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Paziente tenta di salire su un lettino dell'ospedale e cade a terra: la Cassazione esclude il diritto al risarcimento del danno

Paziente tenta di salire su un lettino dell'ospedale e cade a terra: la Cassazione esclude il diritto al risarcimento del danno
Se il paziente non è affetto da gravi patologie e decide in piena autonomia di salire sul lettino, il personale sanitario non può dirsi responsabile se poi egli cade e si ferisce.
Se il paziente in attesa di visita medica tenta di salire su un lettino e cade a terra, l’ospedale può dirsi responsabile?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14037 del 6 giugno 2017, si è occupata proprio di un caso di questo tipo, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Bologna aveva confermato la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale della stessa città, che aveva respinto la domanda proposta da un paziente di un ospedale, volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito delle lesioni riportate per una caduta all’interno dell’ospedale stesso.

Nello specifico, il paziente in questione (con evidenti problemi di obesità), mentre attendeva che gli venisse eseguita un’ecografia, in assenza di assistenza da parte del personale sanitario, aveva tentato di salire sul lettino ma era caduto rovinosamente a terra.

Ritenendo la decisione ingiusta, il paziente aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo il paziente, in particolare, la Corte d’appello, nel rigettare la domanda risarcitoria, non avrebbe dato corretta applicazione all’art. 1218 c.c., in quanto la stessa, pur avendo riconosciuto in capo alla struttura ospedaliera “l'obbligo di salvaguardia del paziente”, aveva poi escluso la responsabilità della struttura stessa per l'evento dannoso occorso.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al paziente, rigettando il relativo ricorso.

Osservava la Cassazione, in particolare, che la Corte d’appello aveva, del tutto adeguatamente, escluso la responsabilità della struttura sanitaria, dopo aver valutato l’insussistenza di un inadempimento da parte del personale sanitario.

La Corte d’appello, infatti, aveva messo in evidenza il fatto che non vi era alcun rapporto di causalità tra la condotta del personale sanitario e l’evento dannoso, dal momento che il paziente non era affetto da alcuna grave patologia e aveva deciso in piena autonomia di utilizzare il lettino in questione.

Ciò considerato, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal paziente, confermando integralmente la sentenza della Corte d’appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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