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Lavoratore, ora non basta farsi male sul posto di lavoro per essere risarcito dall'azienda: nuova ordinanza

Lavoratore, ora non basta farsi male sul posto di lavoro per essere risarcito dall'azienda: nuova ordinanza
Non basta che l'incidente avvenga in azienda per far scattare il risarcimento: la Suprema Corte traccia i confini della responsabilità datoriale
Una partita improvvisata con un pallone, una discussione che degenera, una bottiglia di vetro lanciata alla cieca. Bastano pochi secondi per trasformare una pausa pranzo qualunque in un caso giudiziario. Se l'incidente avviene in azienda, durante l'orario di lavoro, l'impresa è comunque tenuta a risarcire il danno? Secondo la Cassazione, pronunciatasi con l'ordinanza n. 19859 depositata il 15 giugno 2026, non vige alcun obbligo in capo all'impresa se il gesto che ha causato il danno è imprevedibile e del tutto estraneo al lavoro svolto.

Un pallone, una bottiglia, un innocente colpito
Tutto nasce durante una pausa pranzo negli studi Rai dove alcuni operai, dipendenti di due diverse cooperative, avevano lavorato quella mattina. Il locale in cui si trovavano non era destinato alla lavorazione; solo un tavolo, alcune sedie e sul posto erano rimaste anche delle bottiglie di vetro vuote, probabilmente residuo di un rinfresco precedente.

Uno dei presenti aveva portato un pallone e stava giocando quando, per errore, colpiva al volto un collega di un'altra cooperativa. Quest’ultimo, innervosito per il colpo subito, raccoglieva una delle bottiglie rimaste sul tavolo e la scagliava contro chi lo aveva colpito, ma sbagliava mira. Il vetro finiva sulla testa di un terzo lavoratore, del tutto estraneo al battibecco, provocandogli una cicatrice e una lieve perdita di udito. Il consulente tecnico quantificava l'invalidità permanente nel 5%, a cui si aggiungeva un periodo di inabilità temporanea da risarcire.

Il ricorso contro le due cooperative datrici di lavoro
Il lavoratore colpito non solo agiva contro l'autore materiale del lancio, ma citava in giudizio anche entrambe le cooperative datrici di lavoro coinvolte nella vicenda, la propria e quella del collega che aveva scagliato la bottiglia, sostenendo che l'infortunio fosse comunque avvenuto in un luogo di lavoro, durante l'orario lavorativo e che i datori avrebbero dovuto vigilare per evitare giochi pericolosi come una partita a pallone durante la pausa. Tribunale e Corte d'Appello di Roma respingevano però la domanda nei confronti delle società, individuando nel collega l'unico responsabile dell'accaduto, ai sensi dell'art. 2043 del c.c.. Il lavoratore infortunato decideva quindi di ricorrere in Cassazione.

Il rischio elettivo, la chiave di lettura della decisione
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 19859/2026, ha confermato le decisioni dei giudici di merito. La decisione degli Ermellini ruota attorno al principio del cosiddetto rischio elettivo. Si parla di rischio elettivo quando chi ha causato il danno tiene un comportamento abnorme, imprevedibile ed estraneo alle mansioni svolte, al punto da diventare l'unica causa dell'evento lesivo. In questi casi il nesso tra attività lavorativa e danno si spezza, perché il pericolo non nasce dall'organizzazione del lavoro, ma da una scelta personale di chi lo ha provocato. Nel caso specifico, lanciare una bottiglia contro un collega durante la pausa pranzo non ha nulla a che vedere con le mansioni lavorative di nessuno dei due. È un gesto autonomo, dettato da una reazione impulsiva.

Vale anche quando il danno colpisce un terzo estraneo
Il rischio elettivo non riguarda solo chi si fa male da sé con un comportamento avventato, ma vale anche quando il danno colpisce una persona diversa da chi ha agito in modo imprudente, com'è successo qui, dove a pagare le conseguenze è stato un lavoratore completamente estraneo alla lite. Se la condotta imprevedibile del terzo basta da sola a spiegare il danno, il collegamento tra lavoro e infortunio resta comunque interrotto. Trovarsi nei locali aziendali, o essere in servizio in quel momento, non sposta la responsabilità sul datore.

L'art. 2049 e il nesso di occasionalità necessaria
Il lavoratore aveva provato anche un'altra strada, chiamando in causa la cooperativa presso cui lavorava chi aveva lanciato la bottiglia, sulla base della responsabilità indiretta prevista dall'art. 2049 del c.c. per i danni causati dai propri dipendenti a terzi. Secondo la Cassazione, però, affinché scatti la responsabilità del datore per il fatto illecito del dipendente, serve il nesso di occasionalità necessaria, ossia un collegamento concreto tra le mansioni affidate e il comportamento dannoso, tale che il lavoro abbia reso possibile o quantomeno agevolato l'episodio. Lanciare una bottiglia durante la pausa pranzo non ha nulla a che fare con le mansioni di un operaio, quindi quel collegamento manca del tutto.

I confini dell'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087
L'art. 2087 del c.c. impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti, compresa l'organizzazione degli spazi e la vigilanza durante l'orario lavorativo. Si tratta indubbiamente di un obbligo ampio, che però non costituisce un mezzo per attribuire all'azienda qualunque cosa accada tra le sue mura. La tutela riguarda i rischi legati all'attività produttiva e non le iniziative personali dei lavoratori durante una pausa.


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