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Libretto postale cointestato, rimborso solo del 50% al superstite in caso di morte dell'altro intestatario: Cassazione

Libretto postale cointestato, rimborso solo del 50% al superstite in caso di morte dell'altro intestatario: Cassazione
Uno dei temi più delicati riguarda il destino del libretto quando uno dei cointestatari viene a mancare. È legittimo che il superstite ottenga tutte le somme o solo una parte? Su questo punto è intervenuta la Corte di Cassazione: scopriamo insieme cosa dice
Il libretto di risparmio postale può essere intestato fino a un massimo di quattro persone, tutte maggiorenni. I cointestatari non sono obbligati a operare insieme: se al momento dell’apertura è stata scelta l’opzione della firma disgiunta, ognuno può effettuare operazioni in autonomia.

Per i libretti Smart questa modalità è già prevista di default: ogni intestatario può, quindi, agire liberamente senza necessità di autorizzazione da parte degli altri. Resta però un vincolo pratico: chi vuole operare deve essere in possesso del libretto fisico o della carta libretto. Essere cointestatari non basta, se non si dispone di uno di questi strumenti.
Un altro dubbio frequente riguarda il numero di libretti intestabili a una stessa persona. Poste Italiane chiarisce che non esistono limiti, salvo per i minori (che possono avere un solo libretto). Dal 14 aprile 2025 è, però, entrata in vigore una novità importante: non è più possibile aprire nuovi libretti ordinari.

L’unico prodotto attivabile è oggi il libretto Smart, che consente una gestione più moderna, anche online, e può essere collegato a strumenti aggiuntivi come la carta libretto e il servizio di risparmio postale digitale.

Ma dopo la morte di un cointestatario cosa succede?
Uno dei temi più delicati riguarda il destino del libretto quando uno dei cointestatari viene a mancare. È legittimo che il superstite ottenga tutte le somme o solo una parte? Su questo punto è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28935/2025, seguita poi da decisioni analoghe.
Secondo la Suprema Corte, se il libretto è cointestato con pari facoltà di rimborso, il decesso di uno dei titolari non può bloccare il pagamento richiesto dal superstite. Poste Italiane deve quindi procedere al rimborso, a meno che non riceva un provvedimento giudiziario formale che imponga lo stop.
Questa regola deriva da una norma contenuta nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato il 6 giugno 2002, che ha eliminato la possibilità per gli eredi di impedire il rimborso. Il superstite ha comunque diritto ad ottenere almeno il 50% del saldo, anche in presenza dell’opposizione di uno degli eredi.

Il caso
La controversia oggetto dell’ordinanza riguardava un cointestatario che si era visto negare da Poste il rimborso della metà del saldo, a causa dell’opposizione di un coerede della defunta. Poste riteneva che, poiché il libretto originario era stato aperto nel 1991 e sostituito nel 2003, dovessero applicarsi le vecchie norme (D.P.R. nn. 156/1973 e 256/1989), che consentivano agli eredi di bloccare i pagamenti.
La Cassazione ha invece stabilito che il rapporto doveva considerarsi sorto nel 2023 e, quindi, soggetto alla disciplina introdotta nel 2002, più favorevole al cointestatario superstite.
Prima del 2002 gli eredi potevano impedire al superstite qualsiasi prelievo finché non fosse stata definita la successione. Oggi non più: la semplice opposizione dell’erede non ha alcun effetto. Serve un atto ufficiale, come una notifica giudiziaria, per bloccare operazioni o rimborsi.

La Corte ha richiamato anche gli articoli 1295 e 1298 del codice civile, chiarendo che:
  • tutti i cointestatari sono titolari del denaro presente sul libretto;
  • la morte di uno di essi non interrompe questa comunione;
  • gli eredi subentrano nei diritti del defunto, ma ciò non limita il potere del superstite di prelevare;
  • il superstite resta, però, tenuto a riconoscere agli eredi la quota spettante.

In pratica, con la pari facoltà di rimborso, Poste Italiane può pagare al cointestatario superstite il 50% del saldo senza rischi futuri. Una volta effettuato il rimborso, infatti, l’ente è liberato da qualsiasi responsabilità. Eventuali controversie riguardano soltanto superstite ed eredi. Questa linea interpretativa è coerente con precedenti sentenze sui buoni postali, in particolare la n. 24639 del 2021 e la n. 22577 del 2023.

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