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Legge 104, puoi usare i permessi anche fuori orario lavorativo e senza il disabile assistito: sentenza della Cassazione

Legge 104, puoi usare i permessi anche fuori orario lavorativo e senza il disabile assistito: sentenza della Cassazione
Un lavoratore era stato licenziato con l'accusa di non aver prestato assistenza al familiare invalido durante i permessi fruiti ai sensi della legge 104. Vediamo insieme il ragionamento seguito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 23185/2025
Preliminarmente si ricorda che, per poter beneficiare dei permessi 104, bisogna essere lavoratori dipendenti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 L. 104/1992.
La disposizione citata mira ad agevolare la realizzazione di un’ampia protezione dei soggetti disabili, ponendo attenzione non solo agli aspetti strettamente connessi alla loro integrità psico-fisica, ma anche al fondamentale bisogno di integrazione sociale che costituisce un fattore di sviluppo della personalità di ogni essere umano (cfr. Corte Cost. 23 settembre 2016, n. 213).

In questa prospettiva, la limitazione del potere organizzativo del datore di lavoro si giustifica in vista della necessità di dare rilievo, anche all’interno di una relazione negoziale alla quale il disabile è giuridicamente estraneo, a "interessi di natura solidaristica che inducono a valorizzare il ruolo dei rapporti personali e familiari in funzione di sostegno dei più deboli". Simile impostazione si inserisce nel più generale disegno tracciato dal Costituente che, da un lato, richiede a tutti l’adempimento dei doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) e, dall’altro, affida alla Repubblica (art. 3, comma 2, Cost.) il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (Corte Cost. 29 luglio 1996, n. 325).

Con la sentenza in commento
, il Supremo Collegio ha rimarcato che l'onere della prova in materia - circa l'uso improprio o fraudolento da parte del lavoratore dei permessi cui ha diritto, quale fatto posto a fondamento del licenziamento per giusta causa o della sanzione disciplinare irrogata dal datore - è a carico del datore di lavoro e che, nella specie, tale onere non è stato adempiuto. Per converso, sulla base dell'ampia istruttoria espletata è stata dimostrata l'effettività dell'assistenza prestata al proprio familiare, in particolare durante le ore notturne nelle quali era necessaria la detta assistenza per le particolari ragioni mediche indicate dai testimoni.

Sul piano giuridico, la Cassazione ha inoltre chiarito che l'assistenza non deve necessariamente essere prestata nelle stesse ore in cui il lavoratore avrebbe dovuto svolgere la propria attività lavorativa. Si tratta, infatti, di un diritto che la legge non vincola a una precisa coincidenza temporale con l'orario di lavoro.

Questo indirizzo si inserisce in un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza. In passato, la Cassazione ha ritenuto legittimi i controlli del datore di lavoro, anche tramite agenzie investigative, per verificare eventuali abusi dei permessi 104, sia al di fuori dell'orario di lavoro sia durante lo stesso (Cass. n. 9749/2016). Tuttavia, è stato anche precisato che il semplice fatto che il lavoratore non sia trovato in compagnia dell'assistito durante il controllo non comporta automaticamente la prova di un abuso del diritto (Cass. n. 30462/2023).

Ancora, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1227 del 17 gennaio 2025, ha fornito un'importante interpretazione sull'uso legittimo dei permessi retribuiti previsti dalla legge 104/1992. In particolare, la Corte ha chiarito che la valutazione del diritto ai permessi deve considerare non solo il tempo dedicato (aspetto quantitativo), ma anche il tipo e la finalità dell'assistenza prestata (aspetto qualitativo).

Tra le attività legittime rientrano, dunque, non solo quelle di assistenza diretta al familiare disabile, ma anche quelle accessorie, come l'acquisto di medicinali, generi di prima necessità e il supporto alla partecipazione sociale del disabile. Tali attività sono ritenute parte integrante del processo assistenziale.

Dunque, se da un lato la mera presenza o ospitalità non è sufficiente a integrare un'effettiva assistenza, dall'altro quest'ultima può concretizzarsi anche attraverso attività utili al benessere del familiare disabile, che non richiedono necessariamente la sua presenza fisica accanto all'assistito.


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