Cass. pen. n. 40451/2025
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e 254 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 15 Cost., nella parte in cui prevedono che l'acquisizione dei messaggi contenuti in un telefono cellulare in sequestro sia rimessa all'iniziativa del pubblico ministero, senza la necessità di un provvedimento autorizzativo del giudice, diversamente da quanto disposto, con riguardo all'acquisizione dei tabulati telefonici, dall'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'art. 1, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, posto che la messaggistica, secondo le indicazioni offerte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 170 del 2023, rientra nella nozione di corrispondenza, la cui acquisizione non necessita dell'autorizzazione giudiziale, mentre i tabulati, in quanto dati estrinseci di una conversazione o comunicazione, sono assimilabili alle intercettazioni. (Rigetta, Corte Appello Firenze, 06/03/2025)
Cass. pen. n. 41055/2025
In tema di mezzi di ricerca della prova, il disposto dell'art. 254, comma 2, cod. proc. pen., che preclude alla polizia giudiziaria di aprire gli oggetti di corrispondenza o di conoscerne il contenuto nel compimento del sequestro, opera solo nella fase di apprensione, ma non impedisce che, dopo la legittima apposizione del vincolo per effetto del decreto del pubblico ministero, l'analisi tecnica del materiale sia svolta da un consulente appositamente incaricato o dalla polizia giudiziaria delegata, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi di pertinenza, di proporzionalità, di tracciabilità e d'immodificabilità della copia integrale ed in conformità ai criteri di selezione fissati dall'autorità giudiziaria. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto utilizzabili i messaggi "WhatsApp" estrapolati dalla "copia lavoro" integrale del dispositivo elettronico oggetto di sequestro, selezionati ad opera della polizia giudiziaria secondo le direttive del pubblico ministero). (Rigetta, Trib. Libertà Salerno, 16/06/2025)
Cass. pen. n. 39548/2024
In tema di mezzi di prova, sono affetti da inutilizzabilità patologica, in considerazione della loro natura di corrispondenza, i messaggi "WhatsApp" acquisiti, in violazione dell'art. 254 cod. proc. pen., mediante "screenshots" eseguiti dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del pubblico ministero. (Fattispecie in tema di giudizio abbreviato). (Annulla in parte con rinvio, Corte Appello Roma, 18/01/2024)
Cass. pen. n. 25549/2024
In tema di mezzi di prova, i messaggi di posta elettronica, i messaggi "whatsapp" e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non si fosse determinata alcuna violazione del disposto dell'art. 254 cod. proc. pen. sul rilievo che la polizia giudiziaria si era limitata a sequestrare il telefono cellullare, mentre l'accesso al contenuto della corrispondenza era avvenuto successivamente ad opera del pubblico ministero con il proprio consulente). (Rigetta in parte, Corte Appello Lecce, 08/11/2023)
Cass. pen. n. 12488/2016
La sottoposizione a controllo e la utilizzazione probatoria della corrispondenza epistolare non è soggetta alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dovendosi invece seguire le forme del sequestro di corrispondenza di cui agli artt. 254 e 353 cod. proc. pen. e, nel caso di corrispondenza di detenuti, anche le particolari formalità stabilite dall'art. 18 ter ord. pen. (Fattispecie relativa all'acquisizione della corrispondenza di un detenuto, da parte del P.M., attraverso un ordine di esibizione rivolto al direttore della Casa circondariale. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inutilizzabile la corrispondenza acquisita, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., ritenendo il predetto ordine una non consentita forma atipica di intercettazione della corrispondenza epistolare). (Annulla in parte con rinvio, App. Reggio Calabria, 16/07/2014)
Cass. pen. n. 928/2015
Non è applicabile la disciplina dettata dall'art. 254 cod. proc. pen. in tema di sequestro di corrispondenza, bensì quella prevista dall'art. 234 stesso codice, concernente i documenti, con riferimento a messaggi WhatsApp ed SMS rinvenuti in un telefono cellulare sottoposto a sequestro, in quanto questi testi, non costituendo il diretto obiettivo del vincolo, non rientrano neppure nel concetto di "corrispondenza", la cui nozione implica un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito. (Rigetta, Trib. lib. Catania, 16/07/2015)
Cass. pen. n. 24919/2014
Non è applicabile la disciplina dettata dall'art. 254 cod. proc. pen., bensì quella ordinaria in materia di sequestro, con riferimento a lettere o pieghi non ancora avviati dal mittente al destinatario o già ricevuti da quest'ultimo, poiché tali oggetti non costituiscono "corrispondenza", implicando tale nozione un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante la consegna del plico a terzi per il recapito.
Cass. pen. n. 28997/2012
La sottoposizione a controllo e la utilizzazione probatoria della corrispondenza epistolare non è soggetta alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dovendosi invece seguire le forme del sequestro di corrispondenza di cui agli artt. 254 e 353 c.p.p. e, nel caso di corrispondenza di detenuti, anche le particolari formalità stabilite dall'art. 18 ter ord. pen.
Cass. pen. n. 20228/2006
Il provvedimento, con cui il pubblico ministero ordina al direttore della Casa circondariale di esibire alla polizia giudiziaria tutta la corrispondenza relativa ad un detenuto e di consentirle l'estrazione di copia, dà luogo, in assenza di un precedente ordine di sottoposizione a visto di controllo disposto con le modalità e le garanzie della legge di ordinamento penitenziario, ad una forma atipica di intercettazione del contenuto della corrispondenza epistolare, con conseguente inutilizzabilità probatoria della corrispondenza per mancanza dell'autorizzazione del giudice
Cass. pen. n. 205/1993
Nel caso in cui in sede di riesame di un provvedimento di sequestro probatorio di una notevole mole di documenti l'interessato formuli espressa censura in ordine alla esuberanza del sequestro effettuato rispetto a quanto necessario ai fini di prova, il tribunale ha l'onere di individuare e motivare in ordine al nesso diretto o pertinenziale delle singole cose sequestrate con i delitti ipotizzati a carico dell'indagato nonchè con le conseguenziali finalità probatorie, liberando dal vincolo ciò che risulti staggito al di fuori dei limiti segnati da quelle finalità. (La Cassazione ha altresì affermato che l'art. 254 comma terzo, c.p.p., che in tema di corrispondenza dispone la immediata restituzione e non la utilizzabilità delle carte e dei documenti sequestrati che non rientrano tra la corrispondenza sequestrabile, esprime un principio generale che va al di là dell'oggetto di quel sequestro probatorio perchè manifesta l'attuazione del criterio di necessitato collegamento diretto o pertinenziale fra res ed illecito).