Antonio Rossi, impiegato presso l’azienda Alfa, inoltra la seguente mail al dirigente:
Oggetto: Richiesta permesso ex Legge 104 sostitutivo di ferie per i giorni 10 e 11 agosto
Buongiorno,
con la presente comunico che intendo usufruire di due giorni di permesso ai sensi della Legge 104/1992 per aver assistito mia madre, persona con disabilità grave nelle date 10 e 11 agosto. I suddetti giorni erano stati precedentemente programmati come ferie, per le quali avevo già provveduto a inviare apposita comunicazione.
Chiedo pertanto che le giornate del 10 e 11 agosto siano considerate come permessi ai sensi della Legge 104/1992, anziché come ferie, con conseguente ripristino dei relativi giorni di ferie.
Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Cordiali saluti,
Antonio Rossi
Il Dirigente gli risponde che gli saranno scalati invece due giorni di ferie, visto che dispone ancora di alcuni giorni residui.
Questa risposta è conforme alla normativa? In caso negativo come potrebbe difendersi Antonio?
Preliminarmente si ricorda che, per poter beneficiare dei permessi 104, bisogna essere lavoratori dipendenti che prestano cura (caregiver) a soggetti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 L. 104/1992.
Il comma 1 dell’art. 3 citato stabilisce che lo stato di disabilità è riconosciuto a coloro che hanno una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabile o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione sul posto di lavoro.
Il comma 3 precisa, poi, che la situazione assume carattere di gravità se la minorazione ha ridotto l’autonomia personale del soggetto in relazione alla sua età, rendendo così necessaria un’assistenza permanente.
La disposizione citata mira ad agevolare la realizzazione di un’ampia protezione dei soggetti disabili, ponendo attenzione non solo sugli aspetti strettamente connessi alla loro integrità psico-fisica, ma anche al fondamentale bisogno di integrazione sociale, che costituisce un fattore di sviluppo della personalità di ogni essere umano (cfr. Corte Cost. 23 settembre 2016, n. 213).
In questa prospettiva, la limitazione del potere organizzativo del datore di lavoro si giustifica in vista della necessità di dare rilievo, anche all’interno di una relazione negoziale alla quale il disabile è giuridicamente estraneo, a "interessi di natura solidaristica che inducono a valorizzare il ruolo dei rapporti personali e familiari in funzione di sostegno dei più deboli".
Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che i permessi previsti dalla Legge 104/1992 costituiscono un diritto soggettivo pieno del lavoratore e non possono essere subordinati a valutazioni organizzative del datore di lavoro, né essere scambiati con altri istituti come ferie o recuperi orari.
In particolare si richiamano le seguenti sentenze:
Oggetto: Richiesta permesso ex Legge 104 sostitutivo di ferie per i giorni 10 e 11 agosto
Buongiorno,
con la presente comunico che intendo usufruire di due giorni di permesso ai sensi della Legge 104/1992 per aver assistito mia madre, persona con disabilità grave nelle date 10 e 11 agosto. I suddetti giorni erano stati precedentemente programmati come ferie, per le quali avevo già provveduto a inviare apposita comunicazione.
Chiedo pertanto che le giornate del 10 e 11 agosto siano considerate come permessi ai sensi della Legge 104/1992, anziché come ferie, con conseguente ripristino dei relativi giorni di ferie.
Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Cordiali saluti,
Antonio Rossi
Il Dirigente gli risponde che gli saranno scalati invece due giorni di ferie, visto che dispone ancora di alcuni giorni residui.
Questa risposta è conforme alla normativa? In caso negativo come potrebbe difendersi Antonio?
Preliminarmente si ricorda che, per poter beneficiare dei permessi 104, bisogna essere lavoratori dipendenti che prestano cura (caregiver) a soggetti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 L. 104/1992.
Il comma 1 dell’art. 3 citato stabilisce che lo stato di disabilità è riconosciuto a coloro che hanno una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabile o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione sul posto di lavoro.
Il comma 3 precisa, poi, che la situazione assume carattere di gravità se la minorazione ha ridotto l’autonomia personale del soggetto in relazione alla sua età, rendendo così necessaria un’assistenza permanente.
La disposizione citata mira ad agevolare la realizzazione di un’ampia protezione dei soggetti disabili, ponendo attenzione non solo sugli aspetti strettamente connessi alla loro integrità psico-fisica, ma anche al fondamentale bisogno di integrazione sociale, che costituisce un fattore di sviluppo della personalità di ogni essere umano (cfr. Corte Cost. 23 settembre 2016, n. 213).
In questa prospettiva, la limitazione del potere organizzativo del datore di lavoro si giustifica in vista della necessità di dare rilievo, anche all’interno di una relazione negoziale alla quale il disabile è giuridicamente estraneo, a "interessi di natura solidaristica che inducono a valorizzare il ruolo dei rapporti personali e familiari in funzione di sostegno dei più deboli".
Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che i permessi previsti dalla Legge 104/1992 costituiscono un diritto soggettivo pieno del lavoratore e non possono essere subordinati a valutazioni organizzative del datore di lavoro, né essere scambiati con altri istituti come ferie o recuperi orari.
In particolare si richiamano le seguenti sentenze:
- sentenza n. 3209/2016: la Corte ha stabilito che i tre giorni di permesso mensile per assistere familiari con disabilità grave non sono equiparabili alle ferie, né possono essere sostituiti o “compensati” con esse. Il diritto sussiste per legge e non dipende dalla concessione del datore di lavoro, sia esso pubblico o privato;
- sentenza n. 15435/2014: i permessi ex Legge 104 non incidono negativamente sulla retribuzione accessoria del lavoratore. In particolare, devono essere conteggiati integralmente ai fini della maturazione della tredicesima mensilità e delle ferie;
- sentenza n. 14468/2018: i giudici hanno ulteriormente chiarito che i giorni di permesso non possono in alcun modo essere scalati dalle ferie. Ogni tentativo, da parte del datore, di obbligare il lavoratore a “consumare ferie” in luogo dei permessi 104 costituisce violazione del diritto.
Ritornando al quesito in premessa, ad Antonio si consiglia di documentare tutto e di conservare le e-mail o comunicazioni in cui gli viene sollecitato dal datore l’uso sostitutivo delle ferie. Antonio, inoltre, potrebbe inviare una segnalazione delle pressioni indebite al sindacato o all’ispettorato del lavoro, oltre che rivolgersi a un legale specializzato in diritto del lavoro se le violazioni sono reiterate o accompagnate da altri comportamenti discriminatori.
Ancora, si ricorda che, con il D.Lgs. 5 febbraio 2024, n. 20, è stato istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Diverse sono le funzioni che il decreto gli attribuisce, ma quella che più rileva è l'esercizio di stringenti poteri di verifica, a seguito di segnalazione, al fine di contrastare i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità.
E se, invece, insorge in capo al dipendente una condizione di malattia durante le ferie? In questa circostanza il lavoratore deve informare tempestivamente il datore di lavoro e seguire le procedure previste per la certificazione dell’assenza per malattia.
Una volta riconosciuta la malattia, le ferie vengono sospese per il periodo interessato. I giorni non goduti potranno quindi essere recuperati successivamente, secondo le modalità previste.
Anche durante questo periodo il datore di lavoro può richiedere una visita di controllo, nel rispetto delle regole previste per le assenze per malattia, per verificare l'effettiva sussistenza dello stato patologico.