Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Legge 104, puoi mantenere i permessi retribuiti anche se ricoverano in RSA il tuo familiare: ecco quando ti spettano

Legge 104, puoi mantenere i permessi retribuiti anche se ricoverano in RSA il tuo familiare: ecco quando ti spettano
Il trasferimento in struttura sanitaria può far venir meno il diritto ai permessi retribuiti, ma esistono eccezioni rilevanti legate alle condizioni del paziente e alle esigenze assistenziali certificate
La disciplina dei permessi retribuiti previsti dalla legge 104 del 1992 rappresenta uno degli strumenti più rilevanti attraverso cui l’ordinamento tutela non solo la persona con disabilità, ma anche il familiare caregiver, riconoscendo a quest’ultimo il diritto di assentarsi dal lavoro per garantire cure adeguate e un sostegno concreto.
Tale diritto, tuttavia, non ha natura assoluta né incondizionata, ma è strettamente collegato alla permanenza di specifici presupposti, tra cui assume particolare rilievo la condizione di non ricovero a tempo pieno del soggetto assistito, elemento che diventa centrale quando si affronta il tema della perdita dei permessi in caso di trasferimento in una RSA.

L’art. 33 della Legge n.104/1992, infatti, riconosce ai lavoratori dipendenti la possibilità di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere un familiare con disabilità grave, ma tale beneficio è giustificato dalla necessità di supplire all’assenza di un’assistenza continuativa da parte di strutture sanitarie o residenziali. Proprio su questo presupposto si innesta l’orientamento consolidato dell’INPS e della giurisprudenza, secondo cui il ricovero a tempo pieno presso una struttura come una RSA comporta, di regola, la cessazione del diritto ai permessi, in quanto viene meno la ratio dell’istituto, ossia la necessità di assistenza diretta da parte del familiare. Il trasferimento del disabile in una residenza sanitaria assistenziale, infatti, implica che l’assistenza sia garantita in modo continuativo e professionale dalla struttura, rendendo non più giustificata l’assenza dal lavoro del caregiver per finalità assistenziali, anche se quest’ultimo continua a svolgere visite o a mantenere un rapporto affettivo con il familiare.

La giurisprudenza ha chiarito che tali visite, pur umanamente rilevanti, non sono sufficienti a legittimare la prosecuzione dei permessi, poiché non integrano quella forma di assistenza sistematica e necessaria richiesta dalla norma. Tuttavia, il sistema non è privo di eccezioni e richiede una valutazione concreta delle circostanze, poiché non ogni forma di ricovero comporta automaticamente la perdita del beneficio. In particolare, la prassi amministrativa e l’interpretazione normativa distinguono tra ricovero a tempo pieno con assistenza sanitaria continuativa e permanenza in strutture che offrono prevalentemente servizi alberghieri o assistenza non sanitaria intensiva, come alcune case di riposo per anziani autosufficienti, nelle quali i permessi possono continuare a essere riconosciuti proprio perché non viene meno la necessità di assistenza familiare.

Inoltre, anche in presenza di ricovero in RSA, possono sussistere situazioni particolari che consentono la prosecuzione dei permessi, ossia quando:
  1. il personale medico della struttura certifica formalmente che la presenza del familiare è necessaria per esigenze assistenziali specifiche;
  2. il ricovero subisce sospensioni temporanee per consentire al paziente di sottoporsi a controlli o trattamenti al di fuori della struttura, a condizione che tali circostanze siano adeguatamente documentate;
  3. il soggetto assistito versa in condizioni cliniche estremamente gravi, come nei casi di compromissione irreversibile dello stato di coscienza o di malattia in fase terminale.
In assenza di tali condizioni, però, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente il mutamento della situazione sia al datore di lavoro sia all’INPS, aggiornando la domanda e interrompendo la fruizione dei permessi, poiché la loro utilizzazione indebita può comportare conseguenze rilevanti, tra cui la restituzione delle somme percepite, sanzioni disciplinari e, nei casi più gravi, responsabilità penale per indebita percezione di prestazioni.

Dal punto di vista operativo, è quindi importante evidenziare che la perdita del diritto decorre dal momento del ricovero a tempo pieno, con la conseguenza che i permessi eventualmente fruiti prima di tale evento restano legittimi, ma per quelli utilizzati successivamente il lavoratore dovrà rimborsare l'indennità percepita all'INPS e risarcire il datore di lavoro per la retribuzione da questi versata senza che venisse svolta alcuna attività lavorativa.
In ogni caso, il trasferimento in RSA non determina automaticamente e in ogni caso la perdita dei permessi, ma costituisce un elemento decisivo che impone una verifica rigorosa dei presupposti, confermando la natura funzionale e condizionata del diritto, il quale non è riconosciuto in quanto tale, ma solo nella misura in cui sia effettivamente necessario a garantire l’assistenza al familiare disabile.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.