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Messaggi WhatsApp: che valore hanno nel processo penale?

Messaggi WhatsApp: che valore hanno nel processo penale?
Per la Cassazione, i messaggi WhatsApp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22417 del 8 giugno 2022, ha affrontato il tema del valore che possono avere, nel processo penale, i c.d. screenshot dei messaggi WhatsApp.

Per comprendere la soluzione a riguardo elaborata dagli Ermellini, va premesso che il legislatore ha approntato una disciplina unitaria della prova documentale.
Nello specifico, l’art. 234 c.p.p. prevede che è consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. Peraltro, quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita, ai sensi del comma secondo, copia.

Oltre ai tradizionali scritti, la norma citata conia una nozione ampia di documento permette dunque l’acquisizione anche di ogni altra cosa idonea a rappresentare fatti, persone o cose attraverso la cinematografia, la fotografia, la fonografia e qualsiasi altro mezzo.
Tanto introduttivamente chiarito, può dunque chiedersi se gli screenshot dei messaggi WhatsApp possano essere ricondotti a tale nozione di documenti o se invece debba essere tirata in ballo la più complessa disciplina delle intercettazioni telefoniche per il loro ingresso nel procedimento penale.

Ebbene, con la recente pronuncia in commento la Suprema Corte – in linea di continuità con quanto già precisato in Cass. c.d. Tacchin. 1822/202) – ha chiarito espressamente che “per i dati informatici non valgono i principi elaborati in materia di intercettazioni e di acquisizione di corrispondenza, dovendosi ritenere che "i messaggi "WhatsApp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p., sicchè è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica”.
Non trova dunque applicazione nè la disciplina delle intercettazioni, nè quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p.

Il caso concretamente sottoposto ai giudici di legittimità, in particolare, riguardava un soggetto imputato di trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, associazione a delinquere e altri reati al quale era stata applicata dal GIP la misura degli arresti domiciliari alla luce della gravità indiziaria.
Il Tribunale, poi, aveva parzialmente riformato in sede di riesame questa pronuncia.
Avverso la sentenza del Tribunale, l’imputato aveva dunque presentato ricorso, dolendosi – tra le altre censure – della violazione di legge con riguardo alla inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp rinvenuti nel telefono dell’imputato. A detta del ricorrente, infatti, era necessario che fosse trasmessa e messa a disposizione della difesa la copia forense del telefono cellulare, ma tale adempimento era mancato, sicchè le prove così acquisite dovevano considerare illegittimamente entrate nel processo. Ritenendo tale doglianza infondata, la Cassazione ha dunque svolto le interessanti considerazioni sul punto sopra analizzate.


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