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Monopattini, ora devi assicurare il tuo anche se resta fermo in garage tutto l'anno: ecco l'unico modo per evitarlo

Monopattini, ora devi assicurare il tuo anche se resta fermo in garage tutto l'anno: ecco l'unico modo per evitarlo
Da qualche mese circola una notizia che ha spiazzato migliaia di proprietari di monopattini elettrici: anche il mezzo parcheggiato in garage, in cantina o in un cortile privato dovrà avere una polizza attiva. Una regola che sembra assurda sulla carta, ma che nasce da una riforma normativa precisa e che porta con sé anche una brutta sorpresa per chi, in caso di incidente, sperava in un risarcimento rapido
La svolta arriva con il Dlgs 184/2023, che recepisce una direttiva europea e cambia in modo radicale il modo in cui la legge italiana guarda ai veicoli elettrici leggeri. Il concetto tradizionale di "circolazione su strada" viene di fatto superato: basta che un mezzo sia dotato di motore elettrico perché scattino gli obblighi previsti dalla legge 177/2024, cioè casco, targa identificativa e responsabilità civile verso terzi. La circolare ministeriale del 17 aprile 2026 ha fissato al 16 luglio 2026 la data spartiacque da cui tutte le modifiche alla legge 160/2019 diventano pienamente operative. Il riferimento per i danni causati a terzi resta l'art. 2054 del c.c., mentre l'impianto normativo vero e proprio è quello del Titolo X del Codice delle assicurazioni private (Cap), articoli dal 122 al 160.
È proprio questo impianto, pensato per le automobili, a generare il paradosso: la legge non fa distinzione tra un monopattino in uso su strada e uno chiuso in garage, salvo che il proprietario dichiari il mezzo fuori uso o sospenda formalmente la garanzia. Le vecchie coperture generiche, come una comune Rc famiglia, non bastano più a coprire questo rischio.
Targa, contratto e sanzioni
Prima di poter stipulare una polizza, il proprietario deve dotarsi di un contrassegno identificativo univoco, obbligo introdotto dalla circolare del Ministero dell'Interno del 20 dicembre 2024. I ritardi nella distribuzione di questi contrassegni stanno creando non pochi disagi a chi vorrebbe mettersi in regola ma si trova bloccato dalla burocrazia. Le Faq pubblicate dal Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) chiariscono comunque un punto importante per le famiglie: un ragazzo di 14 anni può essere intestatario sia del documento che del contratto assicurativo, a patto che sia un genitore a occuparsi materialmente della pratica.
Sul fronte sanzioni, il quadro è definito dal comma 75-undevicies della legge 160/2019: l'assenza di dotazioni tecniche come freni o luci comporta una multa di 200 euro, riducibile a 70 euro con pagamento entro cinque giorni. Circolare senza targa, senza assicurazione o senza aggiornamento anagrafico fa invece scattare la sanzione prevista dal comma 75-quater, compresa tra 100 e 400 euro, cifre nettamente più basse di quelle riservate a un'automobile senza copertura, che vanno da 866 a 3.464 euro. La stessa circolare del 20 dicembre 2024 esclude inoltre l'applicazione dell'art. 193 del Codice della strada, escludendo quindi il sequestro cautelare del mezzo.
Chi tutela il pedone investito
Per chi viene coinvolto in un incidente, lo strumento principale resta l'azione diretta prevista dall'art. 144 del codice ass. private: il danneggiato può rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa del responsabile, che non può opporre eccezioni legate al contratto. I massimali fissati dalla legge sono tutt'altro che simbolici: 6,45 milioni di euro per le lesioni alla persona e 1,3 milioni di euro per i danni materiali. Numeri pensati, non a caso, sul modello dei veicoli pesanti.
L'indennizzo diretto sospeso per due anni
È qui che si nasconde l'aspetto meno pubblicizzato della riforma. La procedura più rapida per ottenere un risarcimento, il cosiddetto indennizzo diretto regolato dall'art. 149 del codice ass. private e dal Dpr 254/2006, permette normalmente al danneggiato senza colpa di rivolgersi alla propria compagnia invece che a quella della controparte, con tempi molto più brevi. Una circolare del Mimit datata 24 aprile 2026, però, ha sospeso questa possibilità per almeno due anni nel caso dei sinistri causati da monopattini, ufficialmente in attesa di uno studio su un forfait nazionale per i danni di lieve entità.
Nel frattempo, chi resta coinvolto in un incidente deve affidarsi alla procedura ordinaria dell'art. 148 del codice ass. private, con attese di 60 giorni per i danni alle cose e 90 giorni per le lesioni, prima di ricevere una proposta di risarcimento. A completare il quadro c'è il Fondo di garanzia per le vittime della strada, disciplinato dagli articoli 283 e seguenti del Cap e gestito da Consap, che interviene quando il responsabile è ignoto o privo di copertura.
Prima di firmare un contratto, vale la pena leggere con attenzione le clausole di esclusione: circolare senza casco, con un passeggero non ammesso o con un conducente diverso da quello indicato in polizza può aprire la strada a un'azione di rivalsa da parte della compagnia, con conseguenze economiche pesanti per l'assicurato.


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