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Legge 104, cambia l'accertamento della disabilità con il certificato medico integrativo: nuovo messaggio INPS

Legge 104, cambia l'accertamento della disabilità con il certificato medico integrativo: nuovo messaggio INPS
Inps chiarisce le nuove regole per l'accertamento della disabilità ai fini della legge 104. Con il messaggio n. 1980/2025 è introdotto il certificato medico integrativo per aggiornare diagnosi e condizioni di salute senza ripetere l'iter
Con un recentissimo messaggio - il n. 1980 - Inps ha introdotto rilevanti novità in riferimento agli step per l'accertamento di problemi di salute, che danno accesso alla legge 104 e alle prestazioni economiche e assistenziali connesse. Il messaggio, pubblicato il 23 giugno scorso, si colloca infatti sul solco tracciato dal d. lgs. 62/2024, che - meglio dettagliando la situazione di chi è portatore di handicap, semplificando la normativa di settore e garantendo il pieno esercizio dei diritti e una vita autonoma e dignitosa - ha riformato criteri e modalità di accertamento della condizione di disabilità, affidandola in via esclusiva all'Inps su tutto il territorio nazionale.

In particolare, il messaggio che qui interessa segue il n. 4014 del 28 novembre scorso con cui sono state date istruzioni operative in merito alla redazione del certificato medico introduttivo, per avviare il cosiddetto procedimento valutativo di base. Redatto dal medico curante e trasmesso all'Inps, tale certificato è il primo passo per acclarare la disabilità e - quindi - una condizione sanitaria compatibile con l'accesso, da parte degli invalidi, ai benefici della legge 104. Mentre, con i messaggi n. 4364 e n. 4512 dello scorso dicembre, l'ente previdenziale ha dato specifiche indicazioni sulle modalità di profilazione dei medici, necessarie per l'invio dello stesso certificato.

Ebbene, con il messaggio n. 1980 Inps ha reso noto di aver rilasciato una nuova versione della procedura di invio del certificato medico introduttivo, rivolta ai medici certificatori, che permette la rettifica / modifica dei dati sanitari inclusi nel documento già inviato all'istituto - a condizione che si trovi nello stato "presentato". Dal punto di vista terminologico, il certificato medico introduttivo modificato dà luogo a un nuovo certificato, che dettaglia l'anteriore e prende così il nome di "certificato medico integrativo".

Inoltre, l'istituto indica espressamente i possibili utilizzi o funzioni di quest'ultimo documento, eccoli di seguito:
  • aggiornamento o integrazione delle diagnosi e prognosi precedentemente menzionate nel certificato medico introduttivo, laddove nel frattempo si siano avuti modifiche significative nelle condizioni di salute;
  • sopravvenienza di nuove patologie a seguito alla redazione del certificato medico introduttivo;
  • aggiornamento di dati relativi all'intrasportabilità della persona affetta da disabilità.
Al contempo, nel messaggio 1980/2025 Inps precisa che sono invece immodificabili le informazioni anagrafiche e quelle relative alla residenza e al domicilio dell'interessato. Attenzione però, laddove il documento abbia al suo interno errori anagrafici che impediscano l'identificazione del cittadino, il medico certificatore dovrà renderlo noto all'indirizzo di posta elettronica sperimentazionedisabilita@inps.it in modo che si possa apportare l'annullamento. In un secondo tempo, il medico dovrà far pervenire un nuovo certificato medico introduttivo che riporti le informazioni corrette.

La data di decorrenza dell'iter sanitario e - quindi - dell'eventuale prestazione economica, non è modificata dal certificato integrativo in oggetto, ma resta invariata e definita da quello introduttivo anteriormente inviato all'istituto. In ogni caso, tali modifiche possono facilitare o migliorare l'accoglimento della domanda e l'accesso ai benefici senza dover ripetere l'intero iter. Il messaggio chiarisce che gli aggiornamenti in oggetto possono essere compiuti fino alla data di creazione della convocazione a visita, da parte dell'ente di previdenza sociale. Infine, si rimarca che pur non menzionando esplicitamente la legge 104/1992, il procedimento citato (certificato medico introduttivo, valutazione sanitaria, convocazione a visita, ecc.) è parte integrante dell'iter previsto per il riconoscimento dell'handicap - ai sensi della legge stessa - e dei correlati benefici.

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