Dal prossimo primo gennaio entrerà in vigore un significativo rafforzamento delle tutele per i lavoratori affetti da gravi patologie, o da condizioni di fragilità sanitaria. Infatti, con la legge n. 106 del 18 luglio scorso, si introduce nell'ordinamento un nuovo pacchetto di diritti che si affianca e integra la storica Legge 104. Il sistema diviene più articolato e accompagna il lavoratore fragile lungo tutto il percorso della malattia: dalle cure, alla conservazione del posto, fino al rientro graduale all'occupazione.
L'obiettivo del legislatore è intuibile: evitare che chi si trova ad affrontare cure lunghe e debilitanti sia costretto a scegliere tra la tutela della salute e la conservazione del posto. La nuova normativa mira ad assicurare continuità occupazionale, dignità del lavoratore e rientri in ufficio più sostenibili, in linea con i principi della Costituzione, con quelli della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e con le politiche UE sull'inclusione lavorativa.
Le misure introdotte dalla legge 106/2025 non si rivolgono indistintamente a tutti, ma a una platea ben definita. Infatti, i beneficiari saranno i lavoratori dipendenti, del settore pubblico o privato, che siano in almeno una delle seguenti condizioni di compromissione della capacità lavorativa:
L'obiettivo del legislatore è intuibile: evitare che chi si trova ad affrontare cure lunghe e debilitanti sia costretto a scegliere tra la tutela della salute e la conservazione del posto. La nuova normativa mira ad assicurare continuità occupazionale, dignità del lavoratore e rientri in ufficio più sostenibili, in linea con i principi della Costituzione, con quelli della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e con le politiche UE sull'inclusione lavorativa.
Le misure introdotte dalla legge 106/2025 non si rivolgono indistintamente a tutti, ma a una platea ben definita. Infatti, i beneficiari saranno i lavoratori dipendenti, del settore pubblico o privato, che siano in almeno una delle seguenti condizioni di compromissione della capacità lavorativa:
- malattie oncologiche, sia in fase attiva sia in follow-up precoce;
- patologie croniche o invalidanti, comprese le malattie rare;
- riconoscimento di un'invalidità civile pari o superiore al 74%.
La tutela è ampia perché, a questi soggetti, si aggiungono anche i genitori lavoratori di figli minorenni, che si trovano nelle stesse difficili condizioni sanitarie. A differenza della legge 104, che impone il riconoscimento dello stato di disabilità grave - ai sensi del suo art. 3, comma terzo - la legge 106 si basa sul possesso di una certificazione di invalidità civile o una diagnosi oncologica, dando luogo a due diversi percorsi potenzialmente coesistenti.
La maggiore novità introdotta dalla riforma è indubbiamente il congedo straordinario fino a due anni, non retribuito ma con conservazione del posto di lavoro. In particolare:
La maggiore novità introdotta dalla riforma è indubbiamente il congedo straordinario fino a due anni, non retribuito ma con conservazione del posto di lavoro. In particolare:
- l'agevolazione può essere richiesta e ottenuta dal diretto interessato, soltanto dopo aver esaurito tutti gli altri periodi di assenza giustificata previsti dalla legge e dai contratti collettivi (ferie e permessi inclusi);
- il nuovo congedo non va confuso con quello retribuito, previsto dalla legge 104 per i familiari caregiver di persone con disabilità;
- tale periodo può essere fruito dal beneficiario, sia in modo continuativo che frazionato nel tempo, in base alle esigenze sanitarie di volta in volta emergenti;
- le regole di questo istituto prevedono altresì il divieto di svolgere un'altra attività lavorativa e l'impossibilità di maturare, per il relativo periodo di congedo straordinario, anzianità di servizio, ferie, tredicesima, TFR e contributi previdenziali;
- non è vietato al dipendente di ricorrere al versamento dei contributi volontari ai fini pensionistici.
Parallelamente, la legge 106 prevede una distinta agevolazione temporale, anch'essa al via dal primo gennaio 2026 e applicabile alle categorie di persone malate sopra citate. Ci riferiamo alle dieci ore annue di permesso retribuito, per visite mediche, esami diagnostici e cure specifiche. Da prescriversi su iniziativa del medico di base o da uno specialista del SSN o convenzionato, tali ore si sommano a (e non sostituiscono) quelle già previste nell'ambito dei permessi 104 e nelle disposizioni specifiche dei contratti collettivi.
A differenza del congedo straordinario biennale, l'agevolazione in oggetto è coperta da contributi figurativi e, proprio come il congedo di cui sopra, si applicherà anche ai genitori di minorenni affetti dagli stessi problemi di salute. Le modalità operative saranno definite da apposite circolari Inps.
Un ulteriore pilastro della riforma in oggetto attiene al lavoro agile. Infatti, la legge 106 prevede che, al termine del congedo straordinario (o anche in alternativa a esso), il lavoratore fragile abbia diritto di precedenza assoluta nell'accesso allo smart working, disciplinato in via generale dalla legge n. 81 del 2017 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire il lavoro agile). Di fatto, il lavoro da remoto - da strumento di flessibilità organizzativa in azienda - diventa anche misura di protezione della salute, inclusione e prevenzione dell'uscita definitiva dal mercato del lavoro.
Attenzione però, in quanto il diritto non è automatico. Infatti, è essenziale che vi sia compatibilità delle mansioni con il lavoro in oggetto. Tuttavia, se l'attività può essere svolta a distanza - e, quindi, grazie a uno strumento informatico - il datore non potrà ignorare la richiesta del dipendente, in condizioni sanitarie fragili. Egli ha, infatti, priorità rispetto ad altri colleghi.
Al fine di beneficiare delle misure citate sarà, anzitutto, necessaria una certificazione sanitaria che comprovi la patologia o il grado di invalidità. In secondo luogo, l'interessato dovrà comunicare formalmente al proprio datore la misura di tutela prescelta, tra congedo biennale o smart working. In particolare, per quest'ultimo, la precondizione d'accesso sarà la stipula di un accordo individuale che cristallizzi la volontà delle parti. La trasmissione della documentazione utile avverrà in modalità semplificata grazie al Sistema Tessera Sanitaria, con controlli incrociati e tutela della privacy per i dati sensibili.
A differenza del congedo straordinario biennale, l'agevolazione in oggetto è coperta da contributi figurativi e, proprio come il congedo di cui sopra, si applicherà anche ai genitori di minorenni affetti dagli stessi problemi di salute. Le modalità operative saranno definite da apposite circolari Inps.
Un ulteriore pilastro della riforma in oggetto attiene al lavoro agile. Infatti, la legge 106 prevede che, al termine del congedo straordinario (o anche in alternativa a esso), il lavoratore fragile abbia diritto di precedenza assoluta nell'accesso allo smart working, disciplinato in via generale dalla legge n. 81 del 2017 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire il lavoro agile). Di fatto, il lavoro da remoto - da strumento di flessibilità organizzativa in azienda - diventa anche misura di protezione della salute, inclusione e prevenzione dell'uscita definitiva dal mercato del lavoro.
Attenzione però, in quanto il diritto non è automatico. Infatti, è essenziale che vi sia compatibilità delle mansioni con il lavoro in oggetto. Tuttavia, se l'attività può essere svolta a distanza - e, quindi, grazie a uno strumento informatico - il datore non potrà ignorare la richiesta del dipendente, in condizioni sanitarie fragili. Egli ha, infatti, priorità rispetto ad altri colleghi.
Al fine di beneficiare delle misure citate sarà, anzitutto, necessaria una certificazione sanitaria che comprovi la patologia o il grado di invalidità. In secondo luogo, l'interessato dovrà comunicare formalmente al proprio datore la misura di tutela prescelta, tra congedo biennale o smart working. In particolare, per quest'ultimo, la precondizione d'accesso sarà la stipula di un accordo individuale che cristallizzi la volontà delle parti. La trasmissione della documentazione utile avverrà in modalità semplificata grazie al Sistema Tessera Sanitaria, con controlli incrociati e tutela della privacy per i dati sensibili.
Concludendo, dal 2026 il diritto del lavoro compie un passo importante verso un modello più inclusivo e attento alla salute. La legge 106/2025 non promette assistenzialismo, ma tutela del lavoro nei momenti di maggiore fragilità, rafforzando il principio secondo cui la malattia non può e non deve tradursi automaticamente in esclusione dal lavoro.