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Legge 104, aumentano le ore di assistenza agli alunni con disabilità, arrivano i LEP: ecco cosa sono e tutte le novità

Legge 104, aumentano le ore di assistenza agli alunni con disabilità, arrivano i LEP: ecco cosa sono e tutte le novità
La Legge di bilancio 2026 introduce un rafforzamento delle misure di supporto personalizzato, con un aumento delle ore dedicate all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, garantendo un supporto più qualificato e strutturato, in linea con i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)
La lingua italiana dei segni (LIS) è una lingua con proprie regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali, che si è evoluta naturalmente, seppure con una struttura molto diversa dalle lingue vocali. La LIS utilizza sia componenti manuali (es. la configurazione, la posizione, il movimento delle mani) che non manuali, quali l'espressione facciale e la postura; viaggiando sul canale visivo-gestuale, integro nelle persone sorde, consente loro pari opportunità di accesso alla comunicazione.

Ogni nazione ha una propria lingua dei segni, con ulteriori varietà regionali e addirittura con qualche differenza lessicale nell'ambito della stessa città. Così esiste la LIS (Lingua dei segni italiana), l'ASL (America Sign language), il BSL (British Sign Language), la LSF (Langue des Signes Française). È stato fatto anche un tentativo di creare una lingua dei segni unica, così come avvenne con l'Esperanto, ma senza grande successo. Attualmente la lingua dei segni più utilizzata in ambiti internazionali è l'American Sign Language. Quando le persone non udenti perdono la vista (ad esempio nella Sindrome di Usher), la LIS si trasforma in Lingua Italiana dei Segni Tattile. La persona sordocieca ascolta toccando con le proprie mani le mani di chi "parla", percependo così il segno comunicato.

Il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e della Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST) è avvenuto con l'approvazione dell'articolo 34-ter del decreto-legge 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 69 del 2021.

Questo atto legislativo non solo riconosce e promuove la LIS e la LIST, ma ne stabilisce anche la tutela, segnando un momento storico per l'inclusione e la valorizzazione della comunità sorda in Italia. L'Italia era, infatti, l'ultimo Paese dell'Unione Europea a non aver ancora riconosciuto ufficialmente la propria lingua dei segni a livello statale: un passo sollecitato da tempo, anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Adesso un ulteriore passo è stato compiuto: i commi 706-710 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio per il 2026 intervengono in materia di Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), relativi all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con disabilità. La norma si colloca nel solco della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che riconosce il diritto all’educazione e all’istruzione delle persone con disabilità accertata ex art. 3 in tutti gli ordini e gradi di scuola, nonché dei decreti legislativi n. 66 del 2017 e n. 96 del 2019, che hanno rafforzato il sistema dell’inclusione scolastica.

La disciplina è finalizzata a dare attuazione all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, inserendosi nel più ampio quadro normativo volto a garantire il principio di inclusione scolastica e l’uniforme esercizio del diritto all’istruzione sull’intero territorio nazionale.

Il LEP in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione è concepito per assicurare agli studenti con disabilità certificata in età evolutiva un supporto adeguato, continuativo e personalizzato, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione. In particolare, il livello essenziale delle prestazioni si articola nelle seguenti componenti fondamentali:
  • la determinazione del numero di ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, da garantire progressivamente in coerenza con quanto previsto dal Piano educativo individualizzato (PEI);
  • l’impiego di personale in possesso di uno specifico profilo professionale, dedicato all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione;
  • il rispetto di standard qualitativi definiti a livello nazionale.
Il PEI rimane il riferimento centrale dell’intervento, in quanto strumento essenziale del percorso di inclusione scolastica, volto a individuare modalità di sostegno, risorse professionali e interventi educativi e assistenziali necessari a garantire la piena partecipazione dello studente alla vita scolastica.

Il precitato comma 707, in particolare, valorizza espressamente il ruolo del personale destinato all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione, figura prevista dalla normativa vigente ma caratterizzata, finora, da una definizione non uniforme a livello territoriale. In tale contesto assume rilievo la figura dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione (ASACOM), professionista che collabora alla progettazione del PEI, promuove l’autonomia personale dello studente e favorisce la comunicazione, la socializzazione e l’inclusione scolastica, operando in raccordo con docenti, famiglie e servizi territoriali.

L’ASACOM si distingue dall’insegnante di sostegno e dal personale ausiliario, svolgendo una funzione di mediazione educativa e relazionale essenziale per l’effettività del diritto allo studio.

Il successivo comma 708 prevede l’istituzione di un registro nazionale del fabbisogno relativo alle ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione e agli utenti assistiti, che dovrà essere pienamente alimentato entro il 31 dicembre 2027. Il registro è gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ed è alimentato dai dati raccolti dal Ministero dell’istruzione e del merito tramite il Sistema informativo dell’istruzione (SIDI), nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Un apposito decreto definirà i criteri tecnici, le modalità di accesso e le tipologie di dati necessari alla quantificazione del fabbisogno a livello territoriale.
Nelle more della piena operatività del registro nazionale, è prevista una disciplina transitoria per gli anni 2026 e 2027. In tale periodo viene individuato uno specifico obiettivo di servizio, finalizzato all’attivazione e al potenziamento dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione nei territori caratterizzati da maggiori carenze.

Gli enti territoriali sono tenuti a garantire l’erogazione del servizio, qualora previsto dal PEI, assicurando una media annua non inferiore a 50 ore per studente certificato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Tale parametro ha natura orientativa e non costituisce un vincolo rigido di spesa, potendo essere adeguato in funzione delle risorse effettivamente disponibili e della platea dei beneficiari.

La copertura finanziaria è assicurata mediante:
  • le risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità;
  • le risorse del Fondo equità e livello dei servizi (FELS);
  • i contributi delle amministrazioni regionali e locali nell’ambito dei rispettivi bilanci.

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