Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Lasciare l'ombrellone in spiaggia, è occupazione abusiva di suolo pubblico: rischi una multa salatissima e una denuncia

Lasciare l'ombrellone in spiaggia, è occupazione abusiva di suolo pubblico: rischi una multa salatissima e una denuncia
Posso lasciare l’ombrellone sulla spiaggia pubblica per tenere il posto? È una questione di convivenza e legalità
Con l’arrivo dell’estate, le spiagge italiane tornano ad affollarsi di bagnanti in cerca di relax al mare. Sulle spiagge libere, però, una pratica sempre più diffusa solleva dubbi e polemiche: è lecito piantare l’ombrellone la sera prima o all’alba per "prenotare" il proprio spazio e poi tornare più tardi, magari anche il giorno dopo?

È importante ricordare che, a meno che non si tratti di uno stabilimento balneare, la spiaggia è un bene appartenente al demanio pubblico. Come tale, non può essere occupata liberamente dai cittadini, soprattutto in maniera permanente o continuativa.
Lasciare ombrelloni, sedie o asciugamani in spiaggia con l'intento di “tenere il posto” non è solo una scorrettezza, ma è illegale, in quanto si configura come occupazione abusiva di suolo pubblico, anche se temporanea. Meglio arrivare presto o trovare soluzioni alternative che non ledano i diritti altrui.

Le regole che tutelano il demanio marittimo sono, infatti, concepite per garantire a tutti un accesso equo alla spiaggia. Lasciare un ombrellone la sera prima per assicurarsi uno spazio al mattino viola questo principio, limitando il diritto degli altri bagnanti di usufruire liberamente della spiaggia.

Cosa dice la legge e quali sono le sanzioni
Chi occupa abusivamente la spiaggia rischia una sanzione amministrativa o, nei casi più gravi, anche una denuncia penale.
Nel dettaglio vengono in rilievo le seguenti disposizioni normative:
  • art. 1161 del Codice della navigazione: ammenda fino a 516 euro, con possibilità di arresto fino a 6 mesi nei casi più gravi;
  • art. 1164 del Codice della navigazione: sanzione da 1.032 a 3.098 euro per inosservanza delle norme o dei regolamenti.
In aggiunta, gli oggetti lasciati sulla spiaggia possono essere rimossi e sottoposti a sequestro da parte delle autorità, come già accade in molte località italiane durante la stagione estiva.

Le regole negli stabilimenti balneari
Diverso è il discorso per le spiagge in concessione a stabilimenti balneari. In questo caso, l'accesso e l'uso sono regolati dal gestore, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
Chi paga per lettino e ombrellone ha diritto a usufruirne liberamente durante la giornata e può allontanarsi dalla spiaggia senza problemi. Tuttavia, non è consentito portare e piantare un ombrellone proprio negli spazi organizzati dal lido, a meno che il regolamento interno non lo permetta esplicitamente.

E cosa rischia, invece, chi compra sulla spiaggia una borsa contraffatta?
Chi acquista per sé un bene contraffatto, anche se non commette il reato di ricettazione, comunque realizza un illecito amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria che va da 100 a 7.000 euro. Infatti, la legge n. 99 del 2009 punisce l’acquirente finale che compra, a qualsiasi titolo, cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le vende o per il prezzo, fanno pensare che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà industriale. L'intento del legislatore è, evidentemente, quello di porre un freno all'economia illegale, spesso legata allo sfruttamento del lavoro nero e, in alcuni casi, alla criminalità organizzata, oltre che arginare l’abusivismo commerciale e gli impatti negativi sul decoro urbano e sulla sicurezza.

Anche se si esclude la configurabilità della ricettazione nell’ipotesi dell’acquisto per uso personale di prodotti non originali, si potrebbe comunque realizzare un diverso reato: l’incauto acquisto di cui all’art. 712 c.p., punibile con l'arresto fino a 6 mesi. In relazione a tale reato, non è necessaria la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene acquistato. In questo caso, è sufficiente la colpa dell’acquirente finale. “Colpa” da intendere come negligenza del compratore quando, per le circostanze oggettive della vendita o per le caratteristiche del bene, possa essere nato in lui il semplice sospetto che il prodotto provenisse dal mercato illegale e, comunque, egli non abbia verificato la legittima provenienza del bene.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 30 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.