L'homeschooling in Italia poggia su solide basi costituzionali che riconoscono la centralità della famiglia nell'educazione dei minori. L'art. 30 Cost. stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, mentre l'art. 34 Cost. sancisce l'obbligatorietà dell'istruzione inferiore per almeno otto anni. Il Ministero ha ora fornito un quadro operativo completo, attraverso linee guida ufficiali che definiscono come le famiglie possano assolvere questo obbligo senza ricorrere alle scuole statali o paritarie.
La normativa di riferimento principale è rappresentata dal decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017, che introduce la necessità di una comunicazione preventiva annuale al dirigente scolastico del territorio e l'obbligo, per gli studenti, di sostenere ogni anno un esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria, fino al completamento dell'obbligo formativo. Le modalità specifiche di svolgimento di questi esami sono state ulteriormente precisate dal decreto ministeriale 218 dell'11 novembre 2025, che rappresenta l'ultimo tassello normativo per garantire uniformità su tutto il territorio nazionale.
Comunicazioni e documenti obbligatori
Le famiglie che optano per l'istruzione parentale devono rispettare scadenze precise e fornire documentazione specifica alle autorità scolastiche competenti. Entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche, i genitori sono tenuti a presentare una comunicazione preventiva in forma cartacea al dirigente scolastico di una scuola presente nel territorio di residenza. Questa comunicazione deve contenere elementi sostanziali ben definiti: innanzitutto una dichiarazione formale relativa al possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all'istruzione del minore e, in secondo luogo, un progetto didattico-educativo di massima che risulti coerente con le Indicazioni nazionali per il curricolo stabilite dal Ministero.
Per quanto riguarda gli esami di idoneità, le tempistiche variano a seconda del ciclo scolastico: la domanda va presentata entro il 30 aprile per il primo ciclo, mentre per il secondo ciclo occorre attenersi alle scadenze specifiche stabilite da ciascuna scuola. Una particolare attenzione va riservata agli studenti dell'ultimo anno della secondaria di primo grado, per i quali la domanda di partecipazione all'esame di Stato deve essere inoltrata entro il 20 marzo, in modo da consentire la regolare partecipazione alle prove INVALSI che si svolgono nel mese di aprile.
Il ruolo della scuola: vigilanza senza autorizzazioni
Le istituzioni scolastiche ricoprono una funzione di vigilanza, che si attiva automaticamente dal momento in cui ricevono la comunicazione preventiva da parte delle famiglie. Il dirigente scolastico della cosiddetta "scuola vigilante" prende atto della scelta educativa dei genitori senza rilasciare autorizzazioni formali, trattandosi di un diritto costituzionalmente garantito e non di una concessione amministrativa. La scuola non può richiedere documentazione aggiuntiva rispetto a quanto previsto dalla normativa, quindi non sono necessari titoli di studio specifici dei genitori, curricula professionali né tantomeno dati reddituali per dimostrare la capacità economica dichiarata.
L'unico margine di intervento consentito alla scuola riguarda il progetto didattico-educativo presentato dalla famiglia: qualora questo risulti manifestamente incoerente con le Indicazioni nazionali per il curricolo, il dirigente può consigliare modifiche e regolazioni per allineare il percorso formativo agli standard ministeriali. Tuttavia, anche in questo caso si tratta di suggerimenti orientativi e non di imposizioni vincolanti, nel rispetto della libertà educativa delle famiglie. La vigilanza si concretizza principalmente attraverso la verifica dell'effettivo adempimento dell'obbligo di istruzione, che passa necessariamente attraverso lo svolgimento degli esami annuali di idoneità.
Quando e come si svolgono gli esami di idoneità
La verifica annuale delle competenze acquisite dagli studenti in istruzione parentale si articola secondo modalità precise, stabilite dalla normativa. Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione annuale, con tempistiche differenziate tra i cicli scolastici: per il primo ciclo la conclusione deve avvenire entro il 30 giugno, mentre per il secondo ciclo gli esami devono essere completati prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. Le commissioni d'esame vengono nominate direttamente dal dirigente scolastico della scuola presso cui si sostengono le prove, garantendo così imparzialità e adeguata competenza nella valutazione.
Le prove d'esame non seguono modelli standardizzati uguali per tutti, ma vengono elaborate sulla base del progetto didattico-educativo presentato dalla famiglia, rispettando così la specificità del percorso formativo seguito dallo studente. Una volta raggiunto il sedicesimo anno di età e assolto quindi l'obbligo di istruzione, la normativa non richiede più lo svolgimento annuale degli esami, a meno che lo studente non decida di iscriversi presso scuole statali o paritarie. Questa disposizione riconosce che, superata la soglia dell'obbligo formativo, la scelta educativa delle famiglie può proseguire senza la necessità di verifiche annuali istituzionali, pur rimanendo sempre aperta la possibilità di rientrare nel sistema scolastico tradizionale in qualsiasi momento.