L'INPS, con il messaggio n. 188/2025 , ha diffuso le istruzioni operative relative alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 62/2024 in materia di accertamento della condizione di disabilità ai sensi dell'art.3 della L. n. 104 del 1992.
Secondo le nuove norme, le visite di accertamento (o di revisione) della disabilità ai fini del riconoscimento delle prestazioni a soggetti con patologie oncologiche e invalidanti saranno effettuate mediante valutazione sugli atti, purché la documentazione sanitaria fornita consenta un'analisi obiettiva. A tal fine, l'INPS invierà agli interessati una comunicazione, con l'invito a trasmettere la documentazione necessaria entro 40 giorni.
La comunicazione per la valutazione di base viene inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella lettera sono indicati in modo preciso la data, l'orario e il luogo dell'appuntamento. Viene inoltre ricordato che, nel giorno stabilito, è necessario presentarsi con un documento d'identità valido.
La convocazione contiene anche informazioni pratiche su come comportarsi in caso di impedimento: è prevista la possibilità di chiedere un nuovo appuntamento quando l'indisponibilità a partecipare è accertata.
La Commissione medica procederà, quindi, alla valutazione basandosi sugli atti ricevuti e sugli elementi già in proprio possesso. Tuttavia, rimane la possibilità di richiedere una visita diretta. In questo caso, gli interessati dovranno presentare apposita domanda al Centro Medico Legale competente tramite PEC o e-mail, rispettando il medesimo termine di 40 giorni.
Si rammenta che la valutazione di base si attiva con la richiesta, a cura dell'interessato, dell'esercente la responsabilità genitoriale, ovvero del tutore o amministratore di sostegno, e con la trasmissione in via telematica del certificato medico introduttivo.
Nei soli casi individuati dal decreto interministeriale l'istante può richiedere, al momento della trasmissione del certificato medico introduttivo, di essere valutato sulla base degli atti raccolti. Nel caso in cui, sulla base della documentazione trasmessa, la Commissione medica locale rilevi motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, dispone la visita.
Si consente un'integrazione documentale da parte dell'istante in considerazione del fatto che, successivamente alla redazione del certificato introduttivo, può avere formata o reperita ulteriore documentazione. Al fine, tuttavia, di consentire un ordinato e completo svolgimento della visita da parte della Commissione, si prevede che la stessa documentazione sia messa a disposizione fino a sette giorni prima della data fissata per la visita.
In un'ottica semplificatoria e di non aggravio del procedimento per la persona con disabilità, si riconosce alla Commissione la possibilità di richiedere un'integrazione documentale o ulteriori approfondimenti diagnostici, nei soli casi in cui ricorrano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza o sia necessario per il riconoscimento di una maggiore intensità di sostegni. Ciò consentirà anche di evitare un dispendioso allungamento dei tempi procedurali.
La conclusione del procedimento valutativo è attestata da un certificato che verrà caricato sul fascicolo sanitario elettronico (FSE).
È fissato un termine massimo, pari a novanta giorni decorrenti dalla ricezione del certificato medico introduttivo, entro il quale lo stesso procedimento deve concludersi. Il suddetto termine è sospeso per sessanta giorni, prorogabili per ulteriori sessanta giorni, su richiesta, per conseguire l'integrazione documentale o gli approfondimenti richiesti.
La disposizione risponde all'esigenza di tutelare le persone con disabilità, consentendo di integrare la documentazione richiesta. In considerazione della progressione delle patologie oncologiche, viene fatto salvo il termine di conclusione del procedimento valutativo di tali patologie fissato in quindici giorni. Le persone affette da patologie gravi e invalidanti non dovranno, dunque, più attendere l'esito dell'accertamento relativo al riconoscimento della disabilità per poter richiedere e ricevere le prestazioni sociali, sanitarie e assistenziali: sarà sufficiente il solo certificato medico.
Secondo le nuove norme, le visite di accertamento (o di revisione) della disabilità ai fini del riconoscimento delle prestazioni a soggetti con patologie oncologiche e invalidanti saranno effettuate mediante valutazione sugli atti, purché la documentazione sanitaria fornita consenta un'analisi obiettiva. A tal fine, l'INPS invierà agli interessati una comunicazione, con l'invito a trasmettere la documentazione necessaria entro 40 giorni.
La comunicazione per la valutazione di base viene inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella lettera sono indicati in modo preciso la data, l'orario e il luogo dell'appuntamento. Viene inoltre ricordato che, nel giorno stabilito, è necessario presentarsi con un documento d'identità valido.
La convocazione contiene anche informazioni pratiche su come comportarsi in caso di impedimento: è prevista la possibilità di chiedere un nuovo appuntamento quando l'indisponibilità a partecipare è accertata.
La Commissione medica procederà, quindi, alla valutazione basandosi sugli atti ricevuti e sugli elementi già in proprio possesso. Tuttavia, rimane la possibilità di richiedere una visita diretta. In questo caso, gli interessati dovranno presentare apposita domanda al Centro Medico Legale competente tramite PEC o e-mail, rispettando il medesimo termine di 40 giorni.
Si rammenta che la valutazione di base si attiva con la richiesta, a cura dell'interessato, dell'esercente la responsabilità genitoriale, ovvero del tutore o amministratore di sostegno, e con la trasmissione in via telematica del certificato medico introduttivo.
Nei soli casi individuati dal decreto interministeriale l'istante può richiedere, al momento della trasmissione del certificato medico introduttivo, di essere valutato sulla base degli atti raccolti. Nel caso in cui, sulla base della documentazione trasmessa, la Commissione medica locale rilevi motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, dispone la visita.
Si consente un'integrazione documentale da parte dell'istante in considerazione del fatto che, successivamente alla redazione del certificato introduttivo, può avere formata o reperita ulteriore documentazione. Al fine, tuttavia, di consentire un ordinato e completo svolgimento della visita da parte della Commissione, si prevede che la stessa documentazione sia messa a disposizione fino a sette giorni prima della data fissata per la visita.
In un'ottica semplificatoria e di non aggravio del procedimento per la persona con disabilità, si riconosce alla Commissione la possibilità di richiedere un'integrazione documentale o ulteriori approfondimenti diagnostici, nei soli casi in cui ricorrano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza o sia necessario per il riconoscimento di una maggiore intensità di sostegni. Ciò consentirà anche di evitare un dispendioso allungamento dei tempi procedurali.
La conclusione del procedimento valutativo è attestata da un certificato che verrà caricato sul fascicolo sanitario elettronico (FSE).
È fissato un termine massimo, pari a novanta giorni decorrenti dalla ricezione del certificato medico introduttivo, entro il quale lo stesso procedimento deve concludersi. Il suddetto termine è sospeso per sessanta giorni, prorogabili per ulteriori sessanta giorni, su richiesta, per conseguire l'integrazione documentale o gli approfondimenti richiesti.
La disposizione risponde all'esigenza di tutelare le persone con disabilità, consentendo di integrare la documentazione richiesta. In considerazione della progressione delle patologie oncologiche, viene fatto salvo il termine di conclusione del procedimento valutativo di tali patologie fissato in quindici giorni. Le persone affette da patologie gravi e invalidanti non dovranno, dunque, più attendere l'esito dell'accertamento relativo al riconoscimento della disabilità per poter richiedere e ricevere le prestazioni sociali, sanitarie e assistenziali: sarà sufficiente il solo certificato medico.