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Insegnante rifiuta di sottoporsi a visita medica

Lavoro - -
Insegnante rifiuta di sottoporsi a visita medica
Legittimo il licenziamento dell'insegnante che si rifiuta per ben due volte di sottoporsi a visita medica.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello aveva confermato il rigetto del ricorso proposto da un’insegnante, “volto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatole dal Ministero dell'Istruzione”.

Secondo la Corte d’appello, in particolare, le risultanze processuali avevano confermato che l’insegnante si era rifiutata “di sottoporsi a visita medica per due volte”; sussistevano, pertanto, “i presupposti previsti dal D.P.R. n. 171 del 2011, art. 6, comma 3” per il licenziamento.

Avverso tale sentenza, proponeva ricorso per Cassazione l’insegnante, la quale evidenziava che una sola delle assenze contestate era stata considerata “ingiustificata”, con la conseguenza che “non ricorrerebbero i presupposti per l'applicazione del D.P.R. n. 171 del 2011, art. 6, che richiede la presenza di almeno due assenze ingiustificate alle visite mediche collegiali”.

Secondo la ricorrente, inoltre, non sussisterebbe un’ipotesi di licenziamento disciplinareper mancata sottoposizione alla visita di controllo, reiterata per almeno due volte, che non sia stata preceduta da una valutazione dell'Amministrazione datrice di lavoro sull'idoneità alla mansione svolta”.

Dunque, il licenziamento ai sensi del D.P.R. n. 171 del 2011, ex art. 6, “se non si accompagna ad una adeguata motivazione, in ordine agli elementi di fatto che facciano presumere l'inidoneità a svolgere la mansione” non potrebbe ritenersi legittimo, “come risulta confermato dalla circolare MIUR 8 novembre 2010, n. 88 che non prevede l'ipotesi del licenziamento per assenza ingiustificata alla visita della Commissione Medica di Verifica”.

La Corte di Cassazione non riteneva, tuttavia, di poter aderire alle argomentazioni svolte dalla ricorrente.

Evidenziava la Cassazione, in particolare, che ai sensi dell’art. 55 octies del D. lgs. n. 165 del 2001, l’amministrazione può “risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità”.

Di conseguenza, doveva ritenersi del tutto corretta e conforme alla normativa vigente, la decisione della Corte d’appello, la quale aveva ritenuto la fattispecie “estranea alla problematica dell'accertamento della idoneità psico-fisica, in quanto quello di cui si tratta costituisce un autonomo caso di licenziamento disciplinare derivante dal rifiuto reiterato della dipendente di sottoporsi a visita medica”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’insegnante, affermando il principio di diritto secondo cui “nel pubblico impiego contrattualizzato, la risoluzione del rapporto di lavoro - a seguito del procedimento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis - nel caso di ingiustificato rifiuto, da parte del dipendente pubblico, di sottoporsi alla visita medica di idoneità, reiterato per almeno due volte, di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-octies, lett. d), con il D.P.R. n. 171 del 2011, art. 6, costituisce un'autonoma ipotesi di licenziamento disciplinare, finalizzata ad assicurare il rispetto delle altre norme dettate dall'art. 55-octies cit., sempre tutelando il diritto di difesa del dipendente”.


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