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Pensione anticipata, ora puoi uscire prima se riscatti i contributi, ma devi farlo entro fine anno, poi non basterà più

Pensione anticipata, ora puoi uscire prima se riscatti i contributi, ma devi farlo entro fine anno, poi non basterà più
Il riscatto dei contributi può rappresentare uno strumento importante per chi intende rafforzare la propria posizione previdenziale o avvicinarsi al requisito necessario per il pensionamento. Nel 2026 la questione assume particolare rilievo anche in vista dell'aumento dei requisiti contributivi previsto dal 2027
Il 2026 rappresenta un anno da valutare con particolare attenzione per chi sta programmando il proprio pensionamento e ha la possibilità di riscattare determinati periodi privi di contribuzione.
Il motivo non riguarda soltanto il costo dell'operazione. A rendere importante la scelta è anche il cambiamento dei requisiti per la pensione anticipata ordinaria previsto dal 1° gennaio 2027.

L'INPS ha infatti confermato che, per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita, il requisito contributivo aumenterà di un mese.

Nel 2026 sono necessari:
  • 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini;
  • 41 anni e 10 mesi per le donne.

Dal 2027 il requisito sarà invece pari a:
  • 42 anni e 11 mesi per gli uomini;
  • 41 anni e 11 mesi per le donne.

Nel 2028 è previsto un ulteriore incremento, fino a 43 anni e 1 mese per gli uomini e 42 anni e 1 mese per le donne. Questo cambiamento rende particolarmente interessante il tema del riscatto per chi si trova a pochi mesi o pochi anni dalla maturazione del requisito.

Chi ha ancora da uno a quattro anni di contribuzione da recuperare nella propria posizione assicurativa deve, quindi, valutare con particolare attenzione, nel corso del 2026, la possibilità di ricorrere al riscatto contributivo. Il riferimento non riguarda soltanto gli anni di laurea, ma anche gli altri periodi che, nei casi previsti dalla legge, possono essere valorizzati ai fini pensionistici.

Il riscatto può essere effettuato, a seconda dei casi, secondo il criterio ordinario oppure attraverso il riscatto agevolato. La differenza riguarda soprattutto il metodo con cui viene determinato l'onere da versare e, di conseguenza, il costo complessivo dell'operazione.
Il riscatto agevolato consente, nelle fattispecie in cui è ammesso, di determinare il costo sulla base di un parametro contributivo prestabilito, rendendo l'onere generalmente più prevedibile e, in molti casi, inferiore rispetto al sistema ordinario. Il riscatto ordinario, invece, determina il costo sulla base dei criteri ordinariamente previsti dalla normativa e può comportare un esborso significativamente più elevato, soprattutto per chi percepisce una retribuzione elevata.

La scelta tra le due modalità non può, quindi, essere effettuata considerando soltanto il prezzo da pagare. Occorre valutare anche l'effetto sulla futura pensione, il beneficio fiscale, il numero di anni da riscattare e la possibilità di utilizzare la contribuzione riscattata per raggiungere prima il requisito richiesto per la pensione anticipata.

E il tema assume particolare rilievo proprio nel 2026, anche alla luce dell'incremento dei requisiti contributivi previsto dal 2027.
Si pensi, ad esempio, a un lavoratore che abbia accumulato 41 anni e 10 mesi di contributi e disponga di un anno di laurea riscattabile.

Si rammenta inoltre che il lavoratore che abbia periodi di contribuzione obbligatoria non versati dal datore di lavoro può versarli all’Inps, anche dopo la prescrizione, per chiedere la costituzione della rendita vitalizia relativamente a quei periodi. Lo ha chiarito l’Inps con la circolare n. 48 del 24/02/2025, con cui sono state illustrate le ultime modifiche alla disciplina della rendita vitalizia contemplata dall’art. 13 della L. n. 1338 del 1962, avvenute tramite l'art. 30 della L. n. 203 del 2024 (c.d. Collegato Lavoro).

Nella specie, l’art. 13 della L. n. 1338/1962 prevede che - ferme restando le disposizioni penali - il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, può chiedere all'INPS di costituire una rendita vitalizia reversibile, pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

La costituzione di rendita vitalizia è, quindi, lo strumento per rimediare all'inadempimento datoriale dell'obbligazione contributiva e ai danni che ne siano potuti derivare al lavoratore. Essa consente, previa esibizione di prove rigorose, di versare un onere a copertura dei periodi di lavoro la cui contribuzione sia stata omessa e che non sia recuperabile per il decorso dei termini di prescrizione.

Ma questo strumento può essere attivato solo dal datore di lavoro? No. Come chiarito dall’Istituto previdenziale, la costituzione della rendita vitalizia potrà essere richiesta:
  • dal datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi e intende, in tal modo, procedere al pagamento degli stessi rimediando al danno causato al dipendente;
  • dal lavoratore stesso, con onere interamente a proprio carico, in sostituzione del datore di lavoro, sia nel caso in cui presti ancora attività lavorativa, sia nel caso in cui abbia già ottenuto la pensione;
  • dai superstiti del lavoratore.

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