanziamento di fondi sanitari per la non autosufficienza (Long Term Care), destinati a diventare sempre più necessari con l’invecchiamento della popolazione.
L’idea è ancora tutta da discutere, ma apre uno scenario delicato: da una parte, offre una possibile soluzione per chi fatica a rientrare nei requisiti previdenziali; dall’altra, rischia di sottrarre ai lavoratori una risorsa fondamentale, da utilizzare per fabbisogni particolari in momenti cruciali della vita.
Attualmente, la pensione anticipata a 64 anni è riservata ai lavoratori interamente contributivi (cioè chi ha iniziato a versare dopo il 31 dicembre 1995), con:
Nel dettaglio, la proposta avanzata prevede di trasformare il TFR in una sorta di rendita mensile che andrebbe ad affiancare la pensione contributiva, consentendo così di anticipare l’uscita dal lavoro. In particolare, il meccanismo potrebbe essere rivolto a chi ha maturato i requisiti contributivi per la pensione anticipata, ma non riesce a raggiungere la soglia economica minima richiesta, pari a circa 1.616 euro mensili (tre volte l’importo dell’assegno sociale). In questi casi, il TFR verrebbe utilizzato per colmare il divario e garantire una transizione più agevole verso la pensione.
Alcuni esperti ipotizzano perfino un sistema che consenta ai lavoratori con almeno 63 anni – ma esclusi da altri canali pensionistici – di sfruttare il proprio TFR come "ponte" economico tra il lavoro e la pensione vera e propria.
Secondo Durigon, questa proposta amplia le possibilità di uscita anticipata dal lavoro, senza erogare pensioni troppo basse. Inoltre, rappresenterebbe un’alternativa sostenibile rispetto alla liquidazione immediata del TFR, che oggi costa all’Inps circa 6,8 miliardi l’anno. Un altro possibile utilizzo del TFR, secondo il sottosegretario, è il finanziamento di fondi sanitari per la non autosufficienza (Long Term Care), destinati a diventare sempre più necessari con l’invecchiamento della popolazione.
L’idea è ancora tutta da discutere, ma apre uno scenario delicato: da una parte, offre una possibile soluzione per chi fatica a rientrare nei requisiti previdenziali; dall’altra, rischia di sottrarre ai lavoratori una risorsa fondamentale, da utilizzare per fabbisogni particolari in momenti cruciali della vita.
Attualmente, la pensione anticipata a 64 anni è riservata ai lavoratori interamente contributivi (cioè chi ha iniziato a versare dopo il 31 dicembre 1995), con:
- 64 anni di età
- almeno 20 anni di contributi
- reddito pensionistico minimo pari a tre volte l’assegno sociale (circa 1.616 euro mensili).
Nel 2025 la soglia è salita a 25 anni di contributi, e dal 2030 passerà a 30 anni se si vuole cumulare la pensione pubblica con una rendita complementare.
La proposta della Lega prevede le seguenti novità:
La proposta della Lega prevede le seguenti novità:
- Accesso volontario alla pensione a 64 anni con almeno 25 anni di contributi anche per chi ha carriere miste (sistema retributivo + contributivo).
- Utilizzo del TFR o dei fondi pensione integrativi per raggiungere la soglia minima richiesta di 1.616 euro mensili, trasformando il TFR in rendita pensionistica.
- Tassazione agevolata sul TFR trasformato in rendita, come avviene per i fondi complementari.
- La rendita non comprometterebbe la reversibilità della pensione né del TFR.