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Legge 104, ora puoi concederti qualche ora di svago durante permessi e congedo, non possono licenziarti: nuova sentenza

Legge 104, ora puoi concederti qualche ora di svago durante permessi e congedo, non possono licenziarti: nuova sentenza
Una dipendente pedinata da un investigatore privato durante il congedo per assistere la madre disabile viene licenziata per essersi concessa alcune ore di svago al mare. La Corte d'Appello di Bologna conferma che il licenziamento è illegittimo
Un dipendente che assiste un genitore disabile con la legge 104 può recarsi per un paio d’ore al mare senza rischiare il posto? La Corte d'Appello di Bologna ha risposto positivamente con la sentenza n. 536 del 16 luglio 2026. La pronuncia conferma la decisione del Tribunale di Forlì e stabilisce un principio fondamentale per molte aziende, secondo cui l'assistenza al disabile va misurata sull'arco dell'intera giornata, non minuto per minuto.

Il pedinamento e il licenziamento per giusta causa
La vicenda riguarda una dipendente con qualifica di carrellista, livello C2 del CCNL Metalmeccanici Industria, assunta a tempo pieno e indeterminato. La donna viveva con la madre, riconosciuta persona con disabilità grave dal 2011, e usufruiva sia dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104 sia del congedo straordinario previsto dall'art. 42 D.lgs. n. 151/2001, comma 5.

L'azienda, sospettando un uso improprio di questi strumenti, incaricava un investigatore privato di seguirla durante alcune giornate di congedo. Dalla relazione investigativa emergevano alcune assenze dall'abitazione materna, con orari annotati con precisione: in una giornata la lavoratrice si era allontanata dalle 10:45 alle 16:46, in un'altra dalle 12:50 alle 16:09, per recarsi presso uno stabilimento balneare.

In un altro episodio, relativo a un permesso ex legge 104 di due ore, gli investigatori l'avevano vista lasciare il lavoro, rientrare a casa e poi uscire nuovamente per raggiungere l'abitazione del compagno. Su questa base l'azienda intimava il licenziamento per giusta causa il 13 novembre 2023, contestando la violazione dei doveri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 del Codice civile.

Il nesso causale conta più del cronometro
Sia il Tribunale sia la Corte d'Appello hanno respinto la tesi del datore di lavoro, richiamando un orientamento ormai stabile della Cassazione. I permessi previsti dall'art. 33 della legge 104/1992 sono organizzati su base giornaliera e non cronometrica, come chiarito dall'ordinanza n. 8306 del 2023. Nel caso dell'uscita serale per raggiungere l'abitazione del compagno, ad esempio, il tempo realmente sottratto all'assistenza, all'interno delle due ore di permesso, è risultato pari a soli 20 minuti. L'assistenza al familiare disabile, poi, non deve occupare l'intero orario lavorativo, potendo essere prestata in momenti diversi della giornata, come affermato dall'ordinanza n. 7306 del 2023. L'abuso del congedo straordinario, infine, presuppone l'assenza totale del nesso causale tra il tempo sottratto al lavoro e l'attività di cura, principio ribadito dall'ordinanza n. 28606 del 2021.

Applicando questi criteri al caso concreto, i giudici hanno valorizzato proprio gli elementi raccolti dall'investigatore incaricato dall'azienda. Le stesse osservazioni, riferite a giornate diverse, documentavano passeggiate della madre con il deambulatore, l'accompagnamento a fare la spesa, una visita medica e momenti di assistenza sul terrazzo di casa. La convivenza, unita a queste attività di cura visibili dall'esterno, ha permesso di ritenere provata un'assistenza sostanzialmente continuativa, compatibile con assenze contenute e limitate ad alcune ore, mai coincidenti con l'intera giornata di congedo.

Perché il precedente più rigoroso non si applica
La difesa dell’azienda aveva richiamato un precedente della Cassazione, la sentenza n. 19580 del 2019, relativa a un lavoratore che si era allontanato dal padre disabile per 12 giorni consecutivi, percorrendo in bicicletta centinaia di chilometri. La Corte bolognese ha escluso ogni analogia. Qui le assenze duravano poche ore, mai un'intera giornata, ed erano accompagnate da atti di cura documentati. Anche gli altri precedenti citati dall'azienda, relativi a un lavoratore che aveva dedicato al congiunto solo il 17,5% del tempo di permesso e a un genitore che durante il congedo parentale lavorava nell'attività della moglie, sono stati giudicati non pertinenti, perché in quei casi mancava del tutto qualunque beneficio reale per il familiare assistito.

Sul piano giuridico, la Corte ha richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui la nozione di insussistenza del fatto, rilevante ai fini della tutela reintegratoria di cui all'art. 18 dello st. lav., comma 4, comprende anche l'ipotesi del fatto materialmente accaduto, ma privo di rilevanza disciplinare, come chiarito dall'ordinanza n. 14168 del 2025. La condotta della lavoratrice viene semplicemente ritenuta priva di quel disvalore che giustificherebbe un licenziamento. Ne consegue l'applicazione della tutela reintegratoria attenuata, con reintegrazione nel posto di lavoro e indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra, entro il limite di dodici mensilità, con detrazione di quanto eventualmente percepito da altre attività lavorative.


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