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È legittima la custodia cautelare in carcere per chi abbia commesso reati nel "dark web"

È legittima la custodia cautelare in carcere per chi abbia commesso reati nel "dark web"
Considerate la natura e le modalità con cui il reato viene concretamente realizzato, una misura meno afflittiva della custodia cautelare in carcere non sarebbe idonea a scongiurare il pericolo di reiterazione di altre condotte criminose da parte di chi sia indagato per associazione a delinquere per fatti commessi nel "dark web".
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10485/2020, si è pronunciata in merito alla legittimità dell’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti che siano indagati per il delitto di associazione per delinquere, ex art. 416 del c.p., per fatti realizzati nel dark web, valutando se anche una misura cautelare meno afflittiva potesse essere idonea a scongiurare il pericolo di reiterazione del reato.

La vicenda giudiziaria sottoposta all’esame della Suprema Corte vedeva come protagonisti due soggetti che, unitamente ad altri non identificati, attraverso l’utilizzo di nickname, si erano associati dando avvio alla gestione di un market online, attivo nel dark web, dove vendevano, tra le altre cose, sostanze stupefacenti, dati finanziari altrui sottratti in modo abusivo, documenti d’identità falsi, prodotti industriali contraffatti, nonché armi ed esplosivi.
Essendosi, peraltro, rifiutati di fornire agli inquirenti le proprie credenziali di accesso, veniva applicata nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto ex art. 416 del c.p.

Di fronte alla conferma di tale misura anche da parte del Tribunale del Riesame, gli indagati ricorrevano dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando, in primo luogo, come il Tribunale avesse errato nell’escludere la connessione tra i contestati reati di detenzione di armi e di sostanze stupefacenti ed il delitto di cui all’art. 416 del c.p. A loro avviso, infatti, richiamandosi ad alcuni precedenti della Cassazione, ai fini della configurabilità della connessione ex art. 12 c.p.p., non era necessario che vi fosse identità soggettiva tra gli autori del reato mezzo e quelli del reato fine, purché risulti accertato il legame finalistico tra le due fattispecie (cfr. Cass. Pen., SS.UU., n. 53390/2017).
I ricorrenti lamentavano, inoltre, come gli indizi raccolti non avessero, in realtà, raggiunto una soglia di gravità tale da giustificare l’adozione della custodia cautelare che, quindi, risultava essere contraddittoria. Dalle prove raccolte, infatti, non era possibile provare né che le compravendite fossero effettivamente avvenute attraverso la piattaforma elettronica incriminata, né quali degli indagati avessero assunto un ruolo organizzativo, in quanto essi avrebbero potuto ben essere dei semplici venditori nascosti dietro un nickname.
Si eccepiva, infine, come le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte, nel caso concreto, anche attraverso l’applicazione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, accompagnata da alcuni accorgimenti ulteriori, come il divieto di detenere telefoni cellulari.

La Suprema Corte ha, tuttavia, rigettato i ricorsi presentati dagli imputati a mezzo dei propri difensori.
Disattendendo quanto ipotizzato dalla difesa, gli Ermellini hanno, innanzitutto, chiarito che, nel caso di specie, non si è di fronte ad un’ipotesi di connessione ex art. 12, comma 1, lett. c), c.p.p., ma, piuttosto, ad un caso di reati scopo rientranti in un programma associativo. Sul punto la Cassazione ha, peraltro, richiamato il principio di diritto da lei più volte affermato, in base al quale, in tema di competenza determinata dall’ipotesi di connessione oggettiva, fondata sull’astratta configurabilità del vincolo della continuazione tra analoghe, ma distinte, fattispecie di reato ascritte a diversi imputati, “l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o, se sono più di uno, gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza” (Cass. Pen., n. 57927/2018; Cass. Pen., n. 17090/2017). Nel caso di specie, invece, gli Ermellini hanno osservato come gli episodi da porre eventualmente in continuazione non riguardassero, in ogni caso, i medesimi indagati.

Con riferimento, poi, al secondo motivo di doglianza, con cui i ricorrenti lamentavano l’assenza di un quadro indiziario talmente grave da giustificare l’applicazione della custodia cautelare in carcere, i giudici di legittimità hanno evidenziato come, invece, il Gip avesse eseguito un’approfondita e analitica disamina in relazione alla gravità indiziaria del delitto associativo. A tale scopo il giudice adito aveva, infatti, eseguito una dettagliata ricostruzione delle fasi della complessa ed articolata indagine che era stata compiuta ricorrendo anche ad un agente sotto copertura, nonché ad intercettazioni telefoniche e ambientali, da cui erano, tra l’altro, emerse conversazioni in cui gli indagati ammettevano palesemente i reati commessi.

Per quanto riguarda, infine, il fatto che, secondo i ricorrenti, le esigenze cautelari avrebbero potuto essere soddisfatte anche ricorrendo ad una misura meno afflittiva, la Cassazione si è dimostrata concorde con quanto deciso dal Tribunale del Riesame. Quest’ultimo, infatti, secondo gli Ermellini, ha correttamente osservato che, considerate la natura e le modalità con cui il reato era stato concretamente realizzato, una misura meno afflittiva non sarebbe stata idonea a preservare il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, tenuto conto, tra l’altro, che la piattaforma di vendita risultava essere ancora attiva e che i ricorrenti, dotati di specifiche competenze informatiche, si erano rifiutati di rivelare agli inquirenti le proprie credenziali di accesso, le quali, quindi, avrebbero potuto continuare ad essere utilizzate qualora fossero stati disposti gli arresti domiciliari.


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