In particolare, il messaggio che qui interessa segue il n. 4014 del 28 novembre scorso con cui sono state date istruzioni operative in merito alla redazione del certificato medico introduttivo, per avviare il cosiddetto procedimento valutativo di base. Redatto dal medico curante e trasmesso all'Inps, tale certificato è il primo passo per acclarare la disabilità e - quindi - una condizione sanitaria compatibile con l'accesso, da parte degli invalidi, ai benefici della legge 104. Mentre, con i messaggi n. 4364 e n. 4512 dello scorso dicembre, l'ente previdenziale ha dato specifiche indicazioni sulle modalità di profilazione dei medici, necessarie per l'invio dello stesso certificato.
Ebbene, con il messaggio n. 1980 Inps ha reso noto di aver rilasciato una nuova versione della procedura di invio del certificato medico introduttivo, rivolta ai medici certificatori, che permette la rettifica / modifica dei dati sanitari inclusi nel documento già inviato all'istituto - a condizione che si trovi nello stato "presentato". Dal punto di vista terminologico, il certificato medico introduttivo modificato dà luogo a un nuovo certificato, che dettaglia l'anteriore e prende così il nome di "certificato medico integrativo".
Inoltre, l'istituto indica espressamente i possibili utilizzi o funzioni di quest'ultimo documento, eccoli di seguito:
- aggiornamento o integrazione delle diagnosi e prognosi precedentemente menzionate nel certificato medico introduttivo, laddove nel frattempo si siano avuti modifiche significative nelle condizioni di salute;
- sopravvenienza di nuove patologie a seguito alla redazione del certificato medico introduttivo;
- aggiornamento di dati relativi all'intrasportabilità della persona affetta da disabilità.
La data di decorrenza dell'iter sanitario e - quindi - dell'eventuale prestazione economica, non è modificata dal certificato integrativo in oggetto, ma resta invariata e definita da quello introduttivo anteriormente inviato all'istituto. In ogni caso, tali modifiche possono facilitare o migliorare l'accoglimento della domanda e l'accesso ai benefici senza dover ripetere l'intero iter. Il messaggio chiarisce che gli aggiornamenti in oggetto possono essere compiuti fino alla data di creazione della convocazione a visita, da parte dell'ente di previdenza sociale. Infine, si rimarca che pur non menzionando esplicitamente la legge 104/1992, il procedimento citato (certificato medico introduttivo, valutazione sanitaria, convocazione a visita, ecc.) è parte integrante dell'iter previsto per il riconoscimento dell'handicap - ai sensi della legge stessa - e dei correlati benefici.