La figura del caregiver familiare (letteralmente "prestatore di cura") individua la persona responsabile di un altro soggetto dipendente, anche disabile, di cui si prende cura in un ambito domestico. È colui che organizza e definisce l'assistenza di cui necessita una persona, anche congiunta, e in genere è un familiare di riferimento. Si distingue dal caregiver professionale (o badante), rappresentato da un assistente familiare che accudisce la persona non autosufficiente, sotto il controllo - diretto o indiretto - di un familiare.
Il profilo del caregiver è stato riconosciuto e delineato normativamente per la prima volta dalla L. n. 205 del 2017, che lo definisce come persona che assiste e si prende cura di specifici soggetti, quali il coniuge o una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto.
Il D.Lgs. 105/2022, con lo scopo di recepire nel nostro ordinamento le direttive europee in materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, ha introdotto alcune importanti novità, tra cui l’eliminazione del principio del «referente unico dell’assistenza». Con la locuzione referente unico si intende il soggetto che si assume il compito di prestare assistenza al soggetto con disabilità, beneficiando di una serie di tutele e agevolazioni.
Come evidenziato dall’INPS con il messaggio n. 3096 del 5 agosto 2022, se nel sistema previgente il diritto ai permessi ex art. 3 L. n. 104 del 1992 era riconosciuto solo ad un lavoratore dipendente, dal 13 agosto 2022 le regole sono state modificate in ottica estensiva: nel rispetto del limite dei tre giorni, i permessi 104 per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave potranno essere riconosciuti su richiesta a più soggetti tra gli aventi diritto, che potranno beneficiarne alternativamente.
Si ricorda che, secondo quanto previsto dalla legge 104, i permessi retribuiti spettano ai seguenti soggetti:
Il profilo del caregiver è stato riconosciuto e delineato normativamente per la prima volta dalla L. n. 205 del 2017, che lo definisce come persona che assiste e si prende cura di specifici soggetti, quali il coniuge o una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto.
Il D.Lgs. 105/2022, con lo scopo di recepire nel nostro ordinamento le direttive europee in materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, ha introdotto alcune importanti novità, tra cui l’eliminazione del principio del «referente unico dell’assistenza». Con la locuzione referente unico si intende il soggetto che si assume il compito di prestare assistenza al soggetto con disabilità, beneficiando di una serie di tutele e agevolazioni.
Come evidenziato dall’INPS con il messaggio n. 3096 del 5 agosto 2022, se nel sistema previgente il diritto ai permessi ex art. 3 L. n. 104 del 1992 era riconosciuto solo ad un lavoratore dipendente, dal 13 agosto 2022 le regole sono state modificate in ottica estensiva: nel rispetto del limite dei tre giorni, i permessi 104 per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave potranno essere riconosciuti su richiesta a più soggetti tra gli aventi diritto, che potranno beneficiarne alternativamente.
Si ricorda che, secondo quanto previsto dalla legge 104, i permessi retribuiti spettano ai seguenti soggetti:
- alle persone disabili in situazione di gravità;
- ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- al coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
- ai parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità.
Possono usufruire dei permessi lavorativi - ai fini della tutela prevista dalla legge 104 - anche parenti o affini di terzo grado se il genitore o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni, oppure siano affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti.
Questi, quindi, i soggetti che potranno usufruire alternativamente dei permessi.
Da ultimo, il tema, con riferimento ai dipendenti del pubblico impiego, è stato ripreso dai tecnici dell’ARAN nel parere prot. DFP-0084769-P-06/12/2024, pubblicato all’interno della sezione «Banca dati dei pareri» presente sulla piattaforma «lavoropubblico.gov.it». L’apertura all’assistenza “congiunta” ha generato interrogativi soprattutto quando i caregivers appartengono a settori lavorativi diversi o hanno regimi contrattuali non omogenei.
Nel parere è stato puntualizzato quanto segue:
Questi, quindi, i soggetti che potranno usufruire alternativamente dei permessi.
Da ultimo, il tema, con riferimento ai dipendenti del pubblico impiego, è stato ripreso dai tecnici dell’ARAN nel parere prot. DFP-0084769-P-06/12/2024, pubblicato all’interno della sezione «Banca dati dei pareri» presente sulla piattaforma «lavoropubblico.gov.it». L’apertura all’assistenza “congiunta” ha generato interrogativi soprattutto quando i caregivers appartengono a settori lavorativi diversi o hanno regimi contrattuali non omogenei.
Nel parere è stato puntualizzato quanto segue:
- Nel caso in cui tutti i caregivers siano dipendenti pubblici, anche se appartenenti a comparti differenti, è considerato ammissibile il frazionamento dei tre giorni mensili in ore.
- Il limite massimo resta pari a 18 ore al mese per ogni persona assistita. È, però, necessario che il dipendente dichiari formalmente il rispetto dei limiti e l’assenza di altri fruitori nella stessa giornata.
- Quando l’assistenza è prestata da lavoratori di ambiti diversi, come pubblico e privato, è possibile utilizzare anche il residuo dei giorni non fruiti dall’altro caregiver, sempre nel rispetto delle regole di legge e dei contratti applicabili.
Nei casi di rapporti full time e part time, viene raccomandata una gestione coerente tra giornate e ore, così da garantire compatibilità organizzativa e corretto utilizzo dei permessi.
Quanto al requisito della convivenza, novità introdotta dal D.Lgs. 151/2001 (comma 5, art. 42) è che, qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista la convivenza con il soggetto disabile, la stessa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario.
La convivenza instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario deve essere, comunque, garantita per tutta la fruizione del congedo.
Allo scopo, il richiedente è tenuto a dichiarare, nella domanda, che provvederà a instaurare la convivenza con la persona disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.