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Partita IVA, ora puoi tenerti l'ISCRO anche senza corsi di formazione col nuovo decreto: ecco quando la perdi davvero

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Partita IVA, ora puoi tenerti l'ISCRO anche senza corsi di formazione col nuovo decreto: ecco quando la perdi davvero
Formazione professionale per i beneficiari dell'ISCRO, vediamo quali sono le novità per le partite IVA con il nuovo decreto interministeriale e come funziona il SIISL
Per i lavoratori autonomi che beneficiano dell'ISCRO arrivano nuove regole sulla partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale e sulla gestione attraverso la piattaforma SIISL. Un nuovo decreto interministeriale definisce, infatti, le modalità con cui i beneficiari dovranno essere accompagnati verso percorsi formativi e di aggiornamento.

Tenuto conto delle anticipazioni che arrivano dal testo appena firmato dal Ministro del Lavoro e dell'Economia, c'è però un significativo punto da chiarire: la partecipazione alla formazione non va confusa con una nuova condizione per ottenere o conservare l'indennità in oggetto.

ISCRO è l'acronimo di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa e, come è noto, è il sostegno destinato ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS che si trovano in una situazione di significativa riduzione del reddito. La manovra 2024 ha reso la misura continuativa nel tempo, prevedendo anche il collegamento dell'indennità con percorsi di aggiornamento professionale. La formulazione originaria stabiliva che l'erogazione della misura di sostegno economico fosse "condizionata" alla partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale. Tuttavia questa previsione è stata in seguito modificata dall'art. 17-bis del decreto Coesione (D.L. 60/2024): il termine "condizionata" è stato, infatti, sostituito con "accompagnata". La differenza non è soltanto terminologica: la normativa vigente indica che la formazione accompagna la fruizione dell'ISCRO, ma non costituisce - di per sé - una condizione per ottenere o mantenere l'indennità.

Il decreto interministeriale, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, interviene, in particolare, sulle modalità operative dei percorsi formativi e sul loro collegamento con il SIISL, il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa.

Al momento dell'accoglimento della richiesta dell'indennità, l'INPS iscriverà d'ufficio il beneficiario alla piattaforma. La piattaforma utilizza i dati disponibili nelle banche dati pubbliche per precompilare il Curriculum Vitae e il Patto di attivazione digitale (PAD). Possono essere utilizzate, tra le altre, informazioni anagrafiche e lavorative, dati relativi al percorso scolastico e formativo, abilitazioni, titoli professionali e certificazioni delle competenze, oltre alle eventuali informazioni rilevanti per l'inserimento lavorativo. Il cittadino potrà, peraltro, verificare e integrare i dati prima della sottoscrizione del Patto.

Dopo la firma del Patto, attraverso il SIISL il beneficiario potrà ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro e percorsi di aggiornamento professionale. Altro aspetto molto importante è il seguente: se, trascorsi 90 giorni dalla firma del Patto, non risulterà avviato alcun percorso di aggiornamento certificato, il suo nominativo potrà essere trasmesso ai Centri per l'impiego competenti per le attività di monitoraggio, orientamento e convocazione. Attenzione però: questo meccanismo non equivale automaticamente alla decadenza dall'ISCRO. Un provvedimento attuativo non potrebbe, infatti, trasformare nuovamente la formazione in una condizione per l'erogazione dell'indennità quando - come visto - la legge primaria ha espressamente sostituito il requisito dell'erogazione "condizionata" con quello dell'erogazione "accompagnata".

Riguardo ai contenuti, i percorsi di aggiornamento dovranno essere finalizzati al mantenimento e all'aggiornamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze già possedute, anche per adeguarle ai cambiamenti della domanda nel settore professionale di riferimento. Ovviamente potranno altresì puntare all'acquisizione di competenze ulteriori rispetto a quelle inizialmente possedute.

La formazione dovrà essere svolta da enti titolati o accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dovrà fare riferimento a ben precisi standard professionali e di qualificazione. Al termine del percorso deve essere rilasciato almeno un documento di trasparenza coerente con il Sistema nazionale di certificazione delle competenze. Le attestazioni sono previste in formato digitale aperto, con firma digitale, e possono essere conservate sulla piattaforma SIISL in vista del futuro fascicolo elettronico del lavoratore.

Ricapitolando, la partecipazione alla formazione non va quindi sovrapposta alle cause di decadenza previste dalla disciplina dell'ISCRO. Quali sono, esattamente, queste ultime? Ebbene, secondo la disciplina richiamata direttamente dall'ente previdenziale, il beneficiario decade dal diritto quando, durante il periodo di fruizione, diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto, si iscrive ad altre forme previdenziali obbligatorie, diventa titolare dell'Assegno di inclusione oppure cessa la partita IVA. In definitiva, il nuovo sistema SIISL introduce dunque procedure di accompagnamento, orientamento e monitoraggio della formazione, ma non può modificare autonomamente le condizioni di decadenza stabilite dalla legge.


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