Nel diritto del lavoro italiano, il contratto non si regge solo sulla prestazione manuale o intellettuale, ma sul vincolo fiduciario. Secondo l'orientamento consolidato dei giudici del lavoro, l'inserimento di dati falsi – come titoli di studio inesistenti o esperienze lavorative inventate – mina alle basi questo rapporto ancora prima che il contratto venga firmato.
Il licenziamento per giusta causa scatta perché il datore di lavoro, una volta scoperta la frode, si trova davanti a un soggetto che ha dimostrato una radicale assenza di buona fede e lealtà, principi cardine sanciti dagli articoli 1175 e 1375 del Codice civile. Non rileva l’eventuale incapacità del lavoratore nelle mansioni assegnate o lo scarso rendimento. L’inganno iniziale della menzogna nel curriculum rende impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto lavorativo.
Il Tribunale di Roma si è pronunciato sul caso di una hostess assunta a tempo indeterminato da una nota compagnia aerea. La lavoratrice aveva millantato un'esperienza decennale nel settore e nella medesima compagnia. Tuttavia, a seguito di controlli incrociati, tale circostanza si è rivelata tecnicamente impossibile. Nel periodo citato, infatti, l'azienda si trovava in amministrazione straordinaria, condizione che impediva legalmente nuove assunzioni.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 10463, ha chiarito che quando una condotta viola il “minimo etico” o norme penali (come la falsità in scrittura privata o dichiarazioni sostitutive), la sanzione disciplinare è valida anche senza la previa pubblicazione del regolamento aziendale. Si tratta, infatti, di condotte talmente gravi da giustificare, di per sé, il licenziamento. Inoltre, secondo il giudice capitolino, la responsabilità della donna sussisteva sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, dal momento che la menzogna era stata volontariamente inserita nel curriculum. Per tali motivi, il Tribunale ha confermato la legittimità del licenziamento.
È fondamentale che il lavoratore comprenda che la responsabilità non si limita alle dichiarazioni contenute nel file PDF inviato inizialmente. La trasparenza nel rapporto lavorativo, infatti, deve riguardare anche gli scambi di posta elettronica durante la selezione, le dichiarazioni verbali rese ai recruiter e le autocertificazioni firmate contestualmente all'assunzione.
Se queste dichiarazioni risultano mendaci al fine di ottenere un vantaggio indebito (come il superamento di altri candidati più qualificati), il licenziamento può essere intimato in qualsiasi momento, anche anni dopo l’assunzione, in quanto risulta irrimediabilmente compromesso il rapporto di fiducia.
Il consiglio è, dunque, quello di puntare su una trasparenza totale. Ogni competenza indicata deve essere documentabile e verificabile. In un'epoca segnata da algoritmi e controlli digitali automatizzati, le probabilità che una discordanza emerga nel corso del tempo sono altissime.