Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Licenziamento disciplinare per il lavoratore in carcerazione preventiva che non comunica tempestivamente l'assenza dal lavoro

Lavoro - -
Licenziamento disciplinare per il lavoratore in carcerazione preventiva che non comunica tempestivamente l'assenza dal lavoro
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore, che aveva comunicato la sua assenza dal lavoro oltre un mese dopo l'inizio della carcerazione preventiva.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25150 del 24 ottobre 2017, si è occupata di un interessante caso di licenziamento disciplinare (art. 7 legge n. 300/1970), intimato per “assenza ingiustificata” dal lavoro.

Nel caso esaminato dagli Ermellini, la Corte d’appello di Venezia aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale di Padova aveva rigettato la domanda proposta da un lavoratore, volta ad ottenere l’annullamento del licenziamento disciplinare che gli era stato intimato.
Nello specifico, la società datrice di lavoro aveva giustificato il licenziamento sulla base della “mancata tempestiva comunicazione ed ingiustificatezza dell'assenza a far data dal 2 giugno 2010 (conseguente lo stato di carcerazione preventiva del lavoratore)”.

Ritenendo la decisione ingiusta, il lavoratore aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Secondo il ricorrente, in particolare, la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente tenuto in considerazione il fatto che se il lavoratore si trova in regime di carcerazione preventiva non ha la possibilità di “chiarire con la direzione aziendale la sua posizione”, in quanto tale provvedimento restrittivo della libertà personale “impedisce contatti personali con l'esterno”.
Di conseguenza, secondo il lavoratore, la carcerazione preventiva configura una “causa di impossibilità sopravvenuta temporanea della prestazione lavorativa”, che determina la “sospensione del rapporto di lavoro”, fino a quando “non cessi l'impedimento o l'azienda non dimostri che sia venuto meno il suo interesse alla prosecuzione del vincolo contrattuale”.

La Suprema Corte, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al lavoratore, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Osservava la Cassazione, infatti, che, l’art. 45 del R.D. n. 148 del 1931 sanziona con il licenziamento il lavoratore “arbitrariamente assente per oltre cinque giorni” e che, ai sensi dell’art. 21 del medesimo R.D., il lavoratore che si trovi nell’impossibilità di recarsi al lavoro ha l’obbligo “di avvisare senza indugio l'azienda”.
In proposito la Cassazione evidenziava che certamente “la carcerazione preventiva del lavoratore non può definirsi assenza arbitraria” e non consente “in linea di massima, all'imputato di avvisare ‘senza indugio’ l'azienda della sua assenza”.
Tuttavia, nel caso di specie, era emerso che a fronte dell'assenza iniziata il 02.06.2010, il lavoratore, tramite il suo legale, aveva fatto pervenire alla datrice di lavoro la comunicazione dell’assenza solo in data 05.07.2010 “e dunque non tempestivamente”.
Secondo la Cassazione, pertanto, tale comunicazione doveva ritenersi in contrasto con il succitato art. 21 R.D. n. 148/1931, non essendo stato, peraltro, dimostrato, che prima di tale data il lavoratore si trovasse nell'impossibilità di comunicare la sua assenza dal lavoro.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal lavoratore, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.