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Naspi, non devi restituirla se il contratto a termine viene convertito in indeterminato con effetto retroattivo: novità

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Naspi, non devi restituirla se il contratto a termine viene convertito in indeterminato con effetto retroattivo: novità
Le Sezioni Unite della Cassazione stabiliscono che la Naspi non va restituita quando contratti a termine vengono convertiti in rapporti a tempo indeterminato, distinguendo tra indennità di disoccupazione e risarcimento per precarietà
Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno tracciato una linea chiara in materia di tutela dei lavoratori precari. La sentenza numero 23876, depositata il 26 agosto 2025, stabilisce un principio cruciale: chi ha percepito l’indennità di disoccupazione (Naspi) al termine di contratti a termine illegittimi non è obbligato a restituirla all’Inps, anche quando un giudice converte quei contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato con effetto retroattivo.

La ratio della decisione è semplice, ma fondamentale. La Cassazione distingue tra la realtà fattuale e la finzione giuridica creata dalla sentenza: nel periodo tra la scadenza dell’ultimo contratto e la reintegrazione nel posto di lavoro, il lavoratore ha vissuto una situazione concreta di disoccupazione, senza percepire stipendio né maturare contributi previdenziali. Questa condizione di effettivo bisogno giustifica pienamente il diritto alla Naspi, rendendo inapplicabile la restituzione delle somme già erogate.

L’origine della controversia
Per comprendere meglio la pronuncia della Suprema Corte, è opportuno partire dalla vicenda concreta, che trae origine da un ricorso dell’Inps, il quale pretendeva la restituzione di oltre 9.000 euro da un lavoratore che, terminati i suoi contratti a termine, aveva percepito per circa un anno la Naspi.
In seguito, un tribunale aveva dichiarato illegittimi i contratti a termine e li aveva trasformati in un rapporto a tempo indeterminato, condannando il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria complessiva di quasi 18.000 euro.

Secondo l’Inps, la pronuncia che convertiva retroattivamente i rapporti di lavoro avrebbe annullato il presupposto della disoccupazione, rendendo indebita la Naspi e avrebbe altresì generato un’incompatibilità tra l’indennità risarcitoria (18.000) e il sussidio di disoccupazione. La Cassazione, invece, ha rigettato questo orientamento dell’ente previdenziale, affermando invece che il sostegno economico e il risarcimento rispondono a finalità distinte e non sono in contrasto tra loro.

Il ragionamento della Suprema Corte
La Corte opera una distinzione essenziale tra rapporto di lavoro e rapporto previdenziale.
Il primo genera un legame tra datore di lavoro e dipendente. L’indennità risarcitoria prevista dalla legge 183/2010 ha natura compensativa, risarcisce l’illegittima precarizzazione e non copre il reddito mancato durante periodi di inattività.
Il rapporto previdenziale, invece, intercorre tra lavoratore e Inps. La Naspi nasce per garantire sostegno economico durante un effettivo stato di bisogno, come quello vissuto nel periodo che intercorre tra un contratto scaduto e la stabilizzazione giuridica del rapporto.
La pronuncia chiarisce che la ricostruzione “fittizia” della continuità lavorativa non può cancellare retroattivamente il periodo di reale difficoltà. L’Inps non può, quindi, invocare l’art. 2033 del c.c. per chiedere la restituzione di somme corrisposte legittimamente.

Le conseguenze per i lavoratori precari
La decisione delle Sezioni Unite rappresenta una svolta concreta per migliaia di lavoratori che cercano di stabilizzare il proprio rapporto di lavoro. La sentenza elimina il timore di dover restituire somme già percepite, un deterrente che spesso scoraggiava le azioni legali.
Si afferma con chiarezza che il risarcimento per l’illegittima precarizzazione e la tutela contro la disoccupazione involontaria operano su piani distinti, senza generare incompatibilità. Il lavoratore, dunque, mantiene il diritto sia alla stabilizzazione del posto che al sostegno economico necessario durante il periodo di inattività.


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