La sproporzione tra guadagno e sanzione
La vicenda di un ex panettiere di Trento è diventata il simbolo delle criticità legate all'interpretazione letterale di queste restrizioni. Per aver lavorato circa 30 ore nella pescheria di un parente, percependo un compenso di soli 280 euro, l'interessato si è visto recapitare dall'INPS una richiesta di restituzione pari a 19.000 euro, ovvero la totalità della pensione incassata nell'intero anno solare.
Per l'Istituto Previdenziale, il valore della cifra guadagnata non rileva ai fini della quantificazione dell'infrazione. Una volta qualificato il rapporto come lavoro subordinato, scatta automaticamente l'incompatibilità con la pensione anticipata, anche in caso di bassi importi percepiti.
La posizione della Consulta e il principio di ragionevolezza
Se inizialmente la giurisprudenza di legittimità aveva confermato la linea dura dell'INPS, un mutamento di prospettiva è giunto dalla Corte Costituzionale. Sollecitata dai tribunali di merito, la Consulta ha stabilito che, pur essendo legittima la sanzione per la violazione del divieto di cumulo, l'applicazione della norma non può ignorare i principi di ragionevolezza e proporzionalità. In sostanza, i giudici costituzionali hanno aperto la strada a interpretazioni conformi alla Costituzione, suggerendo che la perdita integrale dei mezzi di sussistenza possa risultare eccessiva e sproporzionata quando l'attività lavorativa è sporadica e il reddito prodotto del tutto marginale.
I precedenti di merito: verso una valutazione della sostanza economica
Sulla scia dell'intervento della Consulta, diverse sentenze dei Tribunali del Lavoro si stanno allontanando dall’interpretazione restrittiva dell'INPS. Rilevante è il caso discusso presso il Tribunale di Vicenza (sent. 195 del 16 aprile 2024), che ha annullato una sanzione da 24.000 euro inflitta a un pensionato il quale aveva partecipato come comparsa in una serie televisiva, percependo un gettone di appena 78 euro.
In quel caso, i giudici di merito hanno definito tali entrate come irrisorie e derivanti da prestazioni isolate, quindi non idonee a configurare una reale ripresa dell'attività lavorativa tale da giustificare la cancellazione dell'assegno previdenziale.