Dieci anni di agevolazioni in continua evoluzione
La storia di questo regime fiscale agevolato inizia nel 2016, quando la Legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015 introdusse per la prima volta la tassazione sostitutiva sui premi di produttività, fissandola al 10% su un importo massimo di 2.000 euro lordi. Da allora il legislatore è intervenuto più volte, ritoccando sia l’aliquota sia il plafond, fino all’attuale configurazione. La Legge di bilancio 2023 aveva già abbassato il prelievo al 5% per quell’anno soltanto e la stessa riduzione era stata replicata per il 2024 e poi prorogata al triennio 2025-2027 dalla manovra dell’anno successivo.
Ora, per il biennio 2026-2027, l’art. 1, comma 9, della Legge di Bilancio 2026 abbassa l’aliquota all’1% e il limite di imponibile agevolabile sale da 3.000 a 5.000 euro lordi. Ciò significa che, su un premio di 5.000 euro, il lavoratore corrisponde al fisco soltanto 50 euro, in luogo dell’IRPEF ordinaria che in molti casi supererebbe abbondantemente i 1.000 euro.
Il meccanismo tecnico e i soggetti interessati
Possono accedere al beneficio i lavoratori dipendenti del settore privato il cui reddito da lavoro dipendente non superi i limiti stabiliti dalla normativa di riferimento. Il premio deve avere natura variabile ed essere collegato a obiettivi misurabili di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione, definiti da un accordo aziendale o territoriale. Rientrano nel perimetro agevolato anche le somme percepite a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa. In entrambi i casi, il lavoratore può scegliere se ricevere la somma in denaro, assoggettandola alla tassazione sostitutiva, oppure convertirla in tutto o in parte in benefit aziendali, ai sensi del comma 184 della Legge di stabilità 2016.
Il nodo interpretativo risolto dall’Agenzia delle Entrate
Qui nasceva il problema sul quale la Risoluzione n. 22/E è intervenuta. La Legge di bilancio 2026, nel prevedere l’aliquota all’1% e il nuovo tetto di 5.000 euro, richiama esplicitamente soltanto il comma 182 della Legge di stabilità. Il comma 184, che disciplina la conversione del premio in natura, non veniva menzionato. Molti operatori si erano quindi chiesti se il limite maggiorato si applicasse anche nel caso di scelta per il welfare, o se in quella specifica ipotesi restasse in vigore la soglia precedente di 3.000 euro.
La soluzione dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ha adottato un’interpretazione coerente con la ratio complessiva della norma. Il comma 184, nel disciplinare la facoltà di opzione per i benefit, rinvia espressamente alla disciplina dell’imposta sostitutiva e ai commi che la articolano, a partire dal 182. Le due disposizioni, infatti, formano un sistema unitario, per cui, quando cambia l’ambito applicativo del comma 182, quella modifica si trasmette automaticamente anche al meccanismo di conversione previsto dal comma 184. Il nuovo tetto di 5.000 euro si applica pertanto a prescindere dalla modalità di percezione del premio scelta dal dipendente. Rimane invece invariata la regola per cui i benefit ricevuti in sostituzione del premio godono di un’ulteriore agevolazione, non concorrendo a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad alcuna tassazione, nei limiti fissati per le singole utilità dall’art. 51 del T.U.I.R..