In materia di monetizzazione delle ferie nel lavoro pubblico rileva il divieto previsto dall’art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012.
Tale disposizione normativa prevede:
Tale disposizione normativa prevede:
- l’obbligo in capo al dipendente pubblico di fruire delle ferie;
- il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute;
- l’estensione del divieto anche a ipotesi riconducibili alla volontà del lavoratore o alla fisiologica cessazione del rapporto (dimissioni, mobilità, risoluzione consensuale o unilaterale, pensionamento anche per limiti di età).
Nell’impianto della norma, la fruizione delle ferie costituisce un obbligo giuridico del lavoratore, mentre non è previsto che il divieto di monetizzazione sia subordinato a specifici adempimenti formali del datore di lavoro volti a sollecitarne il godimento.
In tale prospettiva, l’azione datoriale assume principalmente la funzione di corretta gestione organizzativa del rapporto di lavoro, mediante programmazione delle ferie e verifica della loro effettiva fruizione nei termini previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, al fine di garantire continuità ed efficienza del servizio.
Con l’ordinanza n. 20444/2025, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che il lavoratore non perde il diritto alla monetizzazione delle ferie qualora il datore non dimostri di averlo invitato in modo formale e documentato alla loro fruizione, con contestuale avviso della perdita del diritto in caso di inerzia.
La Suprema Corte ha affermato, inoltre, che tale principio opera anche nelle ipotesi di cessazione del rapporto per iniziativa del lavoratore (dimissioni, mobilità) o per fatto a lui imputabile (ad esempio licenziamento disciplinare), qualora manchi il suddetto invito formale.
Secondo la Cassazione, infatti, la perdita del diritto alla monetizzazione non può verificarsi quando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo per cause imprevedibili, ma anche quando sia riconducibile alla capacità organizzativa del datore di lavoro, il quale deve garantire che il diritto alle ferie sia effettivamente esercitato, in coerenza con l’art. 36 Cost. e con le fonti sovranazionali.
Adesso il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2909/2026, ha ribadito che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie è un principio fondamentale, ma non può considerarsi illimitato.
In linea generale, tale compenso spetta quando il lavoratore non ha potuto usufruire delle ferie per cause indipendenti dalla sua volontà. Tuttavia, questo diritto viene meno in situazioni in cui il mancato godimento delle ferie dipenda da comportamenti imputabili al dipendente stesso.
La logica della decisione si basa quindi sul principio di responsabilità:
- il compenso per ferie non godute è riconosciuto solo se la perdita del diritto al riposo non è stata causata dal lavoratore;
- non spetta alcun indennizzo quando il dipendente si è reso responsabile di condotte che hanno portato a conseguenze disciplinari gravi, fino al licenziamento;
- in questi casi, il licenziamento non è un evento imprevedibile, ma la conseguenza delle sue azioni;
- non è ammissibile ottenere un vantaggio economico da una propria violazione contrattuale.
Di conseguenza, i giudici hanno escluso il pagamento delle ferie maturate ma non godute quando è lo stesso lavoratore, con il proprio comportamento, a determinare la cessazione del rapporto di lavoro e, quindi, l’impossibilità di fruirne.