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Il papà denigra la moglie davanti ai figli? Non è, comunque, possibile la revoca dell’affidamento condiviso

Famiglia - -
Il papà denigra la moglie davanti ai figli? Non è, comunque, possibile la revoca dell’affidamento condiviso
I rapporti conflittuali tra ex coniugi non dovrebbero mai coinvolgere i figli, i quali hanno diritto a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, senza che uno di essi tenti di allontanare il figlio dall’altro, parlando male e denigrando lo stesso.

In caso di comportamenti di questo tipo, infatti, il genitore avrebbe anche diritto di rivolgersi al giudice, affinché questo adotti i provvedimenti ritenuti più opportuni, nell’interesse del figlio, che possono arrivare anche alla revoca dell’affidamento condiviso, con disposizione dell’affidamento esclusivo.

Ebbene, proprio su questa questione ha avuto modo di pronunciarsi il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 7689 del 2014.

Nel caso esaminato dal Tribunale, i coniugi si erano separati a seguito del tradimento della moglie.
In sede di separazione, veniva disposto l’affidamento condiviso dei tre figli, di cui due venivano collocati presso il padre e uno presso la madre.
Tuttavia, dopo la separazione, il padre cominciava a parlare male della madre coi figli collocati presso di lui, nell’intento di allontanarli e rovinare il loro rapporto con la stessa.

La madre, dunque, si rivolgeva al giudice, chiedendo la revoca dell’affidamento condiviso e chiedendo che gli stessi venissero collocati presso di lei.

Il Giudice, tuttavia, non riteneva di poter accogliere la domanda della donna, in quanto il parlar male dell’altro genitore non è, comunque, un fattore che può determinare la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Osserva il Tribunale come l’ex marito fosse rimasto “accecato dall’odio per essere stato tradito e nel non essere stato in grado, da buon genitore, di separare il conflitto con il coniuge dal rapporto con i figli, scaricando anzi sugli stessi il peso di comprendere e valutare il comportamento matrimoniale della madre e di assumere decisioni circa il loro futuro”.

Tuttavia, quando il giudice decide in ordine all’affidamento dei figli, egli nel disporre l’affidamento esclusivo o condiviso, non tiene in considerazione l’interesse dei genitori ma solo ed esclusivamente l’interesse dei figli, con la conseguenza che tali provvedimenti non possono essere utilizzati a fini sanzionatori e come conseguenza di un illegittimo comportamento di un genitore.

E’ infatti sempre necessario tenere a mente quello che è il superiore interesse del figlio nel caso concreto: secondo il giudice, in particolare, “tali provvedimenti non possono avere una natura meramente sanzionatoria, essendo, al contrario, riconducibili all’interesse dei figli minori; la decisione in questione non può non essere condizionata dalle conseguenze che il provvedimento ablativo (o anche di altri provvedimenti ex art. 333 del c.c.., non richiesti ma dovuti ex officio) avrebbe sui minori medesimi e sulla loro crescita”.

Di conseguenza, il Tribunale ritiene che disporre l’affidamento esclusivo comporterebbe un “gravissimo vulnus al diritto dei propri figli a crescere con il sostegno di tutti e due i genitori”, in quanto “la decadenza dalla potestà genitoriale del padre comporterebbe (al pari dell’affidamento esclusivo dei tre figli alla madre, anche senza decadenza del padre, come auspicato dal ctu) la perdita per gli stessi dell’unico genitore che in questo momento, a torto o a ragione, essi sentono di avere”.



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