Tale diritto, tuttavia, non ha natura assoluta né incondizionata, ma è strettamente collegato alla permanenza di specifici presupposti, tra cui assume particolare rilievo la condizione di non ricovero a tempo pieno del soggetto assistito, elemento che diventa centrale quando si affronta il tema della perdita dei permessi in caso di trasferimento in una RSA.
L’art. 33 della Legge n.104/1992, infatti, riconosce ai lavoratori dipendenti la possibilità di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere un familiare con disabilità grave, ma tale beneficio è giustificato dalla necessità di supplire all’assenza di un’assistenza continuativa da parte di strutture sanitarie o residenziali. Proprio su questo presupposto si innesta l’orientamento consolidato dell’INPS e della giurisprudenza, secondo cui il ricovero a tempo pieno presso una struttura come una RSA comporta, di regola, la cessazione del diritto ai permessi, in quanto viene meno la ratio dell’istituto, ossia la necessità di assistenza diretta da parte del familiare. Il trasferimento del disabile in una residenza sanitaria assistenziale, infatti, implica che l’assistenza sia garantita in modo continuativo e professionale dalla struttura, rendendo non più giustificata l’assenza dal lavoro del caregiver per finalità assistenziali, anche se quest’ultimo continua a svolgere visite o a mantenere un rapporto affettivo con il familiare.
La giurisprudenza ha chiarito che tali visite, pur umanamente rilevanti, non sono sufficienti a legittimare la prosecuzione dei permessi, poiché non integrano quella forma di assistenza sistematica e necessaria richiesta dalla norma. Tuttavia, il sistema non è privo di eccezioni e richiede una valutazione concreta delle circostanze, poiché non ogni forma di ricovero comporta automaticamente la perdita del beneficio. In particolare, la prassi amministrativa e l’interpretazione normativa distinguono tra ricovero a tempo pieno con assistenza sanitaria continuativa e permanenza in strutture che offrono prevalentemente servizi alberghieri o assistenza non sanitaria intensiva, come alcune case di riposo per anziani autosufficienti, nelle quali i permessi possono continuare a essere riconosciuti proprio perché non viene meno la necessità di assistenza familiare.
Inoltre, anche in presenza di ricovero in RSA, possono sussistere situazioni particolari che consentono la prosecuzione dei permessi, ossia quando:
- il personale medico della struttura certifica formalmente che la presenza del familiare è necessaria per esigenze assistenziali specifiche;
- il ricovero subisce sospensioni temporanee per consentire al paziente di sottoporsi a controlli o trattamenti al di fuori della struttura, a condizione che tali circostanze siano adeguatamente documentate;
- il soggetto assistito versa in condizioni cliniche estremamente gravi, come nei casi di compromissione irreversibile dello stato di coscienza o di malattia in fase terminale.
Dal punto di vista operativo, è quindi importante evidenziare che la perdita del diritto decorre dal momento del ricovero a tempo pieno, con la conseguenza che i permessi eventualmente fruiti prima di tale evento restano legittimi, ma per quelli utilizzati successivamente il lavoratore dovrà rimborsare l'indennità percepita all'INPS e risarcire il datore di lavoro per la retribuzione da questi versata senza che venisse svolta alcuna attività lavorativa.
In ogni caso, il trasferimento in RSA non determina automaticamente e in ogni caso la perdita dei permessi, ma costituisce un elemento decisivo che impone una verifica rigorosa dei presupposti, confermando la natura funzionale e condizionata del diritto, il quale non è riconosciuto in quanto tale, ma solo nella misura in cui sia effettivamente necessario a garantire l’assistenza al familiare disabile.