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Lavoratore, non ti possono mai licenziare per scarso rendimento se fai numerose assenze per malattia: nuova sentenza

Lavoratore, non ti possono mai licenziare per scarso rendimento se fai numerose assenze per malattia: nuova sentenza
Un lavoratore aveva impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, motivato dal datore di lavoro con uno scarso rendimento dovuto alle numerose assenze per malattia, in particolare nei turni notturni. Il licenziamento è stato ritenuto illegittimo. Scopriamo insieme le argomentazioni della Corte di Cassazione
La locuzione “scarso rendimento” designa un inadempimento del lavoratore alla sua obbligazione principale, che è quella di svolgere la prestazione lavorativa.
In diverse occasioni, la Corte di Cassazione ha ribadito l’indirizzo secondo cui lo “scarso rendimento”, in quanto indice di una prestazione inadeguata in termini quantitativi e qualitativi, costituisce un’ipotesi di recesso del datore per notevole inosservanza degli obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento, prevista dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile (Cass., n. 10640/2024).

In particolare la Cassazione evidenzia che, nel contratto di lavoro subordinato:
  • il lavoratore non è obbligato al raggiungimento di un risultato prefissato;
  • il lavoratore è obbligato alla messa a disposizione del datore di tutte le proprie competenze, conoscenze, energie, nei modi e nei tempi stabiliti dal contratto collettivo (CCNL);
  • il mancato raggiungimento del risultato stabilito non costituisce di per sé inadempimento, dato che si tratta di lavoro subordinato e non dell’obbligazione di compiere un’opera, un servizio o la realizzazione/compimento di un progetto (tipico del lavoro autonomo).

Tuttavia, qualora siano individuabili dei parametri per accertare che la prestazione sia eseguita con la diligenza, accortezza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore e delle declaratorie previste dai vari contratti collettivi, il discostamento dai detti parametri può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione lavorativa. Ebbene, in questo caso lo scarso rendimento è caratterizzato da colpa del lavoratore (Cass. civ. n. 16472/2015; Cass. civ. n. 17436/ 2015).

La Cassazione distingue ulteriormente:
  • le ipotesi in cui ci si dolga della condotta del lavoratore, cui si addebitano forme di inadempimento rispetto alla prestazione attesa dal datore di lavoro, comunque ascrivibili alla sfera volitiva del dipendente, dando luogo al licenziamento c.d. “ontologicamente disciplinare”;
  • i casi riferibili alle ragioni organizzative dell’impresa e alle condizioni attinenti alla persona del lavoratore, quali la sopravvenuta inidoneità alla mansione per infermità fisica, la carcerazione, il ritiro della patente o la sospensione delle autorizzazioni amministrative, la mancanza del titolo professionale abilitante.

Deve, cioè, trattarsi di circostanze oggettive idonee a determinare la perdita d’interesse del datore di lavoro alla prestazione e che siano estranee alla sfera volitiva del soggetto, tali da non poter configurare, nella sostanza, un inadempimento imputabile.

Quando, poi, il recesso del datore di lavoro è collegato ad assenze per malattia del lavoratore, tanto nel caso di una sola affezione continuata che in quello del susseguirsi di diversi episodi morbosi, c.d. eccessiva morbilità, lo stesso è soggetto alle regole dettate dall’art. 2110 c.c., che prevalgono, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali. Ne consegue che il datore di lavoro non può recedere dal rapporto prima del superamento del periodo di comporto, il quale è predeterminato per legge dalla disciplina collettiva.

Con la recente ordinanza n. 5469 dell’11 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha infatti chiarito che la malattia del lavoratore può inevitabilmente incidere anche in modo significativo sulla produttività, ma tale circostanza non è sufficiente a giustificare un licenziamento per scarso rendimento.

La Cassazione, in tale sede, ha innanzitutto evidenziato che, quando il recesso è collegato alle assenze per malattia, trova applicazione la disciplina speciale prevista dall’art. 2110 c.c., che prevale sulle regole generali in materia di licenziamento.
Ne consegue che il datore di lavoro non può recedere dal rapporto prima che sia superato il periodo di comporto, anche se le assenze incidono negativamente sull’organizzazione e sulla produttività aziendale.
Inoltre, la Corte ha precisato che tali situazioni non possono essere ricondotte allo scarso rendimento, che presuppone invece un comportamento imputabile al lavoratore e contrario ai doveri di diligenza e collaborazione.

In definitiva, per poter legittimamente licenziare un lavoratore per scarso rendimento, è necessaria la contemporanea sussistenza di due presupposti che, in caso di contestazione, devono essere dimostrati in giudizio dal datore di lavoro:
  • Il licenziamento deve, innanzitutto, fondarsi su un elemento di carattere oggettivo, vale a dire l’esistenza di una notevole sproporzione tra i risultati conseguiti e gli obiettivi assegnati. Tuttavia, la valutazione di tale aspetto non deve essere effettuata in astratto, bensì utilizzando quale parametro un rendimento concretamente esigibile, che tenga conto del rendimento medio registrato da altri dipendenti in analoghe funzioni.
  • È necessario che la sproporzione tra i risultati attesi e quelli conseguiti sia imputabile al lavoratore, ovvero frutto di un colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul lavoratore e non sia, invece, ascrivibile all’organizzazione del lavoro o ad altri fattori (Cass. 19 settembre 2016, n. 18317).

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